Regolamento (UE) 2016/2348
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2348 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i quantitativi non oggetto di domanda di titoli di importazione nel contesto del contingente tariffario UE per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti e li aggiunge al sottoperiodo successivo, dal 1 aprile al 30 giugno 2017. La misura si inserisce nella gestione annuale del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi di contingente tariffario non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017 per l’importazione di carni di pollame originarie degli Stati Uniti d’America.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d’America. Riguarda specificamente la gestione del sottoperiodo contingentale dal 1 aprile al 30 giugno 2017 e la riallocazione dei quantitativi non richiesti nel precedente sottoperiodo. Ha efficacia generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2348: ripartizione di quantitativi non richiesti nel contingente tariffario per carni di pollame USA
Il regolamento interviene nella gestione del contingente tariffario annuo aperto per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d’America, disciplinato dal regolamento (CE) n. 536/2007. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) n. 1308/2013 e in particolare l’articolo 188, paragrafi 2 e 3, constata che nel periodo di presentazione delle domande dal 1 al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo 1 gennaio-31 marzo 2017 i quantitativi richiesti sono risultati inferiori a quelli disponibili.
Oggetto della misura
La misura consiste nella determinazione dei quantitativi non richiesti e nella loro aggiunta al sottoperiodo contingentale successivo, ossia dal 1 aprile al 30 giugno 2017. Il regolamento opera quindi come atto di esecuzione tecnico-gestionale volto a ottimizzare l’utilizzo del contingente tariffario annuale, evitando che una parte della quota rimanga inutilizzata.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli operatori che presentano domande di titoli di importazione nel quadro del contingente tariffario per carni di pollame originarie degli Stati Uniti d’America. L’effetto è limitato alla gestione del sottoperiodo aprile-giugno 2017 e si traduce nell’allocazione, al periodo successivo, dei quantitativi non oggetto di richiesta per il precedente sottoperiodo.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 rinvia all’allegato, nel quale è indicato il quantitativo non richiesto da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017. Per il numero d’ordine 09.4169, il quantitativo aggiuntivo è pari a 16.008.750 kg.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Riallocazione dei quantitativi non richiesti
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 536/2007 sono determinati e aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo dal 1 aprile al 30 giugno 2017. L’importo indicato in allegato è pari a 16.008.750 kg per il numero d’ordine 09.4169.
Base giuridica e contesto del contingente
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 188, paragrafi 2 e 3. Esso si collega al regolamento (CE) n. 536/2007, che ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di carni di pollame originarie degli Stati Uniti d’America.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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