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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35707/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto contro la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato limitatamente alla condotta riferita all'IVA per insussistenza del fatto, confermando invece la condanna per omessa dichiarazione relativa alle imposte dirette, con pena di un anno e sei mesi di reclusione e rideterminazione della confisca in euro 131.009,98. I motivi di ricorso erano tre: 1) nullità assoluta della sentenza per violazione degli artt. 179 e 429 c.p.p., assumendo che il capo di imputazione facesse riferimento solo alle imposte dirette e non anche all'IVA; 2) erronea conferma della responsabilità, per asserita mancanza dell'elemento soggettivo del reato; 3) mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato per carenza di interesse, poiché la Corte di appello aveva comunque assolto l'imputato dalla condotta riferita all'IVA. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché volto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, mentre la sentenza impugnata aveva logicamente desunto il dolo dalla reiterazione delle omissioni dichiarative, dal mancato pagamento dell'imposta evasa e dal disinteresse verso le verifiche fiscali. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, rilevando che il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva era sorretto da motivazione non irragionevole, essendo la recidiva indice di maggiore pericolosità in ragione dei precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato come titolo di reato contestato e confermato in relazione alle imposte dirette; escluso invece, nel caso concreto, con riferimento all'IVA per insussistenza del fatto in appello.

  • art. 179 c.p.p.

    La dedotta nullità assoluta per sua violazione è stata ritenuta manifestamente infondata, anche per difetto di interesse a dolersi del capo relativo all'IVA, già escluso in appello.

  • art. 429 c.p.p.

    Invocato dalla difesa per asserita nullità del decreto che dispone il giudizio/capo di imputazione; censura ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, razionale e immune da manifeste illogicità.
  • La sussistenza del dolo può essere desunta anche da elementi fattuali esterni quali la reiterazione delle omissioni dichiarative, il mancato versamento dell'imposta evasa e il comportamento processuale o extraprocessuale dell'imputato rispetto agli accertamenti fiscali.
  • Le censure relative a nullità processuali devono essere sorrette da un concreto interesse dedotto in relazione alla decisione impugnata; manca interesse quando il punto contestato è stato comunque risolto in senso favorevole alla parte.
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, non per una diversa apprezzazione del peso dei precedenti penali e del comportamento dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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