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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2346

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2346 della Commissione, del 20 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R2346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato per specifici codici NC e per diverse origini paesi terzi. Il provvedimento si inserisce nella disciplina di applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011 e si applica dal giorno della sua pubblicazione.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini del prezzo di entrata

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati tramite codice NC e, per ciascun prodotto, tramite paese terzo di origine. Rileva ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli. È rivolto agli operatori che importano tali prodotti e alle autorità doganali competenti negli Stati membri. L'applicazione è immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2346 della Commissione determina i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli freschi. Il provvedimento dà attuazione alla disciplina dell'OCM agricola e al sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di fissare tali valori sulla base di dati giornalieri.

Base giuridica e logica del meccanismo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono determinati ogni giorno feriale, tenendo conto di informazioni giornaliere variabili, in coerenza con i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli individuati nell'allegato tramite codice NC. Per ciascun prodotto, l'allegato associa valori diversi a specifiche origini di paesi terzi, con uso della nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati dalla pubblicazione.

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per i seguenti prodotti e origini, tra gli altri:

  • 0702 00 00: MA, SN, TN, TR, ZZ;
  • 0707 00 05: MA, TR, ZZ;
  • 0709 93 10: MA, TR, ZZ;
  • 0805 10 20: IL, TR, ZZ;
  • 0805 20 10: MA, ZZ;
  • 0805 20 30 / 50 / 70 / 90: IL, JM, MA, TR, ZZ;
  • 0805 50 10: AR, TR, ZZ;
  • 0808 10 80: US, ZZ;
  • 0808 30 90: CN, ZZ. Questi valori sono il parametro operativo per la determinazione del prezzo di entrata ai fini doganali e commerciali.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e per specifiche origini, tra cui MA, SN, TN, TR, IL, JM, AR, US, CN e il codice ZZ per 'altre origini'.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i criteri di fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando specifica che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

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