Circolare numero 36 del 7-2-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra due accordi tra INPS e Fondo di garanzia LPP svizzero: il primo del 19 maggio 2006 sugli "averi dimenticati" del 2° pilastro, il secondo del 24 gennaio 2007 sulla verifica del requisito per il pagamento in contanti della previdenza professionale a soggetti rientrati stabilmente in Italia. Vengono descritte la base normativa, le finalità, il flusso procedurale centralizzato e il ruolo dell’INPS nella verifica dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria italiana. È inoltre specificato che la risposta INPS deve pervenire entro tre mesi dalla richiesta del Fondo di garanzia LPP.
Accordi con la Svizzera in materia di previdenza professionale e scambio di informazioni INPS-Fondo di garanzia LPP
Regolamentazione comunitaria: accordi con la Svizzera in materia di previdenza professionale
La circolare disciplina i rapporti tra INPS e Fondo di garanzia LPP svizzero in relazione alla previdenza professionale elvetica, distinguendo due profili: la gestione degli "averi dimenticati" del 2° pilastro e la verifica del requisito per il pagamento in contanti della prestazione previdenziale a soggetti che hanno lasciato definitivamente la Svizzera e si sono stabiliti in Italia. Il documento si inserisce nel quadro del regolamento CEE n. 1408/71 e precisa la procedura amministrativa concordata tra le parti.
Il sistema previdenziale svizzero e il contesto della circolare
La premessa richiama la struttura del sistema pensionistico svizzero, basato su tre pilastri:
- AVS, quale pensione di base (1° pilastro);
- previdenza professionale (2° pilastro);
- assicurazione individuale (3° pilastro).
La circolare ricorda che la normativa svizzera consente ai lavoratori iscritti alla previdenza professionale di ritirare in un’unica soluzione il capitale corrispondente alle prestazioni obbligatorie del 2° pilastro quando lasciano definitivamente la Svizzera. Le richieste sono, di regola, presentate all’istituto di previdenza oppure all’Ufficio centrale del 2° pilastro, Fondo di Garanzia LPP, che funge da ufficio di collegamento tra gli istituti svizzeri e gli assicurati.
Accordo del 19 maggio 2006 sugli "averi dimenticati"
La prima parte della circolare illustra l’accordo del 19 maggio 2006 tra INPS e Fondo di garanzia LPP relativo agli "averi dimenticati". La legge federale svizzera sul libero passaggio prevede che gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio segnalino all’Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere dai soggetti che abbiano raggiunto l’età per la rendita ai sensi dell’art. 13 cpv LPP.
A seguito di tali segnalazioni, il Fondo di garanzia LPP individua le persone per le quali risulta un avere dimenticato presso un istituto di previdenza svizzero. Poiché per la restituzione delle somme occorre reperire l’indirizzo degli aventi diritto residenti all’estero, l’accordo del 19 maggio 2006 istituisce, nel rispetto delle regole italiane sulla privacy e sulla riservatezza dei dati, una procedura di scambio informativo finalizzata a individuare i cittadini italiani che hanno lasciato definitivamente la Svizzera e si sono stabiliti in Italia.
Accordo del 24 gennaio 2007 e requisito per il pagamento in contanti
La seconda parte della circolare riguarda l’accordo tecnico-procedurale del 24 gennaio 2007, stipulato per dare attuazione all’art. 10, par. 2, del regolamento CEE n. 1408/71. In base a tale norma, se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla cessazione dell’assicurazione obbligatoria, la condizione non si considera soddisfatta finché l’interessato sia ancora soggetto, come lavoratore, all’assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro.
Per effetto di questa impostazione, dal 1° giugno 2007 il soggetto assicurato nella previdenza professionale che lascia definitivamente la Svizzera può ritirare in contanti il proprio avere solo se non risulta iscritto all’assicurazione generale obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti dello Stato membro nel quale si è stabilito definitivamente. L’accordo tra INPS e Fondo di garanzia LPP disciplina quindi le modalità di verifica di tale requisito.
Procedura amministrativa centralizzata e scambio dei dati
La circolare stabilisce che il procedimento sia centralizzato:
- per la Svizzera, la gestione è affidata al Fondo di garanzia LPP;
- per l’Italia, la gestione è affidata alla Direzione Generale INPS - Direzione Convenzioni Internazionali.
La procedura si svolge come segue:
- la persona assicurata, oppure l’istituto di previdenza, presenta al Fondo di garanzia LPP, tramite apposito formulario, una richiesta di verifica dell’iscrizione al regime obbligatorio italiano contro vecchiaia, superstiti e invalidità;
- il Fondo di garanzia LPP verifica anche se per il richiedente risultino comunicati all’Ufficio centrale del 2° pilastro altri averi derivanti dalla previdenza professionale;
- i dati del formulario vengono registrati in un file, al quale viene attribuito un giorno di riferimento pari a 90 giorni dopo la notifica di ritiro presso l’autorità competente svizzera;
- ottenute le necessarie autorizzazioni della Commissione europea, il file viene trasmesso all’INPS tramite la rete protetta TESTA II, già utilizzata per gli scambi telematici previsti dal Programma TESS dell’Unione europea;
- l’INPS verifica, con riferimento al giorno di riferimento indicato, se il soggetto risulti iscritto negli archivi del Casellario centrale dei lavoratori attivi;
- l’esito, con l’indicazione della data e dell’ora dell’interrogazione, viene restituito al Fondo di garanzia LPP attraverso il medesimo sistema;
- il Fondo di garanzia LPP valuta il file aggiornato e comunica successivamente il risultato al richiedente e alle istituzioni coinvolte.
Fattispecie applicative e termine per la risposta dell’INPS
La circolare distingue due ipotesi applicative:
- il soggetto lascia definitivamente la Svizzera e rientra in Italia, richiedendo contestualmente all’istituto svizzero il pagamento in capitale della prestazione previdenziale professionale;
- il soggetto lascia definitivamente la Svizzera, rientra in Italia e richiede il pagamento in contanti solo dopo alcuni mesi o anche dopo uno o più anni.
In entrambe le situazioni, se l’INPS comunica che, alla data di riferimento, il richiedente non risulta iscritto all’assicurazione obbligatoria italiana, il pagamento può essere autorizzato. La circolare precisa inoltre che la comunicazione dell’INPS deve avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta del Fondo di garanzia LPP.
Rilievo operativo per gli uffici
Il documento ha rilievo operativo soprattutto per la gestione delle verifiche contributive e assicurative connesse al rientro in Italia di soggetti già iscritti alla previdenza professionale svizzera. Il coordinamento tra INPS e Fondo di garanzia LPP serve sia per l’individuazione degli averi dimenticati sia per l’accertamento del requisito ostativo legato all’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria italiana, condizione decisiva per l’autorizzazione del pagamento in contanti del secondo pilastro svizzero.
Punti principali
Premessa sul sistema previdenziale svizzero
La circolare richiama il sistema svizzero dei tre pilastri: AVS come pensione di base, previdenza professionale come 2° pilastro e assicurazione individuale come 3° pilastro. Ricorda che chi è iscritto alla previdenza professionale può, in determinate condizioni, ritirare in un’unica soluzione il capitale relativo alle prestazioni obbligatorie del 2° pilastro quando lascia definitivamente la Svizzera.
Accordo del 19 maggio 2006 sugli "averi dimenticati"
La legge federale svizzera sul libero passaggio prevede che gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio segnalino all’Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere da soggetti che abbiano raggiunto l’età pensionabile. A seguito di tali segnalazioni, il Fondo di garanzia LPP individua i soggetti con avere dimenticato presso un istituto svizzero. Per consentire la restituzione delle somme agli aventi diritto residenti all’estero, l’INPS e il Fondo di garanzia LPP hanno firmato un accordo che, nel rispetto della privacy, disciplina uno scambio di informazioni volto a individuare i cittadini italiani che hanno lasciato definitivamente la Svizzera e si sono stabiliti in Italia.
Accordo del 24 gennaio 2007 sulla previdenza professionale
In applicazione dell’art. 10, par. 2, del regolamento CEE n. 1408/71, dal 1° giugno 2007 il diritto al pagamento in contanti dell’avere di previdenza professionale per chi lascia definitivamente la Svizzera è subordinato al fatto di non essere iscritto all’assicurazione generale obbligatoria contro vecchiaia, invalidità e superstiti nello Stato membro in cui si è stabilito definitivamente. Per dare attuazione a tale verifica, INPS e Fondo di garanzia LPP hanno sottoscritto un accordo tecnico-procedurale che regola le modalità di trasmissione e controllo dei dati, nel rispetto della riservatezza.
Procedura centralizzata di scambio dati
Il procedimento è centralizzato: per la Svizzera opera il Fondo di garanzia LPP, per l’Italia la Direzione Generale INPS - Direzione Convenzioni Internazionali. La persona assicurata, o l’istituto di previdenza, presenta al Fondo di garanzia LPP un formulario per verificare l’iscrizione al regime obbligatorio italiano. Il Fondo registra i dati, verifica anche l’eventuale presenza di altri averi comunicati all’Ufficio centrale del 2° pilastro e inserisce un giorno di riferimento pari a 90 giorni dopo la notifica di ritiro presso l’autorità competente svizzera. Ottenute le autorizzazioni della Commissione europea, il file viene trasmesso all’INPS tramite rete protetta TESTA II; l’INPS verifica lo stato di iscrizione al Casellario centrale dei lavoratori attivi e restituisce l’esito con indicazione di data e ora dell’interrogazione. Il Fondo di garanzia LPP, ricevuto il file aggiornato, informa il richiedente e le istituzioni coinvolte.
Fattispecie applicative e termine di risposta
La circolare distingue due casi: 1) il soggetto rientra in Italia e richiede subito il pagamento in capitale della prestazione previdenziale; 2) il soggetto rientra in Italia e richiede il pagamento in contanti solo dopo mesi o anni. In entrambi i casi, se l’INPS comunica che alla data di riferimento il richiedente non risulta iscritto all’assicurazione obbligatoria italiana, il pagamento può essere autorizzato. La comunicazione dell’INPS deve avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta del Fondo di garanzia LPP.
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