Regolamento (UE) 2016/2351
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2351 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/2351 stabilisce i quantitativi di carni suine da aggiungere al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009. La misura deriva dal fatto che, per il sottoperiodo precedente, le domande di titoli di importazione sono risultate inferiori ai quantitativi disponibili. Il regolamento è immediatamente applicabile dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere ai contingenti tariffari per l'importazione di carni suine nel sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017.
Ambito di applicazione
Si applica ai contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 e, in particolare, ai contingenti gestiti mediante il metodo di esame simultaneo delle domande. Riguarda i quantitativi non oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017, che vengono trasferiti al sottoperiodo successivo 1° aprile-30 giugno 2017. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2351 della Commissione: quantitativi da aggiungere ai contingenti tariffari per le carni suine
Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine già aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009. La Commissione constata che, per il periodo di presentazione delle domande 1°-7 dicembre 2016 relativo al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017, i quantitativi richiesti sono risultati inferiori ai quantitativi disponibili; per tale ragione i quantitativi non richiesti vengono riversati sul sottoperiodo successivo.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 188, paragrafi 2 e 3, che disciplina aspetti della gestione dei contingenti tariffari nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il considerando richiama inoltre il regolamento (CE) n. 442/2009, che ha aperto i contingenti tariffari annui nel settore delle carni suine e ne prevede la gestione secondo il metodo di esame simultaneo delle domande.
Meccanismo operativo
La disciplina è essenzialmente correttiva e di gestione del contingente: i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione sono identificati e sommati al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017. Il regolamento non introduce nuovi contingenti né modifica in via generale la struttura del sistema, ma aggiorna la disponibilità per il sottoperiodo successivo.
Quantitativi aggiuntivi indicati nell’allegato
L’allegato specifica i quantitativi non richiesti, distinti per numero d’ordine del contingente:
- 09.4038: 25 848 750 kg;
- 09.4170: 3 691 500 kg;
- 09.4204: 3 468 000 kg.
Entrata in vigore e efficacia
Per garantire l’efficacia della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 188, paragrafi 2 e 3, per la gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009.
Trasferimento dei quantitativi non richiesti
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 442/2009 sono aggiunti al sottoperiodo contingentale 1° aprile-30 giugno 2017. I quantitativi sono indicati nell’allegato del regolamento.
Quantitativi per numero d'ordine
L’allegato riporta i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017 per i seguenti numeri d’ordine: 09.4038 (25 848 750 kg), 09.4170 (3 691 500 kg), 09.4204 (3 468 000 kg).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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