Circolare numero 35 del 7-2-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti, dal 1° gennaio 2007, dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea in materia di sicurezza sociale, legislazione applicabile, libera circolazione dei lavoratori e trattazione delle pensioni. Precisa quali regolamenti comunitari si applicano subito, quali non sono automaticamente estesi ai due nuovi Stati, le competenze amministrative per la gestione delle pratiche, l’utilizzo dei formulari e l’individuazione dei poli per le domande di pensione dei residenti in Romania e Bulgaria. In allegato fornisce inoltre un quadro sintetico della legislazione pensionistica bulgara e rumena, con requisiti anagrafici, contributivi e criteri di calcolo delle prestazioni.
Adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea e applicazione della normativa comunitaria di sicurezza sociale
Regolamentazione comunitaria: adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea
La circolare disciplina gli effetti, per l’Istituto, dell’ingresso di Bulgaria e Romania nell’Unione europea dal 1° gennaio 2007. Essa chiarisce quali norme comunitarie di sicurezza sociale risultano immediatamente applicabili, quali restano escluse o non automatiche, come deve essere gestita la determinazione della legislazione applicabile e quali uffici sono competenti per le relative pratiche, con un focus specifico anche sulla materia pensionistica.
Quadro normativo e decorrenza
Lo Stato italiano ha ratificato il Trattato di adesione con legge 9 gennaio 2006, n. 16. Il Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 157 del 21 giugno 2005, è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. La circolare richiama l’articolo 1 del Trattato, secondo cui Bulgaria e Romania diventano membri dell’Unione europea, e l’articolo 2 dell’Atto di adesione, per cui i Trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano i due nuovi Stati alle condizioni previste.
In relazione al Trattato è stato inoltre adottato il regolamento (CE) n. 1791/06 del 20 novembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha apportato adattamenti ai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale applicabili dal 1° gennaio 2007
La circolare precisa che, ai sensi dell’articolo 6 del protocollo al Trattato, Bulgaria e Romania applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall’Unione e dagli Stati membri prima dell’adesione, salvo eccezioni espressamente indicate. In base a tale quadro, il regolamento CEE n. 1408/71 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento CEE n. 574/72 sono applicabili nei rapporti tra i 25 Stati membri dell’Unione e i due nuovi Stati comunitari.
Ne deriva che, salvo le precisazioni riportate nei successivi punti della circolare, tutte le disposizioni INPS già emanate in materia di regolamenti 1408/71 e 574/72 e applicabili nei confronti dei 25 Stati membri al 31 dicembre 2006 si estendono, dal 1° gennaio 2007, anche a Bulgaria e Romania. La circolare richiama inoltre la necessità di tenere conto, per le prestazioni di disoccupazione di cui all’articolo 69 del regolamento 1408/71, delle regole sulla libera circolazione dei lavoratori.
Effetti su lavoratori italiani in Bulgaria e Romania e su eventi pregressi
La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2007, non si applica ai lavoratori italiani che prestano attività in Romania o in Bulgaria la legge n. 398/1987, relativa all’obbligo assicurativo in Italia per i lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi non convenzionati. Inoltre, non è possibile riscattare i periodi di lavoro svolti in Romania e Bulgaria, analogamente a quanto già previsto per i periodi svolti negli Stati convenzionati o negli Stati membri dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, della legge n. 153/1969.
È anche ribadito che, in materia di eventi pregressi, il principio generale consente di acquisire un diritto a prestazioni in base alla normativa comunitaria anche se l’evento si è verificato prima del 1° gennaio 2007; tuttavia la decorrenza del diritto e i relativi effetti economici non possono essere anteriori a tale data.
Legislazione applicabile e casi di lavoro in più Stati
Dal 1° gennaio 2007 trovano applicazione anche le norme del Titolo II del regolamento CEE n. 1408/71, dagli articoli 13 a 17-bis, nonché le disposizioni del regolamento CEE n. 574/72, per la determinazione della legislazione applicabile nei rapporti tra i 25 Stati membri, Bulgaria e Romania. La circolare richiama anche l’applicabilità del regolamento (CE) n. 77/05 nei rapporti con i due nuovi Stati.
Per i casi previsti dall’articolo 17 del regolamento 1408/71, la competenza spetta:
- alla Direzione Regionale Molise per la Bulgaria;
- alla Direzione Regionale Umbria per la Romania.
La circolare ricorda inoltre che, secondo la regola generale, chi svolge attività in due o più Stati membri è soggetto alla legislazione di un solo Stato. Tuttavia, l’articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b), prevede un’eccezione per chi esercita contemporaneamente attività autonoma in uno Stato membro e attività subordinata in un altro Stato membro, assoggettandolo alla legislazione di entrambi gli Stati. In base all’allegato VII del regolamento 1408/71, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/06, sono richiamati in particolare i lavoratori che svolgono attività autonoma in Bulgaria o in Romania e attività subordinata in un altro Stato membro, i quali sono soggetti simultaneamente alla legislazione dei due Stati.
Autorità estere competenti per la legislazione applicabile
La circolare riporta i riferimenti delle autorità competenti per le pratiche E 101 ed E 102.
Per la Romania:
- Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, Bucarest;
- indirizzo: Str. Latina nr. 8, Sector 2, Romania;
- telefono: (+4021) 317 16 60;
- fax: (+4021) 316 91 12;
- e-mail: cnpas@cnpas.org;
- referente: Maria Luiza Florescu.
Per la Bulgaria:
- National Social Security Institute, Directorate for European Integration and International Treaties, Sofia;
- indirizzo: 62-64 "Alexander Stambiliiski" bld, Sofia 1303, Bulgaria;
- sito web: www.noi.bg;
- telefono: +359/2/926 16 00;
- fax: +359/2/926 14 40;
- e-mail: maria.kasarova@nssi.bg e georgi.jeliaskov@nssi.bg.
Disposizioni non automaticamente applicabili: Svizzera e SEE
La circolare chiarisce che il Trattato di adesione non estende automaticamente ai rapporti con Bulgaria e Romania:
- l’accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone;
- l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Pertanto, le disposizioni di tali accordi non possono essere applicate nei confronti di Bulgaria e Romania dal 1° gennaio 2007. Resta invece ferma la continuità della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e i 25 Stati membri dell’Unione al 31 dicembre 2006, nonché tra Islanda, Liechtenstein, Norvegia e i 25 Stati membri, tenendo conto delle decisioni dei rispettivi comitati misti.
Libera circolazione dei lavoratori e indennità di disoccupazione
In materia di libera circolazione, la circolare richiama il messaggio n. 1552 del 16 gennaio 2007 e precisa che le sedi INPS possono erogare, dal 1° gennaio 2007, l’indennità di disoccupazione ai sensi dell’articolo 69 del regolamento 1408/71 ai lavoratori bulgari e rumeni che entrano in Italia e che abbiano ottenuto dalle istituzioni del Paese di provenienza il formulario E 303, solo se appartengono a categorie con immediato libero accesso al mercato del lavoro.
Le categorie indicate sono:
- lavoratori autonomi;
- stagionali;
- addetti ai settori agricolo e turistico-alberghiero;
- lavoro domestico e assistenza alla persona;
- settore edilizio;
- settore metalmeccanico;
- dirigenti e lavoratori altamente qualificati.
Coordinamento pensionistico: Bulgaria
L’allegato fornisce una sintesi della normativa pensionistica bulgara, articolata in regime previdenziale statale, regime di contribuzione individuale obbligatoria e regime di assistenza sociale. Dal gennaio 2002 è stato introdotto un nuovo sistema su due pilastri, con copertura universale del primo pilastro e secondo pilastro per i lavoratori dipendenti nati dopo il 31 dicembre 1959.
Copertura e pensione di vecchiaia
Sono coperti lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti, lavoratori dello spettacolo, artigiani e coloni. Non è prevista contribuzione volontaria e non esistono regimi speciali per categorie di lavoratori dipendenti nell’ambito del primo pilastro.
Per il regime statale, l’età ordinaria di vecchiaia è pari a 63 anni per gli uomini e 58 anni e 6 mesi per le donne, con sistema di punti che richiede almeno 100 punti per gli uomini e 92 per le donne. L’età delle donne aumenta progressivamente di 6 mesi l’anno fino ai 60 anni nel 2009.
Se i punti sono insufficienti, è possibile una pensione a 65 anni con almeno 15 anni di copertura contributiva, di cui 12 di lavoro effettivo. Non è previsto pensionamento anticipato. La pensione si calcola sull’1% dell’imponibile per ciascun anno di copertura contributiva. Sono indicati importi minimi e massimi della retribuzione pensionabile e della pensione minima, nonché la possibilità di erogazione all’estero e l’adeguamento annuale degli importi da parte del governo.
Per il regime di contribuzione individuale obbligatoria, l’età ordinaria resta 63 anni per gli uomini e 58 anni e 6 mesi per le donne; è previsto il pensionamento anticipato in base all’occupazione. Le prestazioni sono erogate sotto forma di pensione in funzione del capitale accumulato e delle aspettative di vita. È inoltre prevista la pensione sociale di vecchiaia dal 70° anno, subordinata a limiti di reddito.
Pensione di inabilità e reversibilità
Per l’inabilità, la circolare distingue tra regime statale e pensione sociale di inabilità. Nel regime statale, i requisiti contributivi variano in base all’età e non sono richiesti in caso di infermità di persone sotto i 20 anni o di cecità; per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non è previsto alcun minimo contributivo. La pensione è commisurata ai contributi, al reddito imponibile, all’età e al grado di perdita della capacità lavorativa. Sono previste prestazioni minime e commissioni mediche competenti per la valutazione dell’inabilità.
La pensione sociale di inabilità spetta dal 16° anno di età con perdita della capacità lavorativa superiore al 71%, con importi differenziati in base al grado di inabilità. Anche queste prestazioni sono erogabili all’estero.
Quanto alla reversibilità, la circolare indica i beneficiari: figli, coniuge superstite e genitori in determinate condizioni. Le prestazioni sono erogabili all’estero e vengono calcolate in percentuale sulla pensione del dante causa, con il 50% per un superstite, il 75% per due superstiti e il 100% per tre o più superstiti. È prevista anche un’integrazione ai superstiti del 20% in determinate condizioni.
Coordinamento pensionistico: Romania
L’allegato descrive il sistema pensionistico rumeno, riformato nel 2000 e destinato a introdurre nel 2007 il secondo pilastro della contribuzione individuale, obbligatoria per i lavoratori sotto i 35 anni e volontaria per gli altri sotto i 45 anni.
Copertura, vecchiaia e pensione anticipata
La copertura riguarda lavoratori dipendenti con contratto individuale, dipendenti pubblici, magistrati, personale diplomatico, alcune categorie di funzionari, membri di cooperative artigiane, beneficiari di disoccupazione e lavoratori con reddito annuo almeno pari a tre volte la retribuzione media nazionale, oltre alla copertura volontaria per i coloni. Sono previsti anche regimi speciali per avvocati e altri professionisti, militari e clero.
Per la pensione di vecchiaia, l’età ordinaria è 63 anni per gli uomini con almeno 11 anni di contribuzione e 57 anni e 9 mesi per le donne con almeno 10 anni e 9 mesi di contribuzione. La circolare riporta una tabella di innalzamento graduale dell’età pensionabile fino a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne entro gennaio 2015 e dicembre 2014, rispettivamente. È inoltre previsto un progressivo aumento del requisito minimo di contribuzione fino a 15 anni e del periodo necessario per la pensione intera fino a 35 anni per gli uomini e 30 anni per le donne.
Sono previsti accrediti figurativi per determinati periodi, come prestazioni di sicurezza sociale, studio universitario e servizio militare. Esistono requisiti ridotti per attività particolarmente usuranti o pericolose, per disabili o ipovedenti, perseguitati politici, insegnanti e donne con tre o più parti in specifiche condizioni. La pensione decorre dal giorno del raggiungimento dell’età pensionabile, se sussistono gli altri requisiti.
È consentita la pensione anticipata di vecchiaia fino a 5 anni, se i contributi superano di almeno 10 anni il minimo richiesto per la pensione intera. È prevista anche una forma parziale e ridotta. Tali prestazioni sono erogabili all’estero.
Inabilità, reversibilità e rivalutazione
La pensione di inabilità spetta in caso di perdita di almeno il 50% della capacità lavorativa dovuta a incidente, infermità, malattie professionali, tubercolosi o eventi rivoluzionari. Il requisito contributivo varia in base all’età di insorgenza della menomazione, ma non è richiesto in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale, tubercolosi o servizio militare. Il calcolo si basa sui punti pensione accumulati e su eventuali accrediti aggiuntivi per gli anni precedenti al perfezionamento del requisito contributivo. Le prestazioni di inabilità sono erogabili all’estero.
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dell’assicurato che aveva maturato il diritto alla pensione o era già pensionato al momento del decesso. I beneficiari sono il coniuge, con deroghe in alcune ipotesi, e i figli fino a 16 anni, o 26 se studenti, senza limite in caso di disabilità. L’importo si calcola in percentuale sulla pensione del defunto: 50% per un superstite, 75% per due superstiti, 100% per tre o più superstiti. Le prestazioni sono erogabili anche all’estero.
Infine, gli importi delle pensioni sono rivalutati annualmente nel mese di dicembre in base alle variazioni del valore dei punti pensione, collegato al tasso di inflazione stimato per l’anno successivo.
Formulari e gestione delle domande di pensione
La circolare informa che la modulistica comunitaria è in fase di revisione per gli adattamenti connessi all’adesione di Bulgaria e Romania. Nel frattempo devono essere utilizzati i formulari comunitari già in uso.
Per la trattazione delle domande di pensione dei residenti in Romania è stato individuato il polo della Direzione Provinciale di Terni, che ha anche attivato un numero telefonico dedicato alle informazioni in materia pensionistica. Per i residenti in Bulgaria il polo competente è la Direzione Provinciale di Isernia. Rimane invece ferma la competenza delle sedi territoriali per le pensioni dei residenti in Italia.
Allegato: quadro sintetico utile per operatori e pratiche internazionali
L’allegato costituisce un supporto operativo per la gestione delle pratiche internazionali, perché riassume i principali istituti pensionistici bulgari e rumeni, i requisiti di accesso, le regole di calcolo, le prestazioni esportabili e le prestazioni speciali non contributive incluse nel regolamento 1408/71. Il contenuto è rilevante per la corretta applicazione del coordinamento comunitario nei casi di lavoratori, pensionati e superstiti coinvolti nei rapporti tra Italia, Bulgaria e Romania.
Punti principali
Entrata in vigore del Trattato di adesione
La circolare richiama la ratifica italiana del Trattato di adesione di Bulgaria e Romania con legge 9 gennaio 2006, n. 16, e conferma che il Trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Dal medesimo momento le disposizioni comunitarie richiamate dalla circolare si applicano anche ai due nuovi Stati membri, salvo le eccezioni e i regimi transitori specificamente indicati.
Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale applicabili
Dal 1° gennaio 2007 il regolamento CEE n. 1408/71 e il regolamento CEE n. 574/72, come modificati e aggiornati, si applicano anche nei rapporti con Bulgaria e Romania. Di conseguenza, tutte le disposizioni INPS già emanate per i 25 Stati membri dell’Unione alla data del 31 dicembre 2006 risultano applicabili anche a Bulgaria e Romania, salve le precisazioni contenute nei punti successivi. È richiamato anche il principio secondo cui possono rilevare eventi anteriori al 1° gennaio 2007, ma senza decorrenza ed effetti economici anteriori a tale data.
Legislazione applicabile e competenze amministrative
Dal 1° gennaio 2007 trovano applicazione tra i 25 Stati membri, la Bulgaria e la Romania le norme del Titolo II del regolamento CEE n. 1408/71 sulla determinazione della legislazione applicabile, nonché le relative disposizioni del regolamento CEE n. 574/72. Per i casi di cui all’articolo 17 del regolamento 1408/71 la competenza è attribuita alla Direzione Regionale Molise per la Bulgaria e alla Direzione Regionale Umbria per la Romania. La circolare riporta inoltre i riferimenti delle istituzioni estere competenti per i formulari E 101 ed E 102.
Disposizioni non automaticamente applicabili
La circolare chiarisce che l’adesione di Bulgaria e Romania non comporta l’automatica applicazione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone con la Svizzera, né dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Tali strumenti restano applicabili tra gli altri Stati già interessati, ma non nei rapporti con Bulgaria e Romania, che devono seguire eventuali futuri sviluppi o adesioni previste dagli accordi stessi.
Libera circolazione dei lavoratori e disoccupazione
In materia di libera circolazione, la circolare precisa che l’indennità di disoccupazione ex articolo 69 del regolamento CEE n. 1408/71 può essere erogata ai lavoratori bulgari e rumeni che entrano in Italia solo se appartenenti a categorie con immediato libero accesso al mercato del lavoro. Sono richiamate, tra queste, le categorie di lavoratori autonomi, stagionali, addetti ai settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato.
Legislazione pensionistica bulgara
L’allegato sintetizza il sistema bulgaro, articolato in regime previdenziale statale, regime di contribuzione individuale obbligatoria e regime di assistenza sociale. Sono indicati i requisiti per pensione di vecchiaia, inabilità e reversibilità, con riferimento all’età, ai punti contributivi, ai livelli minimi e massimi di retribuzione pensionabile, alla possibilità di erogazione all’estero e agli importi minimi delle prestazioni. È richiamata anche la pensione sociale di vecchiaia e la pensione sociale di inabilità, nonché la prestazione speciale non contributiva inserita nell’allegato II bis del regolamento 1408/71.
Legislazione pensionistica rumena
L’allegato descrive la riforma previdenziale rumena e l’introduzione del secondo pilastro della contribuzione individuale, con regole di copertura assicurativa, requisiti di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità e reversibilità. Sono riportati il sistema dei punti pensione, i valori minimi e massimi della retribuzione pensionabile, gli incrementi progressivi dell’età pensionabile e dei requisiti contributivi, nonché i criteri di rivalutazione annuale delle prestazioni. È inoltre richiamata la prestazione speciale non contributiva prevista per la Romania.
Formulari e organizzazione delle pratiche pensionistiche
La modulistica comunitaria è in revisione per gli adattamenti legati all’adesione di Bulgaria e Romania, ma nel frattempo devono essere utilizzati i formulari attualmente in uso. Per la trattazione delle domande di pensione dei residenti in Romania è individuata come polo competente la Direzione Provinciale di Terni; per i residenti in Bulgaria la Direzione Provinciale di Isernia. Resta ferma la competenza delle sedi territoriali per le domande di pensione dei residenti in Italia.
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