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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Fatture emesse da soggetto sconosciuto al fisco - Corretta contabilizzazione da parte del fornitore - Culpa in contrahendo - Non sussiste - Principio dell'affidamento al titolare apparente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la corretta contabilizzazione, da parte del contribuente, di fatture emesse da un soggetto sconosciuto al fisco. L'Amministrazione ha contestato al contribuente una possibile responsabilità o colpa per avere registrato tali fatture. La decisione ha escluso la culpa in contrahendo, ritenendo che il contribuente fosse inconsapevole ed estraneo alle vicende dell'emittente e che avesse correttamente registrato documenti contenenti i dati fiscali indispensabili. È stato inoltre riconosciuto il principio dell'affidamento nel titolare apparente. L'eventuale collusione o partecipazione consapevole a irregolarità deve essere provata dall'Amministrazione accertatrice.

La decisione

La contestazione non è stata accolta nei confronti del contribuente. La mera circostanza che l'emittente fosse sconosciuto al fisco non è sufficiente, da sola, a imputare responsabilità al soggetto che ha ricevuto e contabilizzato le fatture. In assenza di prova di collusione, consapevolezza o partecipazione all'illecito, il contribuente può fare affidamento sull'apparente legittimazione del contraente e sulla regolarità formale dei dati fiscali riportati nelle fatture.

Massime di principio

  • La registrazione di fatture formalmente complete non determina automaticamente la responsabilità del destinatario solo perché il soggetto emittente è sconosciuto al fisco o risulta successivamente irregolare.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, con elementi concreti, la consapevolezza del contribuente, la collusione o la partecipazione a un'operazione fraudolenta; non è sufficiente una presunzione fondata esclusivamente sull'inaffidabilità dell'emittente.
  • Il contribuente diligente può invocare il principio dell'affidamento nel titolare apparente quando ha verificato e utilizzato i dati fiscali disponibili e non emergono elementi che rendessero evidente l'irregolarità.
  • La correttezza formale della contabilizzazione non esclude ogni possibile controllo, ma costituisce un elemento favorevole che l'Amministrazione deve superare provando la conoscenza o conoscibilità dell'illecito.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare fatture, contratti, ordini, prove dei pagamenti e documentazione relativa ai controlli svolti sulla controparte, così da dimostrare la buona fede e l'assenza di collusione.

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