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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42287/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo in parte il ricorso dell'indagato, ha annullato la misura cautelare limitatamente al capo 1) (contestazione di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis c.p.) disponendo la scarcerazione formale di Turchetti. Il ricorso del Pubblico Ministero deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 416-bis, sostenendo che gli elementi indiziari (controllo del condominio di Via Moncada n.13, forza intimidatoria del gruppo, punizioni e minacce, disponibilità di armi, rapporti e incontri con altre famiglie mafiose, autonomia del gruppo "Clan Arena" rispetto alla famiglia Santapaola-Ercolano) dimostravano la sussistenza del metodo mafioso e della sfera di dominio; (ii) manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, anche alla luce di precedenti sentenze di assoluzione riferite a periodi temporali diversi e circostanze diverse, non idonee a escludere l'evoluzione autonoma del sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Pubblico Ministero non abbia sufficientemente prospettato le esigenze cautelari concrete e attuali, limitandosi a contestare la mancata rilevazione dei gravi indizi riferiti al capo 1). Pur riconoscendo che, in presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il ricorso del PM possa essere esaminato, la Corte ha valutato i motivi e li ha ritenuti infondati o consistenti in una diversa lettura dei fatti. In particolare, la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio secondo cui per configurare l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) occorre evidenziare il profilo programmatico dell'utilizzo del "metodo" volto a imporre una sfera di dominio non limitata al traffico di stupefacenti; nel caso di specie il riesame ha ritenuto, in modo non manifestamente illogico, che gli elementi indiziari indicassero un programma criminoso volto prevalentemente al traffico di stupefacenti e non alla generale imposizione del dominio mafioso. La Cassazione ha altresì ricordato il divieto per il giudice di legittimità di riformare la valutazione di merito sui fatti quando non vi sia una manifesta illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte richiama che l'associazione di tipo mafioso si caratterizza per il profilo programmatico dell'utilizzo del "metodo" (intimidazione, sfera di dominio territoriale) con finalità non limitate al traffico di stupefacenti; perché l'art. 416-bis sia applicabile occorre evidenziare l'imposizione di una sfera di dominio estesa ad ambiti diversi dal narcotraffico

  • artt. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme incriminatrici in materia di sostanze stupefacenti che costituiscono i capi di imputazione relativi al traffico di stupefacenti; la loro presenza non determina automaticamente la sussistenza dell'art. 416-bis

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati che può rendere ammissibile il ricorso del Pubblico Ministero in Cassazione anche se non ha specificamente argomentato le esigenze cautelari; la Corte ha comunque richiamato la necessità di indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, salvo l'operatività della presunzione

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato in sede di legittimità sulle ordinanze cautelari: la Cassazione interviene solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per una rinnovata valutazione in fatto degli elementi probatori

Massime di principio

  • Il ricorso del Pubblico Ministero avverso ordinanze cautelari è ammissibile solo se il PM dimostra interesse concreto ed attuale alle esigenze cautelari; in alternativa può avvalersi della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ma deve comunque indicare le ragioni dell'attualità delle esigenze cautelari
  • La Cassazione in materia cautelare non sostituisce la valutazione di merito: non può riqualificare i fatti o adottare una diversa lettura degli elementi probatori se la motivazione del giudice del riesame non è manifestamente illogica
  • Per ritenere sussistente l'art. 416-bis non basta la commissione o la finalità di reati di narcotraffico: è necessario che emerga il profilo programmatico dell'uso del "metodo" mafioso e l'imposizione di una sfera di dominio sul territorio estesa ad ambiti diversi dal traffico di stupefacenti
  • Elementi utili a comprovare l'associazione mafiosa includono: controllo esteso e duraturo di territori o piazze di spaccio, serie condotte intimidatorie e sanzionatorie esercitate per imporre il monopolio, disponibilità di armi e relazioni strutturate con altre famiglie/clan che dimostrino la proiezione del potere oltre il mero narcotraffico
  • Nelle impugnazioni è strategico per il PM non limitarsi a una diversa ricostruzione dei fatti ma indicare vizi logici o violazioni di legge nella motivazione del giudice che possano essere sindacabili in Cassazione

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