Cassazione Penale, Sentenza n. 10730/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mala applicazione degli artt. 51 cod. pen. e 13 del d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 10-ter: Cerri era stato condannato per omessa dichiarazione/omesso versamento IVA relativa all'anno 2016 per euro 512.141,00. La difesa ha sostenuto che l'imputato aveva aderito a una procedura di definizione agevolata ('rottamazione') e a un piano di pagamento rateale (18 rate dal 31/07/2019 al 30/11/2023), aveva adempiuto alle rate, aveva accantonato liquidità e in ogni caso non poteva estinguere integralmente il debito prima dell'apertura del dibattimento per effetto di procedure concorsuali (fallimento), per cui detta definizione agevolata doveva essere considerata idonea ad estinguere il debito ai fini dell'art.13 e comportare la causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che l'art.13 d.lgs. n.74/2000 richiede l'estinzione integrale del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ai fini della causa di non punibilità; l'accordo per la rateizzazione o la definizione agevolata non produce automaticamente l'effetto estintivo sul piano penale se il debito non risulta integralmente soddisfatto entro i termini previsti. La Corte ha ritenuto che dai documenti non risultasse provato il pagamento integrale dell'IVA 2016 né l'appartenenza della somma versata (euro 243.575,20 del 2/8/2019) al periodo di imposta contestato; ha osservato che l'art.13 prevede un termine di 3 mesi (con possibile una sola proroga di ulteriori 3 mesi) per saldare il residuo se il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione, e che tale meccanismo era stato correttamente applicato dai giudici di merito. Inoltre la Corte ha ritenuto irrilevante, in mancanza di specificazioni probatorie, il richiamo al fallimento della società come causa impeditiva del pagamento tempestivo. Conseguentemente il giudizio di condanna (pena 4 mesi di reclusione, con i benefici di legge) è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina il reato contestato (omesso versamento di ritenute o IVA); la responsabilità penale è stata ritenuta configurabile nel caso di specie.
art. 13 d.lgs. n. 74/2000
"i reati di cui agli art. 10-bis, 10-ter e 10-quater ... non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso"
La causa di non punibilità opera solo se vi è l'integrale estinzione del debito (capitale, sanzioni e interessi) prima dell'apertura del dibattimento; le procedure di definizione agevolata rientrano tra le "speciali procedure conciliative", ma la mera rateizzazione non esclude la punibilità se non interviene il pagamento integrale nei termini previsti; il comma 3 concede un termine di 3 mesi (eventualmente prorogabile una sola volta per altri 3) per pagare il residuo se il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione.
art. 51 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile scriminante (liceità della condotta), la Corte osserva che l'art.13 non incide sulla struttura del reato né rende lecita la condotta, per cui l'effetto novativo di accordi tributari resta circoscritto all'ambito tributario e non scrimina penalmente la condotta.
art. 11 legge n. 158/2015
Modifica che ha elevato in causa di non punibilità, per specifiche fattispecie, l'integrale pagamento del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento: richiamata per spiegare l'attuale formulazione dell'art.13.
art. 492 cod. proc. pen.
Richiamato per il riferimento al termine processuale entro il quale verificare il pagamento: i giudici hanno valutato che entro il limite processuale non era stato prodotto il pagamento integrale richiesto dall'art.13.
art. 61 cod. proc. pen.
Norma citata in ordine alla condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
decreto legge n. 119/2018 (conv. con legge n. 136/2018) e altri decreti di definizione agevolata
Le speciali procedure conciliative e le "rottamazioni" previste da tali decreti rientrano nel novero delle procedure menzionate dall'art.13, ma restano operative ai fini della causa di non punibilità solo se conducono all'integrale estinzione dei debiti nei termini richiesti.
Massime di principio
- La mera adesione a un piano di rateizzazione o a una definizione agevolata non annulla automaticamente la responsabilità penale per il reato tributario: è necessario il pagamento integrale del debito (capitale, sanzioni e interessi) prima dell'apertura del dibattimento, salvo che il residuo sia saldato nei termini speciali previsti dall'art.13 comma 3.
- Le procedure di "rottamazione" e altre speciali procedure conciliative rientrano tra gli strumenti contemplati dall'art.13, ma producono effetti penali estintivi solo se il risultato (estinzione integrale) si realizza nei termini normativamente previsti.
- Spetta al difensore e all'imputato fornire prova chiara e specifica che i pagamenti effettuati si riferiscono al periodo di imposta contestato e che hanno estinto il debito oggetto del procedimento penale entro il termine processuale richiesto.
- L'apertura di una procedura concorsuale (es. fallimento) non basta di per sé a giustificare l'impossibilità di adempiere ai pagamenti tributari; occorre documentare concretamente in che modo la procedura abbia impedito il pagamento tempestivo delle rate residue.
- Il legislatore ha bilanciato la tutela dell'Erario, la ragionevole durata del processo e il diritto di difesa concedendo un breve termine per il pagamento residuo (3 mesi, prorogabile una sola volta), per cui i giudici devono valutare positivamente eventuali adempimenti ma non possono sostituirsi alla norma richiedendo meno di quanto previsto.
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