Circolare numero 38 del 12-2-2007
Istruzioni per le trattenute sindacali in favore dello SNAD sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione della convenzione tra INPS e SNAD per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 223/1991. Vengono indicati i soggetti che possono aderire, le modalità di delega, le percentuali di contribuzione, il costo del servizio e gli adempimenti informativi e contabili a carico di datori di lavoro e strutture INPS. Sono inoltre richiamati i conti da utilizzare e le istruzioni procedurali già contenute nella circolare n. 167/1992.
Riscossione da parte dell'INPS dei contributi sindacali SNAD sulle prestazioni temporanee
Riscossione dei contributi sindacali SNAD sulle prestazioni temporanee
La circolare dà notizia della convenzione sottoscritta il 1 dicembre 2006 tra INPS e SNAD per consentire la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi sindacali previsti dall'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il documento disciplina i soggetti interessati, le modalità di adesione, le percentuali applicabili, gli obblighi informativi e le registrazioni contabili necessarie.
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
La trattenuta sindacale riguarda i soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di:
- mobilità;
- disoccupazione non agricola ordinaria e speciale;
- integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta è effettuata dall'INPS sulle indennità spettanti, a favore dello SNAD, in presenza della delega del lavoratore.
Delega del lavoratore e validità dell'adesione
La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve riportare anche il timbro dell'organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. Essa deve essere contestuale alla domanda di prestazione e conserva efficacia fino al pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori a un anno, è consentito revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si intende revocarla.
Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Adempimenti del datore di lavoro e codice associativo
Per consentire all'Istituto di operare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro deve indicare, al momento della comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega:
- il codice distintivo dell'associazione sindacale destinataria del contributo;
- la misura percentuale del contributo.
Il codice identificativo dello SNAD è 3001.
Misura del contributo e costo del servizio
La circolare precisa che la misura del contributo deve essere espressamente indicata nell'atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all'organizzazione.
Le percentuali comunicate dallo SNAD sono le seguenti:
- 3% sull'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Il costo del servizio di esazione è stabilito in 0,60 euro per singola delega. L'organizzazione sindacale si impegna ad accettare ogni eventuale variazione di tale costo, secondo quanto previsto dall'art. 6 della convenzione.
Flussi informativi e comunicazioni operative
Le strutture territoriali INPS devono trasmettere allo SNAD gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, comprensivi dei dati anagrafici e degli importi trattenuti.
Ai fini dell'invio dei tabulati e dell'accredito dei contributi riscossi, viene indicata la sede legale dello SNAD in Via di Porta Maggiore n. 9, 00185 Roma. Il conto corrente bancario sul quale saranno accreditati i contributi sarà comunicato successivamente.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni informerà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, della disponibilità dei nuovi programmi e delle relative modalità operative.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti allo SNAD sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/185, per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/185, per l'accreditamento allo SNAD dei contributi sindacali;
- GPA 11/185, per la rilevazione del debito verso lo SNAD.
I pagamenti a favore dell'organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/185. L'eventuale saldo residuo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e alla relativa imposta sul valore aggiunto devono essere trattenuti sulle somme da versare allo SNAD e imputati, rispettivamente, ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell'allegato n. 2 sono riportati i conti GPA 11/185, GPA 25/185 e GPA 35/185.
Punti principali
Convenzione INPS-SNAD e ambito di applicazione
In data 1 dicembre 2006 è stata sottoscritta una convenzione tra il Presidente dell'INPS e il Segretario Nazionale dello SNAD per la riscossione, da parte dell'INPS, dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee previste dall'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La trattenuta riguarda i trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega del lavoratore e condizioni di validità
I contributi sindacali possono essere versati mediante trattenuta sulle indennità, purché il lavoratore abbia sottoscritto una delega. La delega deve recare anche il timbro dell'organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. Deve essere contestuale alla domanda di prestazione e produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all'anno, la delega può essere revocata o sostituita con una nuova entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si intende revocarla.
Codice identificativo e adempimenti del datore di lavoro
Il codice identificativo dello SNAD è 3001. Per consentire la trattenuta sindacale, il datore di lavoro deve indicare, al momento della comunicazione dei dati per il pagamento diretto dell'integrazione salariale, per ciascun lavoratore delegante, il codice dell'associazione destinataria e la percentuale del contributo. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Misura dei contributi e costo del servizio
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Lo SNAD ha comunicato le seguenti percentuali: 3% sull'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili. Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega; l'organizzazione si impegna ad accettare eventuali variazioni future di tale costo.
Flussi informativi tra INPS e SNAD
Le strutture territoriali INPS devono trasmettere allo SNAD gli elenchi dei nominativi per i quali sono state operate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Ai fini dell'invio dei tabulati e dell'accredito dei contributi riscossi, viene indicata la sede legale dello SNAD in Via di Porta Maggiore n. 9, 00185 Roma; il conto corrente bancario per l'accredito sarà comunicato successivamente. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti a favore dello SNAD sono istituiti i conti GPA 25/185 per l'imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/185 per l'accreditamento allo SNAD e GPA 11/185 per la rilevazione del debito verso lo SNAD. I pagamenti all'organizzazione devono essere imputati in dare del conto GPA 11/185, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione e la relativa IVA devono essere imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Rinvio alla disciplina precedente
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili relative alla rilevazione dei contributi sindacali e alla definizione dei rapporti finanziari con lo SNAD, la circolare rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell'allegato n. 2 sono riportati i conti GPA 11/185, GPA 25/185 e GPA 35/185.
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