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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2350

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2350 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

Normativa europea32016R2350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i quantitativi non richiesti nell’ambito dei contingenti tariffari per il pollame originario di Israele e li trasferisce al sottoperiodo successivo 1 aprile-30 giugno 2017. La misura si inserisce nella gestione ordinaria dei titoli di importazione prevista dal regolamento (CE) n. 1384/2007 e si fonda sull’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’atto entra in vigore immediatamente, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, per garantirne l’efficacia.

Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017 dei contingenti tariffari per l'importazione di pollame originario di Israele.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti del settore del pollame originari di Israele, nell'ambito dei contingenti tariffari annui aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007. Riguarda in particolare la gestione dei titoli di importazione per il sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017, limitatamente ai quantitativi per i quali non sono state presentate domande nel precedente periodo di domanda. Non disciplina altri settori, né crea nuovi contingenti, ma ripartisce quantitativi residui all'interno del regime già esistente.

Determinazione dei quantitativi da aggiungere ai contingenti tariffari per il pollame originario di Israele

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2350 della Commissione interviene nella gestione dei contingenti tariffari annui aperti per l’importazione nell’Unione di prodotti del settore del pollame originari di Israele. La misura è adottata in attuazione del quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e, in particolare, dell’articolo 188, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Contesto e finalità

Il regolamento (CE) n. 1384/2007 aveva già aperto contingenti tariffari annuali per il pollame originario di Israele. Il considerando rilevante indica che, per le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2016 relative al sottoperiodo 1 gennaio-31 marzo 2017, i quantitativi richiesti sono risultati inferiori ai quantitativi disponibili. Di conseguenza, i quantitativi non oggetto di domanda devono essere trasferiti al sottoperiodo contingentale successivo, cioè 1 aprile-30 giugno 2017, al fine di garantire il corretto utilizzo del contingente.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente le importazioni di prodotti del settore del pollame originari di Israele effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1384/2007. Non modifica la disciplina generale del contingente, ma si limita a individuare i quantitativi residui da aggiungere al sottoperiodo successivo. La misura è destinata ad operare in tutti gli Stati membri, secondo il regime di diretta applicabilità proprio dei regolamenti UE.

Quantitativi trasferiti al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017

L’articolo 1 dispone che i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione, a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, siano aggiunti al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017. L’allegato riporta i seguenti importi:

  • numero d’ordine 09.4091: 140.000 kg;
  • numero d’ordine 09.4092: 1.000.000 kg.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 188, paragrafi 2 e 3, e serve a determinare i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo contingente successivo.

Trasferimento dei quantitativi non richiesti

I quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo 1 gennaio-31 marzo 2017 risultano inferiori ai quantitativi disponibili. I quantitativi non richiesti sono pertanto aggiunti al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017, secondo quanto indicato nell’allegato.

Quantitativi aggiuntivi per codice di contingente

L’allegato indica i quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2017: numero d’ordine 09.4091, 140.000 kg; numero d’ordine 09.4092, 1.000.000 kg.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionalecontingenti tariffariimportazioniorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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