Regolamento (UE) 2016/2347
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2347 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento determina i quantitativi non oggetto di domande di titoli di importazione nel primo sottoperiodo 2017 dei contingenti tariffari per uova e ovoalbumine e li aggiunge al sottoperiodo successivo dal 1° aprile al 30 giugno 2017. La misura si inserisce nella gestione annuale dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007. Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017 dei contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. Riguarda esclusivamente la gestione del sottoperiodo contingentale dal 1° aprile al 30 giugno 2017 e la redistribuzione dei quantitativi non domandati nel precedente sottoperiodo (1° gennaio-31 marzo 2017). È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Quantitativi da aggiungere ai contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2347 della Commissione disciplina la riallocazione dei quantitativi non richiesti nell'ambito dei contingenti tariffari annuali aperti per il settore delle uova e delle ovoalbumine. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 539/2007 e si inserisce nella gestione dei titoli di importazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito e finalità della misura
Il provvedimento riguarda gli operatori che presentano domande di titoli di importazione per i prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. I quantitativi non oggetto di domanda nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 sono individuati e sommati al quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo, dal 1° aprile al 30 giugno 2017, così da assicurare il pieno utilizzo dei contingenti tariffari.
Base giuridica e motivazione
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3, e il regolamento (CE) n. 539/2007, che ha aperto i contingenti tariffari annui nel settore interessato. Nei considerando si evidenzia che le domande presentate tra il 1° e il 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017 sono risultate inferiori ai quantitativi disponibili; per questo i quantitativi non richiesti devono essere trasferiti al sottoperiodo seguente.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone che i quantitativi non richiesti, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017, sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato indica tre numeri d'ordine con i relativi quantitativi, espressi in kg equivalente uova in guscio:
- 09.4015: 108 000 000
- 09.4401: 3 899 810
- 09.4402: 11 625 000
Entrata in vigore e natura del regolamento
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Determinazione dei quantitativi da aggiungere
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007 sono aggiunti al sottoperiodo contingentale dal 1° aprile al 30 giugno 2017. I quantitativi sono indicati nell'allegato e riguardano i numeri d'ordine 09.4015, 09.4401 e 09.4402.
Contesto dei contingenti tariffari
Il regolamento interviene nell'ambito dei contingenti tariffari annui aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine, in attuazione dell'articolo 188, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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