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Circolare

Circolare numero 03 del 08-02-2007 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 2007, i minimali e massimali contributivi dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti sulla base della variazione ISTAT del 2,0%. Vengono indicate le soglie di retribuzione giornaliera e annua, le regole per il part-time, le aliquote di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva, nonché l’impatto della Legge finanziaria 2007 sulle aliquote contributive, anche per i rapporti agevolati. Sono inoltre riepilogate le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007 nelle tabelle allegate.

Aggiornamento 2007 dei valori contributivi ENPALS per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

Aggiornamento 2007 dei valori contributivi ENPALS per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

La circolare definisce i valori contributivi applicabili dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti. L’aggiornamento deriva dalla variazione del 2,0% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e tiene conto anche delle modifiche introdotte dalla Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Minimale di retribuzione giornaliera imponibile

La circolare richiama il quadro normativo che disciplina la rivalutazione annuale dei minimali contributivi, in particolare:

  • l’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, che prevede l’aggiornamento dei limiti minimi di retribuzione giornaliera secondo la variazione delle pensioni;
  • l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai trattamenti previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi più rappresentativi;
  • l’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989, che fissa il limite minimo al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione.

Per l’anno 2007 il minimale di retribuzione giornaliera per i settori di competenza ENPALS è pari a euro 41,43, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente all’1.1.2007, pari a euro 436,14.

La circolare precisa inoltre che gli obblighi contributivi devono essere assolti su tali minimali solo quando essi risultino superiori ai minimi previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Retribuzione minima oraria nei rapporti part-time

A seguito dell’aggiornamento del minimale giornaliero, dal 1° gennaio 2007 varia anche la retribuzione oraria minima per la denuncia e il versamento contributivo nei rapporti a tempo parziale.

La retribuzione minima oraria si calcola moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il risultato per il numero di ore settimanali previste dal contratto collettivo del settore. In presenza di 40 ore settimanali, il valore orario è pari a euro 6,21 (41,43 x 6 / 40).

Lavoratori dello spettacolo: massimali e contributi

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2007 è pari a euro 87.187,00.

Sul reddito eccedente tale soglia si applica:

  • il contributo di solidarietà del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore;
  • l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione annua eccedente euro 40.083,00 e fino al massimale di euro 87.187,00.

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a euro 635,59.

La circolare riporta le fasce di retribuzione giornaliera e i corrispondenti massimali imponibili, con i relativi giorni di contribuzione accreditati. In particolare:

  • nella fascia fino a euro 1.271,18 il massimale imponibile giornaliero è euro 635,59 e i giorni accreditati sono 1;
  • le fasce successive prevedono progressivi massimali imponibili e giorni accreditati fino alla fascia "In poi", con massimale di euro 5.084,72 e 8 giorni di contribuzione.

Su questi importi si applicano:

  • il contributo di solidarietà del 5% sulla quota di retribuzione giornaliera eccedente il massimale della fascia di appartenenza, con ripartizione 2,50% datore e 2,50% lavoratore;
  • l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente euro 128,47 e fino al massimale della fascia di riferimento.

Sportivi professionisti: massimali e contributi

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2007 è pari a euro 87.187,00.

Sul reddito eccedente tale importo e fino a euro 635.711,00 si applica il contributo di solidarietà dell’1,2%, suddiviso in misura uguale tra datore di lavoro e lavoratore (0,60% ciascuno).

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente euro 40.083,00 e fino a euro 87.187,00.

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Per gli sportivi già iscritti al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a euro 279,45.

Il contributo di solidarietà dell’1,2% è dovuto sulla quota di retribuzione giornaliera eccedente euro 279,45 e fino a euro 2.037,53, sempre con ripartizione 0,60% a carico del datore e 0,60% a carico del lavoratore.

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente euro 128,47 e fino al massimale giornaliero di euro 279,45.

Aliquote contributive dal 1° gennaio 2007

L’art. 1, comma 769, della Legge n. 296/2006 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2007, un aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore per il finanziamento dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive. La norma stabilisce inoltre che il totale delle quote dovute da lavoratore e datore di lavoro non può superare il 33%.

La circolare chiarisce che tale incremento non si applica alle aliquote contributive previste per tersicorei e ballerini iscritti all’ENPALS successivamente al 31.12.1995, per i quali resta ferma l’aliquota complessiva del 35,70%.

Per il riepilogo delle aliquote vigenti dal 1° gennaio 2007, la circolare rinvia all’Allegato 1, che distingue tra lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti e tra iscritti antecedenti e successivi al 31.12.1995.

Assunzioni agevolate e nuova aliquota datoriale

L’art. 1, comma 773, della Legge n. 296/2006 ha rideterminato, dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La stessa disposizione estende tale misura agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.

La nuova aliquota datoriale interessa quindi i rapporti agevolati per i quali la normativa prevede la contribuzione in misura analoga a quella degli apprendisti, compresi, a titolo esemplificativo:

  • assunzioni a tempo determinato e indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
  • trasformazioni di rapporti a termine;
  • contratti di inserimento nei casi in cui è ammesso il versamento del solo contributo settimanale.

Restano esclusi:

  • i rapporti agevolati con contribuzione ridotta, come i cassintegrati o i disoccupati da oltre 24 mesi assunti a tempo indeterminato da imprese del centro-nord ai sensi dell’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, e i contratti di inserimento con riduzione del 25% o superiore;
  • i rapporti senza onere a carico del datore di lavoro, come le assunzioni o associazioni di persone svantaggiate in cooperative sociali ex art. 4 della L. n. 381/1991.

I codici agevolazione interessati dalla nuova misura del 10% sono: CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI. Per gli altri codici non interessati dall’aumento datoriale, resta comunque applicabile l’incremento di 0,30 punti percentuali a carico del lavoratore.

Tabelle riepilogative delle aliquote

L’allegato 1 riepiloga le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2007.

Per i lavoratori dello spettacolo:

  • iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995: datore di lavoro 23,81%, lavoratore 9,19%, totale 33,00%;
  • già iscritti al 31.12.1995: datore di lavoro 23,81%, lavoratore 9,19%, totale 33,00%;
  • tersicorei e ballerini iscritti all’ENPALS successivamente al 31.12.1995: datore di lavoro 25,81%, lavoratore 9,89%, totale 35,70%;
  • tersicorei e ballerini già iscritti all’ENPALS al 31.12.1995: datore di lavoro 23,81%, lavoratore 9,19%, totale 33,00%.

Per gli sportivi professionisti:

  • iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995: datore di lavoro 23,81%, lavoratore 9,19%, totale 33,00%;
  • già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995: datore di lavoro 23,81%, lavoratore 9,19%, totale 33,00%.

La circolare richiama inoltre che, per i tersicorei e ballerini iscritti dopo il 31.12.1995, l’aliquota a carico del lavoratore resta fissata al 9,89%.

Punti principali

Minimale di retribuzione giornaliera imponibile

Per il 2007 il minimale giornaliero ENPALS è fissato in euro 41,43, determinato applicando il limite del 9,5% al trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore all’1.1.2007 (euro 436,14). La circolare richiama il principio di rivalutazione annuale dei limiti minimi di retribuzione in base all’indice ISTAT FOI, e ribadisce che la base contributiva non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi più rappresentativi, se superiori. Per il part-time, la retribuzione oraria minima si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo per le ore settimanali previste dal contratto; con 40 ore settimanali il valore è pari a euro 6,21.

Lavoratori dello spettacolo: massimali e contributi per iscritti dopo il 31.12.95

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2007 è pari a euro 87.187,00. Sul reddito eccedente tale importo si applica il contributo di solidarietà del 5% (2,50% datore e 2,50% lavoratore). L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente euro 40.083,00 fino al massimale annuo di euro 87.187,00.

Lavoratori dello spettacolo: soggetti già iscritti al 31.12.95

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a euro 635,59. La circolare riporta le fasce di retribuzione giornaliera con i corrispondenti massimali imponibili e i giorni di contribuzione accreditati. Il contributo di solidarietà del 5% si applica sulla quota di retribuzione giornaliera eccedente il massimale della relativa fascia, mentre l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica oltre euro 128,47 e fino al massimale giornaliero della fascia di riferimento.

Sportivi professionisti: massimali e contributi

Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31.12.1995 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2007 è pari a euro 87.187,00. Sul reddito eccedente tale importo e fino a euro 635.711,00 si applica il contributo di solidarietà dell’1,2% (0,60% datore e 0,60% lavoratore). L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente euro 40.083,00 e fino a euro 87.187,00. Per gli sportivi già iscritti al 31.12.1995 il massimale giornaliero imponibile è euro 279,45, con contributo di solidarietà dell’1,2% sulla quota eccedente fino a euro 2.037,53 e aliquota aggiuntiva dell’1% oltre euro 128,47 e fino al massimale giornaliero.

Aliquote contributive dal 1° gennaio 2007 e Legge finanziaria 2007

La Legge n. 296/2006 ha aumentato di 0,30 punti percentuali, dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore per l’AGO e le forme sostitutive ed esclusive, prevedendo che il totale delle quote datoriale e lavoratore non superi il 33%. Tale incremento non si applica alle aliquote previste per tersicorei e ballerini iscritti all’ENPALS dopo il 31.12.1995, per i quali il totale resta al 35,70%. La circolare rinvia all’allegato 1 per il riepilogo delle aliquote vigenti.

Assunzioni agevolate e nuove aliquote

L’art. 1, comma 773, della Legge n. 296/2006 ha fissato, con decorrenza 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile, estendendo la disciplina anche agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. La nuova misura riguarda i rapporti agevolati per i quali la normativa rinvia alla contribuzione degli apprendisti, tra cui, a titolo esemplificativo, assunzioni di lavoratori in mobilità e contratti di inserimento nei casi in cui è ammesso il solo contributo settimanale. Restano esclusi i rapporti agevolati con contribuzione ridotta e quelli senza onere datoriale. Sono indicati i codici agevolazione interessati: CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI. Per gli altri codici non coinvolti dall’incremento datoriale si applica comunque l’aumento di 0,30 punti percentuali a carico del lavoratore.

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