Cassazione Penale, Ordinanza n. 19806/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra alcuni fatti già oggetto di precedenti sentenze di condanna in materia di stupefacenti, rigettandola invece con riferimento a un'ulteriore sentenza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 c.p., sostenendo che l'aumento di pena per uno dei reati-satellite fosse stato determinato in modo illegittimo o comunque non adeguatamente motivato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione anche rispetto ai fatti decisi dalla sentenza indicata come sub 3), deducendo che i presupposti dell'istituto ricorressero anche per quei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il giudice dell'esecuzione aveva motivato l'aumento di pena richiamando la capacità a delinquere del ricorrente, espressione di un corretto esercizio del potere discrezionale nella commisurazione della pena e nella quantificazione dell'aumento in continuazione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo perché il provvedimento impugnato aveva dato conto, richiamando il tempo trascorso tra i fatti, dell'assenza di elementi idonei a dimostrare l'unicità originaria del disegno criminoso; dagli atti non emergeva alcun elemento utile in tal senso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione può essere riconosciuta solo quando dagli atti emerga l'unicità originaria del disegno criminoso; il giudice dell'esecuzione può anche determinare discrezionalmente l'aumento per i reati satellite, purché motivi in modo coerente in relazione alla capacità a delinquere e agli elementi del caso.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena e dell'aumento in continuazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve darne conto con motivazione congrua e non illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di continuazione, il riconoscimento dell'istituto in sede esecutiva richiede che dagli atti risultino elementi oggettivi idonei a dimostrare l'unicità originaria del disegno criminoso; la mera prospettazione difensiva non basta.
- Il giudice dell'esecuzione può negare la continuazione quando il tempo trascorso tra i fatti e l'assenza di elementi convergenti escludano la prova dell'originario programma delittuoso.
- La quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; è sufficiente un richiamo alla capacità a delinquere e agli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura del compendio fattuale quando la doglianza mira solo a sostituire la valutazione del ricorrente a quella già svolta dal giudice.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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