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Circolare

Circolare numero 37 del 8-2-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dall’anno accademico 2006-2007, i medici iscritti ai contratti di formazione specialistica devono essere iscritti alla Gestione separata INPS. Indica la base imponibile, le aliquote contributive da applicare per il 2006 e il 2007, la ripartizione dell’onere tra medico e università e gli adempimenti a carico delle università committenti, compresi versamento e denuncia telematica con flusso e-mens. Specifica inoltre il codice tipologia rapporto da utilizzare, le causali contributo, il regime transitorio per i compensi di novembre e dicembre 2006 e l’esenzione dall’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego.

Iscrizione alla Gestione separata dei medici in formazione specialistica

Gestione separata e iscrizione dei medici in formazione specialistica

La circolare disciplina l’estensione della Gestione separata INPS ai medici in formazione specialistica, in applicazione delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2006 al d.lgs. n. 368/1999. Il documento chiarisce decorrenza, base imponibile, aliquote, ripartizione degli oneri e adempimenti delle università committenti.

Ambito di applicazione e decorrenza

A decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni dell’art. 2, comma 26, primo periodo, della legge n. 335/1995, nonché quelle dell’art. 45 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Ne consegue che, per la durata legale della formazione specialistica, i medici devono essere iscritti alla Gestione separata.

Base imponibile

La contribuzione deve essere calcolata sul trattamento economico percepito dal medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso. La circolare richiama che tale trattamento è composto da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile; esso viene corrisposto in rate mensili posticipate dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Aliquote contributive

Per i medici non già coperti da altra tutela previdenziale obbligatoria ai fini pensionistici, la circolare indica:

  • per l’anno 2006, aliquota del 18,20% entro il limite di reddito di € 39.297,00 e del 19,20% per la quota eccedente;
  • per l’anno 2007, aliquota del 23,50%.

Qualora il medico sia già soggetto ad altra forma obbligatoria di previdenza pensionistica, le aliquote da applicare sono:

  • 10% per il 2006;
  • 16% per il 2007.

Ripartizione del contributo

L’onere contributivo è posto:

  • per un terzo a carico del medico in formazione specialistica;
  • per due terzi a carico dell’università committente.

Adempimenti delle università committenti

Le università, in quanto soggetti erogatori del trattamento economico, devono osservare tutti gli adempimenti previsti per i committenti della Gestione separata. In particolare devono:

  • versare i contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso;
  • trasmettere i dati retributivi e contributivi tramite flusso telematico e-mens.

Nella compilazione della procedura e-mens, alla voce "tipologia di rapporto" deve essere indicato il codice 14, specifico per questa categoria, senza indicare alcun codice attività.

Regime transitorio per i compensi 2006 e causali contributo

Per gli importi erogati nei mesi di novembre e dicembre 2006, il mese di erogazione da indicare è "dicembre 2006" e devono essere utilizzate le aliquote del 2006. Per gli importi relativi ai mesi del 2007, invece, va indicato il singolo mese di erogazione e si applicano le aliquote del 2007.

Le causali contributo da utilizzare sono:

  • "C10" se il soggetto è già titolare di altra tutela previdenziale;
  • "CXX" se il soggetto è privo di altra tutela previdenziale.

Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese dalla data di emanazione della circolare, senza applicazione delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000.

Comunicazioni ai Centri per l’impiego e validità dell’iscrizione

La circolare esclude l’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego previsto dalla legge n. 296/2006, art. 1, commi 1180-1185, poiché il contratto di formazione specialistica non è qualificato come contratto di lavoro.

L’iscrizione alla Gestione separata si considera validamente effettuata mediante l’invio telematico, da parte delle università committenti, dei dati richiesti dalla procedura e-mens.

Disciplina residuale

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni generali relative alla generalità dei rapporti di collaborazione soggetti agli obblighi della Gestione separata.

Punti principali

Ambito e obbligo di iscrizione

A decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione medica specialistica si applicano le disposizioni della Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Per tutta la durata legale della formazione specialistica, i medici devono quindi risultare iscritti alla Gestione separata.

Base imponibile e trattamento economico

La contribuzione va calcolata sul trattamento economico percepito dal medico in formazione specialistica per l’intera durata legale del corso. Il trattamento è composto da una parte fissa uguale per tutte le specializzazioni e da una parte variabile, ed è corrisposto in rate mensili posticipate dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Aliquote contributive

Per i medici non assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota è pari al 18,20% per il 2006 entro il limite di reddito di € 39.297,00 e al 19,20% per la quota eccedente; per il 2007 l’aliquota è pari al 23,50%. Se il medico è già soggetto ad altra tutela previdenziale obbligatoria ai fini pensionistici, le aliquote sono 10% per il 2006 e 16% per il 2007.

Ripartizione dell’onere contributivo

Il contributo è ripartito per un terzo a carico del medico in formazione specialistica e per due terzi a carico dell’università committente.

Adempimenti delle università committenti

Le università, in quanto erogatrici del trattamento economico, devono effettuare il versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso e trasmettere i dati retributivi e contributivi tramite il flusso telematico e-mens. Nella procedura, alla voce "tipologia di rapporto" va indicato il codice 14, senza indicare alcun codice attività.

Regole operative per i versamenti e causali contributo

Per gli importi erogati nei mesi di novembre e dicembre 2006, il mese di erogazione da indicare è "dicembre 2006" e devono essere utilizzate le aliquote 2006. Per gli importi relativi ai mesi del 2007, va indicato ciascun singolo mese di erogazione con applicazione dell’aliquota 2007. Le causali contributo sono "C10" se il soggetto ha altra tutela previdenziale e "CXX" se ne è privo.

Termine transitorio senza sanzioni

Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese dalla data di emanazione della circolare, senza applicazione delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000.

Comunicazione ai Centri per l’impiego

Le università committenti non sono soggette all’obbligo di comunicazione previsto dalla legge n. 296/2006, art. 1, commi 1180-1185, poiché il contratto di formazione specialistica non è qualificato come contratto di lavoro.

Modalità di iscrizione e norme residue

L’iscrizione alla Gestione separata dei medici in formazione specialistica si considera validamente effettuata tramite l’invio telematico dei dati richiesti dalla procedura e-mens da parte delle università committenti. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le regole generali relative ai rapporti di collaborazione soggetti alla Gestione separata.

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