Sentenza n. 3134/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere l’annullamento, ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto Rif. Prot. 294078 dell'11 agosto 2021, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per la condanna dell’I.N.P.S. al ricalcolo del trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda il 1° ottobre 2021, all’età di 55 anni e con 39 anni di servizio utile. Ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio predisposto dall’INPS, deducendo il proprio diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, consistente nell’attribuzione, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di sei scatti stipendiali ciascuno del 2,50 per cento dell’ultimo stipendio. Il ricorrente ha sostenuto che il beneficio spetti anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, in forza anche dell’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010, riferito alle forze di polizia a ordinamento militare. Ha chiesto l’accertamento del diritto, il ricalcolo del TFS e il pagamento delle somme dovute, con interessi e rivalutazione monetaria. L’INPS ha resistito e ha sollevato un’eccezione di incostituzionalità della disciplina applicata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso richiamando l’orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale collocato a riposo a domanda appartenente a tutte le forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, quando siano maturati i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’INPS, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e la scelta di estenderlo a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità del legislatore, senza determinare irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato l’obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo e ha condannato l’ente al pagamento delle somme corrispondenti, oltre agli interessi legali. Ha escluso la rivalutazione monetaria, ritenendo vietato il cumulo con gli interessi ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
attribuzione “ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita” di “sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio”
Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita e spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda in presenza dei requisiti di età e servizio indicati dalla disciplina.
art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
specifico riferimento alle “forze di polizia a ordinamento militare”
La disposizione conferma l’applicabilità del beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Vieta il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi sulle somme dovute, sicché il giudice ha riconosciuto i soli interessi legali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, collocato a riposo a domanda quando abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio costituisce un obbligo dell’ente previdenziale quando il dipendente soddisfi i requisiti legislativi, anche se il collocamento a riposo è avvenuto a domanda.
- La disciplina legislativa che riconosce il beneficio dei sei scatti a determinate categorie del comparto sicurezza non è irragionevole né priva di copertura normativa, rientrando nella discrezionalità del legislatore la delimitazione delle categorie beneficiarie.
- Sulle somme dovute per il ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, mentre non è ammesso il cumulo con la rivalutazione monetaria nei termini stabiliti dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →