Circolare numero 39 del 15-2-2007
1) Campo di applicazione; 2) Soggetti obbligati; 3) Disposizioni sostanziali; 4) Disposizioni procedurali; 5) Il provvedimento di decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina i casi di decadenza dai trattamenti previdenziali e dalle indennità per i lavoratori che rifiutino percorsi di formazione, riqualificazione, reinserimento o offerte di lavoro congrue. Individua i soggetti tenuti a segnalare i possibili casi di decadenza all’INPS, i destinatari degli obblighi, i requisiti di congruità territoriale e professionale, nonché la procedura di comunicazione, istruttoria e adozione del provvedimento. Vengono inoltre richiamati i poteri di sospensione cautelare e di autotutela dell’INPS e gli obblighi di comunicazione ai servizi per l’impiego.
Decadenza dai trattamenti previdenziali e obblighi del lavoratore beneficiario
Decadenza dai trattamenti previdenziali per rifiuto di percorsi formativi o lavorativi
La circolare illustra la disciplina della decadenza dai trattamenti previdenziali, dalle indennità e dai sussidi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi di sostegno al reddito che rifiutino offerte formative, di riqualificazione, di reinserimento o di lavoro congrue. Il testo chiarisce l’ambito applicativo della normativa, i soggetti tenuti alla segnalazione all’INPS, gli obblighi sostanziali posti a carico dei lavoratori e l’iter procedurale che conduce all’eventuale provvedimento di decadenza.
Ambito normativo e coordinamento con le disposizioni previgenti
L’art. 1-quinquies del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, e integrato dall’art. 1, comma 7, del D.L. 6 marzo 2006, configura una disciplina generale in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre provvidenze. La norma stabilisce la perdita dei benefici nei casi in cui il lavoratore rifiuti il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo.
Tale disciplina generale comporta l’abrogazione per incompatibilità delle precedenti norme decadenziali generali, in particolare:
- l’art. 9 del D.Lgs. 468/1997;
- l’art. 9 della L. 223/1991.
Resta invece in vigore l’art. 13 del D.Lgs. 276/2003, qualificato come norma speciale, applicabile solo alle ipotesi di misure finalizzate all’inserimento o reinserimento di lavoratori svantaggiati mediante agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro.
La circolare precisa inoltre che la disciplina dell’art. 1-quinquies si applica anche ai trattamenti decorrenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 249/2004.
Soggetti obbligati alla segnalazione
Sono tenuti a segnalare all’INPS i possibili casi di decadenza:
- gli organismi di formazione accreditati;
- le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro;
- i datori di lavoro pubblici e privati;
- gli enti pubblici.
La circolare richiama il dovere di leale collaborazione con la pubblica amministrazione e segnala che l’omessa comunicazione può assumere rilievo anche ai fini della valutazione dell’attività svolta dalle agenzie per il lavoro.
Obblighi sostanziali del lavoratore
La disciplina individua tre ordini di obblighi, la cui inosservanza può determinare la decadenza.
1. Obbligo di adesione a un’offerta formativa o di riqualificazione
L’obbligo riguarda tutte le categorie di lavoratori:
- in cassa integrazione, a qualsiasi titolo concessa;
- in mobilità;
- in disoccupazione speciale;
- percettori di un sussidio collegato allo stato di disoccupazione o inoccupazione.
Il lavoratore deve frequentare il corso, comprensivo dell’eventuale fase di selezione, per almeno l’80% della durata complessiva, salvo:
- documentata forza maggiore;
- assenze connesse all’applicazione di norme nazionali in materia di congedi parentali o maternità.
2. Obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua
Il lavoratore deve accettare un’offerta di lavoro con livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza. Nel calcolo del livello retributivo vanno inclusi anche gli elementi differiti della retribuzione, come tredicesima e quattordicesima mensilità.
Se non è possibile fare riferimento a un livello retributivo precedente, il parametro del 20% non opera.
Il rifiuto dell’offerta può ricorrere anche quando il lavoratore:
- accetti inizialmente la proposta ma poi rifiuti la stipula del contratto;
- si dimetta durante il periodo di prova,
- salvo il caso di dimissioni per giusta causa.
La circolare ministeriale n. 5/2006 estende anche a questa ipotesi il criterio della congruità, chiarendo che l’offerta deve essere coerente con competenze e qualifiche del lavoratore.
Sono soggetti a tale obbligo:
- i lavoratori in mobilità, anche in deroga, iscritti nelle liste solo per il reimpiego;
- i lavoratori destinatari di sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
- i lavoratori destinatari di disoccupazione speciale, anche in deroga;
- i lavoratori sospesi in CIGS per cessazione di attività dell’impresa;
- i lavoratori sospesi in CIGS concessa in base a normative speciali o in deroga, quando non sia previsto il rientro in azienda.
3. Obbligo di avviamento a un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro
L’obbligo riguarda:
- i lavoratori in CIGS per cessazione di attività d’impresa;
- i lavoratori in CIGS concessa in base a normative speciali o in deroga;
- i lavoratori in mobilità iscritti per il solo reimpiego;
- i percettori del sussidio connesso allo stato di disoccupazione;
- i destinatari di disoccupazione speciale, anche in deroga.
La circolare richiama anche, per queste misure, l’art. 13 del D.Lgs. 276/2003.
Condizioni territoriali e cause di esclusione
Gli obblighi di cui sopra sussistono solo se l’attività formativa o lavorativa si svolge:
- in un luogo raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici, e/o
- a non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore.
Per la verifica della distanza e dei tempi di percorrenza possono essere assunti come parametri i dati disponibili presso i servizi pubblici di linea e le Ferrovie dello Stato.
Gli obblighi vengono meno nei casi di impossibilità derivante da:
- documentata forza maggiore;
- congedi parentali;
- maternità.
Resta inoltre ferma la disciplina dell’obbligo di comunicazione all’INPS in caso di svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, del D.L. 86/1988 convertito dalla L. 160/1988.
Procedura di convocazione e comunicazione all’INPS
I soggetti obbligati devono formalizzare per iscritto al lavoratore l’offerta formativa, l’offerta di lavoro o il percorso di reinserimento, mediante:
- raccomandata A/R al domicilio del lavoratore;
- oppure consegna a mani proprie.
La proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali dell’offerta. È opportuno anche avvertire il lavoratore che, in caso di rifiuto, il suo nominativo sarà comunicato all’INPS per l’eventuale decadenza dai trattamenti in corso.
In caso di rifiuto espresso o tacito, i soggetti obbligati devono:
- comunicare tempestivamente all’INPS il nominativo del lavoratore;
- allegare l’eventuale documentazione utile;
- informare anche il lavoratore, per consentirgli di predisporre le difese.
La comunicazione deve essere scritta e contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione della proposta e del comportamento del lavoratore. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la comunicazione va trasmessa anche al servizio per l’impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste.
Istruttoria INPS e accertamento dei presupposti
Ricevuta la segnalazione, l’INPS può dichiarare la decadenza solo all’esito dell’istruttoria, se risulta la responsabilità personale del lavoratore nel rifiuto della convocazione o della proposta.
Nei casi di rifiuto espresso, soprattutto se documentato con dichiarazione sottoscritta dall’interessato, l’INPS può adottare una procedura semplificata, poiché il contraddittorio può ritenersi superfluo in presenza di una confessione stragiudiziale.
Negli altri casi, la sede INPS deve verificare la ritualità della convocazione, cioè:
- l’invio con raccomandata A/R al domicilio del lavoratore, oppure
- la consegna in mani proprie.
Se il lavoratore non ha già prodotto memorie o documenti, l’INPS deve instaurare il contraddittorio nel rispetto delle regole generali sul procedimento amministrativo.
La decadenza, qualificata come sanzione amministrativa, richiede anche l’accertamento dell’elemento soggettivo, desunto in via analogica dall’art. 3 della L. 689/1981: dolo o colpa, intesi come comportamento cosciente e volontario.
Provvedimento di decadenza, sospensione cautelare e autotutela
Se l’istruttoria conferma la sussistenza dei presupposti, la sede INPS competente adotta il provvedimento di decadenza. L’atto deve indicare:
- i presupposti giuridici e le norme applicate;
- la motivazione fondata sugli esiti istruttori;
- la statuizione di decadenza con indicazione del trattamento e del periodo interessato;
- l’impugnabilità davanti alle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione.
Il provvedimento deve essere comunicato al lavoratore in mani proprie o mediante raccomandata A/R.
L’INPS può inoltre sospendere cautelarmente le prestazioni nelle more dell’adozione del provvedimento finale. La sospensione non può superare il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990.
Se l’INPS accerta che siano stati adottati provvedimenti di decadenza erronei, deve attivare l’autotutela ex art. 21-nonies della L. 241/1990, annullare le determinazioni illegittime ed erogare le prestazioni sospese indebitamente. La circolare evidenzia che, in tali casi, l’annullamento d’ufficio è doveroso in ragione dell’interesse pubblico e della garanzia costituzionale dei mezzi adeguati in caso di disoccupazione involontaria, di cui all’art. 38, comma 2, Cost.
Comunicazioni finali ai servizi per l’impiego
Qualunque provvedimento adottato dalla sede INPS, sia di decadenza, sia di archiviazione, sia di annullamento d’ufficio, deve essere tempestivamente comunicato anche ai servizi per l’impiego territorialmente competenti, per gli adempimenti di loro competenza.
Punti principali
Ambito di applicazione e rapporto con la normativa previgente
L’art. 1-quinquies del D.L. 249/2004, convertito dalla L. 291/2004 e integrato dal D.L. 127/2006, introduce una disciplina generale in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità o sussidi per i lavoratori che rifiutino il reinserimento nel mercato del lavoro o l’adeguamento formativo. La disciplina abroga, per incompatibilità, le precedenti norme generali decadenziali di cui all’art. 9 del D.Lgs. 468/1997 e all’art. 9 della L. 223/1991. Rimane invece applicabile l’art. 13 del D.Lgs. 276/2003, quale norma speciale per misure destinate all’inserimento o reinserimento di lavoratori svantaggiati tramite agenzie autorizzate. Le nuove regole si applicano anche ai trattamenti con decorrenza anteriore all’entrata in vigore del D.L. 249/2004.
Soggetti tenuti alla segnalazione all’INPS
Devono segnalare all’INPS i possibili casi di decadenza gli organismi di formazione accreditati, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati e gli enti pubblici. La circolare sottolinea il dovere di leale collaborazione con la pubblica amministrazione e richiama anche le ricadute della mancata comunicazione sull’operato delle agenzie per il lavoro.
Obbligo di adesione a offerte formative o di riqualificazione
L’obbligo riguarda tutte le categorie di lavoratori in cassa integrazione, a qualsiasi titolo concessa, in mobilità, in disoccupazione speciale o percettori di un sussidio collegato allo stato di disoccupazione o inoccupazione. Il lavoratore deve frequentare il corso, comprensivo dell’eventuale fase di selezione, per almeno l’80% della durata complessiva, salvo documentata forza maggiore o assenze riconducibili a norme nazionali su congedi parentali o maternità.
Obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua
Il lavoratore deve accettare un’offerta di lavoro con inquadramento retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza, includendo anche gli elementi differiti della retribuzione come tredicesima e quattordicesima. Se non esiste un livello retributivo precedente di riferimento, il limite del 20% non si applica. Il rifiuto può risultare anche da condotte successive all’accettazione iniziale, come il rifiuto di stipulare il contratto o le dimissioni durante il periodo di prova, salvo giusta causa. La circolare ministeriale n. 5/2006 estende inoltre il requisito della congruità, richiedendo che l’offerta sia coerente con competenze e qualifiche del lavoratore.
Categorie soggette all’obbligo di accettazione dell’offerta di lavoro
Sono assoggettati all’obbligo i lavoratori in mobilità, anche in deroga e iscritti alle liste per il solo reimpiego; i percettori di sussidi connessi allo stato di disoccupazione o inoccupazione; i destinatari di disoccupazione speciale, anche in deroga; i lavoratori sospesi in CIGS per cessazione di attività dell’impresa; e i lavoratori sospesi in CIGS concessa in base a normative speciali o in deroga, quando non sia previsto il rientro in azienda.
Obbligo di avviamento a percorsi di reinserimento o inserimento lavorativo
L’obbligo riguarda i lavoratori in CIGS per cessazione di attività d’impresa, quelli in CIGS concessa in deroga o da normative speciali, i lavoratori in mobilità iscritti per il solo reimpiego, i percettori del sussidio connesso allo stato di disoccupazione e i destinatari di disoccupazione speciale, anche in deroga. L’obbligo si collega anche alle misure previste dall’art. 13 del D.Lgs. 276/2003.
Condizioni territoriali e cause di esclusione dagli obblighi
Gli obblighi di formazione, accettazione dell’offerta di lavoro e reinserimento operano solo se l’attività è svolta in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dalla residenza del lavoratore. Ai fini della valutazione possono essere utilizzati i dati dei servizi pubblici di linea e delle Ferrovie dello Stato. Gli obblighi cessano in caso di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali o maternità. Resta ferma la disciplina dell’obbligo di comunicazione all’INPS in caso di svolgimento di attività lavorativa durante la cassa integrazione, ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, del D.L. 86/1988 convertito nella L. 160/1988.
Procedura di invio delle offerte al lavoratore
I soggetti obbligati devono formalizzare per iscritto al lavoratore l’offerta formativa o di riqualificazione, l’offerta di lavoro o il percorso di reinserimento, mediante raccomandata A/R al domicilio oppure consegna a mani proprie. L’atto deve contenere tutti gli elementi essenziali della proposta e può richiamare espressamente che, in caso di rifiuto, il nominativo sarà comunicato all’INPS ai fini della possibile decadenza dai trattamenti.
Comunicazione all’INPS e al servizio per l’impiego
In caso di rifiuto espresso o tacito, i soggetti obbligati devono comunicare tempestivamente all’INPS il nominativo del lavoratore, allegare la documentazione utile e informare anche il lavoratore, così da consentirgli di predisporre le difese. La comunicazione deve essere scritta e contenere tutti gli elementi necessari per valutare la proposta e il comportamento del lavoratore. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la comunicazione va inviata anche al servizio per l’impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste.
Istruttoria INPS e accertamento della responsabilità
Ricevuta la segnalazione, l’INPS dichiara la decadenza solo se l’istruttoria conferma la responsabilità personale del lavoratore nel rifiuto della convocazione o della proposta. In caso di rifiuto espresso, specie se formalizzato con dichiarazione sottoscritta, può essere adottata una procedura semplificata, poiché il contraddittorio appare superfluo in presenza di una confessione stragiudiziale. Negli altri casi, l’INPS deve verificare la ritualità della convocazione e, se non sono già state presentate deduzioni, instaurare il contraddittorio secondo le regole del procedimento amministrativo. La decadenza ha natura di sanzione amministrativa e richiede anche la verifica dell’elemento soggettivo, desunto in analogia dall’art. 3 della L. 689/1981, cioè dolo o colpa.
Provvedimento di decadenza, sospensione cautelare e autotutela
Se i presupposti risultano accertati, la sede INPS competente adotta il provvedimento di decadenza, che deve indicare i presupposti giuridici, la motivazione, il trattamento interessato, il periodo di riferimento e l’impugnabilità davanti alle Direzioni Provinciali del Lavoro entro 40 giorni dalla comunicazione o notifica. Il provvedimento va comunicato al lavoratore in mani proprie o con raccomandata A/R. Nelle more dell’adozione del provvedimento conclusivo, l’INPS può sospendere cautelarmente le prestazioni; la sospensione non può superare il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento. Se emergono errori nei provvedimenti già adottati, l’INPS deve agire in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990, annullando le determinazioni erronee e ripristinando le prestazioni indebitamente sospese.
Comunicazioni finali ai servizi per l’impiego
La sede INPS che emette un provvedimento di decadenza, di archiviazione o di annullamento d’ufficio deve darne tempestiva comunicazione anche ai servizi per l’impiego territorialmente competenti per i conseguenti adempimenti di competenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 16 feb 2007Circolare numero 40 del 16-2-2007
- Circolare · 12 feb 2007Circolare numero 38 del 12-2-2007
- Circolare · 20 feb 2007Circolare numero 42 del 20-2-2007
- Circolare · 20 feb 2007Circolare numero 41 del 20-2-2007
- Circolare · 21 feb 2007Circolare numero 43 del 21-2-2007
- Circolare · 8 feb 2007Circolare numero 03 del 08-02-2007 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →