Circolare numero 40 del 16-2-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2007 i contributi dovuti per i lavoratori domestici sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo pari al 2% e delle modifiche contributive introdotte dalla legge finanziaria 2007. Riporta le nuove fasce di retribuzione oraria, gli importi del contributo per lavoratori italiani e stranieri, le quote a carico datore/lavoratore e i coefficienti di ripartizione delle aliquote. Vengono inoltre richiamati gli esoneri già in vigore e disciplinata, per la sola provincia di Bolzano, la contribuzione per gli assistenti domiciliari all’infanzia qualificati o accreditati.
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2007 per i lavoratori domestici
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2007 per i lavoratori domestici
La circolare definisce gli importi contributivi per l’anno 2007 relativi ai lavoratori domestici, aggiornando le fasce di retribuzione oraria e i relativi contributi alla luce della variazione ISTAT dei prezzi al consumo pari al 2%. La comunicazione richiama inoltre le modifiche normative intervenute dal 1° gennaio 2007 e disciplina uno specifico regime per gli assistenti domiciliari all’infanzia della Provincia autonoma di Bolzano.
Aggiornamento delle fasce contributive e presupposti normativi
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, confrontando gennaio-dicembre 2005 con gennaio-dicembre 2006, è risultata pari al 2%. Sulla base di tale dato sono state ridefinite le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2007 ai lavoratori domestici.
Dal 1° gennaio 2007, in applicazione dell’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è aumentata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore. La circolare precisa inoltre che, per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, l’aliquota è aumentata di 0,50 punti percentuali ai sensi dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Contributi orari per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007
Per i lavoratori italiani e stranieri sono previste le seguenti fasce di retribuzione oraria:
- fino a 6,83 euro;
- oltre 6,83 euro e fino a 8,34 euro;
- oltre 8,34 euro.
Per ciascuna fascia la circolare indica l’importo del contributo orario con quota CUAF e senza quota CUAF, evidenziando tra parentesi la quota a carico del lavoratore. È inoltre previsto un importo specifico per i rapporti con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, pari a 4,41 euro con CUAF e 4,41 euro senza CUAF, con una diversa ripartizione della quota lavoratore indicata in tabella.
La nota alla tabella chiarisce che il contributo CUAF non è dovuto solo nei rapporti fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
La circolare riporta i coefficienti di ripartizione per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. In particolare, sono elencate le quote relative a:
- F.P.L.D.;
- disoccupazione;
- CUAF;
- maternità;
- INAIL;
- Fondo garanzia trattamento di fine rapporto.
Le tabelle distinguono il regime con CUAF da quello senza CUAF e quantificano le rispettive aliquote e i coefficienti di ripartizione. Le note richiamano il collegamento con la legge finanziaria 2007 e con gli esoneri previsti dalle precedenti disposizioni legislative.
Esoneri e contributi non più dovuti
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, efficaci dal 1° febbraio 2001, e quelli introdotti dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, efficaci dal 1° gennaio 2006. In base a tali disposizioni, ai datori di lavoro domestico tenuti alla contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare sono riconosciuti esoneri sul versamento di specifici contributi.
La circolare richiama inoltre alcune soppressioni già intervenute in anni precedenti:
- dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio;
- dal 1° gennaio 2000 sono soppressi i contributi Enaoli e Tbc;
- dal 1° gennaio 1998, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, non sono più riscossi il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60%.
Assistenza domiciliare all’infanzia nella Provincia autonoma di Bolzano
L’art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che i contributi previdenziali e assicurativi per gli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano, siano dovuti secondo le misure previste dall’art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, anche quando le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Per tali rapporti, e limitatamente alla provincia di Bolzano, la circolare dispone che:
- i datori di lavoro utilizzino il mod. LD09 di denuncia del rapporto di lavoro domestico;
- nelle note del modello sia inserita la dicitura "assistente domiciliare all’infanzia prov. Bolzano";
- contestualmente al mod. LD09 sia consegnata alla sede competente un’autocertificazione del lavoratore, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la qualificazione o l’accreditamento presso la Provincia autonoma di Bolzano.
Regole applicative e rinvio alla normativa generale
Per le modalità e i termini dei versamenti della contribuzione relativa a questa particolare tipologia di rapporto, la circolare rinvia alla normativa generale vigente in materia di lavoro domestico e, in particolare, all’art. 8 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403. La disciplina speciale opera quindi solo per la provincia di Bolzano e con l’adempimento documentale aggiuntivo richiesto dalla norma e dalla circolare.
Punti principali
Aggiornamento dei contributi 2007
L’ISTAT ha rilevato una variazione del 2% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2005 e gennaio-dicembre 2006. In conseguenza di tale aggiornamento sono state determinate le nuove fasce di retribuzione utili per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2007 ai lavoratori domestici.
Variazioni delle aliquote contributive dal 1° gennaio 2007
In applicazione dell’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 1° gennaio 2007 l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è aumentata dello 0,30% a carico del lavoratore. Inoltre, per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, l’aliquota è aumentata di 0,50 punti percentuali ai sensi dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Importi dei contributi orari
Per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 sono indicate tre fasce di retribuzione oraria per lavoratori italiani e stranieri: fino a 6,83 euro; oltre 6,83 euro fino a 8,34 euro; oltre 8,34 euro. Per ciascuna fascia sono riportati gli importi del contributo orario con quota CUAF e senza quota CUAF, con indicazione tra parentesi della quota a carico del lavoratore. Per prestazioni con orario superiore a 24 ore settimanali è previsto un importo contributivo specifico più basso rispetto alle fasce ordinarie.
CUAF ed esoneri
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nei rapporti tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Restano inoltre applicabili gli esoneri previsti dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, e quelli introdotti dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006.
Coefficienti di ripartizione delle aliquote
La circolare riporta i coefficienti di ripartizione delle aliquote per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. Nel regime con CUAF sono indicati, tra gli altri, F.P.L.D., disoccupazione, CUAF, maternità, INAIL e Fondo garanzia TFR; nel regime senza CUAF sono riportati F.P.L.D., disoccupazione, maternità, INAIL e Fondo garanzia TFR. Le note precisano gli effetti delle normative finanziarie e degli esoneri sul riparto delle singole componenti contributive.
Contributi soppressi o non più riscossi
La circolare richiama che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore destinato al Fondo di rimpatrio, nonché i contributi Enaoli e Tbc. In base al D.Lgs. 446/97, dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
Assistenza domiciliare all’infanzia in provincia di Bolzano
L’art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che i contributi previdenziali e assicurativi per gli assistenti domiciliari all’infanzia qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano sono dovuti secondo le misure dell’art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, anche se la prestazione è resa presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. Per tali rapporti, limitatamente alla provincia di Bolzano, i datori di lavoro devono usare il mod. LD09 di denuncia del rapporto di lavoro domestico, indicando nelle note la dicitura "assistente domiciliare all’infanzia prov. Bolzano", e allegare contestualmente un’autocertificazione del lavoratore, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la qualificazione o l’accreditamento presso la Provincia autonoma di Bolzano.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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