Regolamento (UE) 2017/610
Regolamento delegato (UE) 2017/610 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga il periodo transitorio durante il quale taluni schemi pensionistici restano esclusi dall’obbligo di compensazione centrale dei derivati OTC previsto dall’EMIR. La misura tiene conto del fatto che gli schemi pensionistici operano con limitate disponibilità di cassa e che l’obbligo di marginazione presso le controparti centrali può incidere negativamente sui rendimenti pensionistici. La proroga è stabilita fino al 16 agosto 2018, in continuità con la disciplina transitoria già esistente.
Proroga del periodo transitorio che esenta taluni schemi pensionistici dall’obbligo di compensazione centrale dei contratti derivati OTC previsto dal regolamento EMIR.
Ambito di applicazione
Si applica agli schemi pensionistici definiti all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 e agli enti costituiti ai fini dell’erogazione di compensazione ai membri di tali schemi in caso di inadempimento. Riguarda esclusivamente i contratti derivati OTC per i quali può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La proroga decorre fino al 16 agosto 2018.
Proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici
Il regolamento delegato (UE) 2017/610 interviene sul regolamento (UE) n. 648/2012, noto come EMIR, per prorogare il regime transitorio relativo agli schemi pensionistici rispetto all’obbligo di compensazione centrale dei derivati OTC. La misura si inserisce nel quadro delle difficoltà operative connesse alla marginazione presso le controparti centrali, soprattutto per soggetti che, per struttura e finalità previdenziale, detengono una quota limitata di liquidità.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che le controparti centrali, per mitigare il rischio di credito, richiedono garanzie reali altamente liquide, in pratica spesso in contanti. Gli schemi pensionistici, invece, investono tipicamente in strumenti a maggiore rendimento per massimizzare le prestazioni a favore dei futuri pensionati e non dispongono ordinariamente di ampie riserve di cassa. L’obbligo di compensazione centrale dei derivati OTC potrebbe dunque costringerli a spostare una parte significativa degli attivi verso il contante, con potenziali effetti negativi sui rendimenti pensionistici.
Base normativa della proroga
L’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevedeva già un’esenzione temporanea, inizialmente per tre anni, per i contratti derivati OTC collegati alla riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici. Tale periodo era stato già esteso una prima volta dal regolamento delegato (UE) 2015/1515. Il nuovo regolamento delegato prende atto che, a seguito della relazione della Commissione del 3 febbraio 2015 e delle consultazioni successive, le controparti centrali non hanno ancora realizzato gli sforzi necessari per sviluppare soluzioni tecniche adeguate per accettare garanzie non in contanti come margini di variazione.
Contenuto della modifica normativa
La disposizione centrale è l’articolo 1, che riscrive il primo comma dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento EMIR. In virtù della modifica:
- l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 non si applica fino al 16 agosto 2018;
- l’esenzione riguarda i contratti derivati OTC per i quali sia oggettivamente quantificabile la riduzione dei rischi di investimento direttamente legata alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici;
- la proroga si estende anche agli enti istituiti per erogare compensazione ai membri degli schemi pensionistici in caso di inadempimento.
Entrata in vigore e portata applicativa
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. La ratio dell’entrata in vigore immediata è evitare incertezze giuridiche per gli schemi pensionistici circa la necessità di prepararsi all’adempimento dell’obbligo di compensazione.
Disposizioni principali
Proroga dell’esenzione dall’obbligo di compensazione
L’articolo 1 sostituisce il primo comma dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, prevedendo che fino al 16 agosto 2018 l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 non si applichi ai contratti derivati OTC rientranti nella definizione di cui alla norma transitoria. La proroga copre anche gli enti stabiliti per erogare compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.
Motivazione della proroga
I considerando evidenziano che le controparti centrali richiedono garanzie reali altamente liquide, normalmente in contanti, mentre gli schemi pensionistici tendono a detenere attivi investiti in strumenti a rendimento più elevato. La Commissione, dopo la relazione prevista dall’articolo 85, paragrafo 2, e le consultazioni pubbliche svolte, ha concluso che le controparti centrali non avevano ancora sviluppato soluzioni tecniche adeguate per l’uso di garanzie non in contanti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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