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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08408/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una dipendente di banca per il pagamento del Premio aziendale di rendimento (PAR) relativo all’anno 2012. La banca propose opposizione al decreto; il Tribunale e poi la Corte d’appello di Lecce respinsero l’opposizione, ritenendo che il premio non dipendesse dal raggiungimento di specifici obiettivi fissati dalla datrice di lavoro, ma dalla sola previsione in bilancio di un impegno di spesa e dalla collocazione del lavoratore in una posizione strategica, con rilievo della coerenza del comportamento con la prestazione richiesta. La banca ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del c.c.n.l. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché del contratto integrativo aziendale, della delibera del CdA del 13 gennaio 2011 e del verbale assembleare del 29 aprile 2013. Sosteneva che il premio fosse subordinato al conseguimento di specifici obiettivi preventivamente fissati, in concreto non raggiunti, e che la mancata attivazione della procedura informativa sindacale non potesse essere considerata decisiva per affermare l’obbligatorietà del premio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca, ritenendo fondato il motivo relativo all’erronea interpretazione delle fonti collettive. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Lecce e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata non avesse correttamente applicato il criterio letterale e sistematico nell’interpretazione dell’art. 44 c.c.n.l. e dell’art. 24 del contratto integrativo, trascurando la natura unilaterale e discrezionale dell’istituzione del premio e il carattere non decisivo della procedura di consultazione sindacale.

Norme richiamate

  • art. 44 c.c.n.l.

    Il premio aziendale di rendimento è ricondotto alla sfera unilaterale e discrezionale dell’impresa, che può istituito o meno l’incentivo e stabilirne ammontare, criteri di attribuzione e tempi di pagamento in relazione a prefissati specifici obiettivi, nel rispetto di oggettività, trasparenza e degli obblighi di informazione e consultazione.

  • art. 24 del Contratto integrativo aziendale

    Va interpretato in modo coordinato con l’art. 44 del c.c.n.l. come strumento attuativo delle previsioni nazionali, non come fonte di un obbligo automatico di erogazione del premio.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte richiama il criterio del senso letterale delle parole come primo momento dell’interpretazione contrattuale, da non trascurare a favore di criteri successivi.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole collettive devono essere interpretate sistematicamente, valorizzando il coordinamento tra previsione nazionale e integrativa.

  • art. 1366 c.c.

    Il ricorso richiama anche il canone di buona fede nell’interpretazione, ma la Corte censura la decisione impugnata per avere omesso anzitutto l’esame letterale e sistematico.

  • art. 123-ter T.U.F.

    La relazione sulla remunerazione è esaminata come elemento fattuale del contesto interpretativo, ma non è considerata decisiva per affermare che l’an del premio dipenda solo dall’impegno di spesa in bilancio.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di clausole collettive che disciplinano premi o incentivi aziendali, il giudice deve partire dal dato letterale e poi verificare la coerenza sistematica delle diverse fonti contrattuali, senza isolare singole espressioni dal complesso regolativo.
  • Se il contratto collettivo attribuisce all’impresa il potere di istituire il premio e di determinarne criteri, importo e tempi di corresponsione, il premio non può essere qualificato come automaticamente dovuto solo per effetto della posizione ricoperta dal dipendente o della presenza di un accantonamento contabile.
  • La mancata attivazione di una procedura di informazione o consultazione sindacale, quando la clausola preveda espressamente che l’impresa possa comunque adottare i provvedimenti deliberati, non è di per sé sufficiente a trasformare un incentivo discrezionale in un obbligo incondizionato di pagamento.
  • Le fonti integrative aziendali vanno lette come attuative della disciplina collettiva nazionale e non in modo da spezzare la continuità regolativa tra i diversi livelli contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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