Cassazione Penale, Sentenza n. 24762/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la decisione del Tribunale di Isernia che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a Di Nardo, sostenendo che, con riguardo al reato di porto illegale di arma comune da sparo, la prescrizione non era invece maturata alla data della sentenza impugnata (17/10/2023), alla luce della durata della pena edittale prevista dalla legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il reato di porto illegale di arma comune da sparo è punito (ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895) con la reclusione fino a 6 anni e 8 mesi; da ciò deriva un termine ordinario di prescrizione di pari durata (art. 157, primo comma, cod. pen.) e un termine massimo di 8 anni e 4 mesi (art. 161, secondo comma, cod. pen.). Considerati i termini temporali rilevanti (decreto che dispone il giudizio adottato il 16/11/2017; fatto commesso il 22/12/2015), né il termine ordinario né il termine massimo erano decorsi alla data della sentenza impugnata. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso.
Norme richiamate
art. 157, primo comma, cod. pen.
art. 157, primo comma, cod. pen.
Il termine ordinario di prescrizione si determina in base alla pena edittale; per il reato in parola il termine ordinario corrisponde alla durata massima della pena prevista (6 anni e 8 mesi).
art. 161, secondo comma, cod. pen.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Consente di determinare il termine massimo di prescrizione (per il reato in esame fissato in 8 anni e 4 mesi) cui fare riferimento quando il termine ordinario non è ancora spirato.
artt. 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895
legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7
Stabiliscono la fattispecie e la pena per il porto illegale di arma comune da sparo (reclusione fino a 6 anni e 8 mesi); la Corte ha richiamato che la natura "comune" dell'arma è elemento essenziale e la qualificazione come reato autonomo.
art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
Regola il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero contro sentenze di proscioglimento o di non doversi procedere, con conseguente possibilità di annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- Per valutare la prescrizione occorre determinare il termine ordinario in base alla pena edittale prevista e, se necessario, il termine massimo ai sensi dell'art. 161 cod. pen.; il conteggio va fatto rispetto agli atti processuali rilevanti (es. decreto che dispone il giudizio) e alla data del fatto per il termine massimo.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. arma "comune" come elemento essenziale) può influire sulla determinazione della pena edittale e quindi sul calcolo della prescrizione.
- Un provvedimento di non doversi procedere per estinzione per prescrizione può essere impugnato dal Pubblico Ministero in Cassazione; se il ricorso è accolto la Corte può annullare la sentenza limitatamente al capo interessato e rinviare per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente.
- Nelle ipotesi plurime (più reati contestati) la prescrizione va valutata capo per capo: l'annullamento può riguardare soltanto il reato sul quale la Corte ritiene non sia intervenuta la prescrizione.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione è fondamentale individuare correttamente le date di inizio rilevanti (data del fatto, data del decreto che dispone il giudizio, eventuali interruzioni) e verificare se siano intervenute cause che sospendono o interrompono la prescrizione.
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