Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2349

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2349 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

Normativa europea32016R2349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua i quantitativi di contingente tariffario non richiesti nell’ambito delle domande di titoli di importazione per il sottoperiodo 1 gennaio-31 marzo 2017 e ne dispone l’aggiunta al sottoperiodo successivo 1 aprile-30 giugno 2017. La misura riguarda i contingenti per l’importazione nell’Unione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell’Ucraina. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017 dei contingenti tariffari per uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina, nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077. Riguarda in particolare la ripartizione dei quantitativi per il sottoperiodo contingentale dal 1 aprile al 30 giugno 2017, limitatamente ai quantitativi non richiesti nelle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo precedente. Non introduce nuovi contingenti né modifica in via generale il regime di apertura, ma si limita a trasferire quantitativi inutilizzati al sottoperiodo successivo.

Determinazione dei quantitativi non richiesti per i contingenti tariffari su uova e ovoalbumine originari dell’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2349 della Commissione si inserisce nel quadro del regime di contingenti tariffari già aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per l’importazione nell’Unione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell’Ucraina. La misura nasce dalla constatazione che, nel periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione dal 1° al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo 1 gennaio-31 marzo 2017, i quantitativi richiesti risultavano inferiori alle disponibilità del contingente.

Finalità della misura

La Commissione, richiamando l’articolo 188, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/2077, determina i quantitativi non richiesti e ne dispone il riporto al sottoperiodo successivo, dal 1 aprile al 30 giugno 2017. La finalità è assicurare un uso più efficiente dei contingenti tariffari annui già aperti, evitando che quantità inutilizzate restino inattive nel periodo successivo.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i quantitativi residui dei contingenti tariffari per importazioni originarie dell’Ucraina nel settore delle uova e delle ovoalbumine. Non modifica il quadro generale dei contingenti, ma interviene sulla gestione di uno specifico sottoperiodo contingentale e sulla relativa distribuzione temporale dei quantitativi disponibili.

Quantitativi trasferiti

L’allegato del regolamento individua i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017:

  • numero d’ordine 09.4275: 405 000 kg, equivalenti uova in guscio;
  • numero d’ordine 09.4276: 750 000 kg, equivalenti uova in guscio.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta motivata dall’esigenza di garantire l’efficacia immediata della misura. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo successivo

L’articolo 1 stabilisce che i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017, sono quelli indicati nell’allegato. L’allegato riporta i quantitativi non richiesti per i numeri d’ordine 09.4275 e 09.4276, rispettivamente pari a 405 000 kg e 750 000 kg, espressi in kg equivalenti uova in guscio.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionalecontingenti tariffariimportazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.