Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16412/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di un processo presupposto che, secondo la ricostruzione riportata, si era svolto davanti alla Corte d'appello di Perugia e poi, in fase di ottemperanza, dinanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato. La Corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 proposta dall'Amministrazione contro il provvedimento monitorio, aveva confermato l'indennizzo di euro 2.150 per ciascuna parte privata e aveva liquidato le spese in misura ridotta rispetto ai parametri. I ricorrenti principali hanno censurato solo la liquidazione delle spese, deducendo: 1) l'erronea applicazione della tariffa per i procedimenti monitori anziché di quella per i giudizi dinanzi alla Corte d'appello, con conseguente forte riduzione dei compensi; 2) il difetto di motivazione per non avere riconosciuto l'aumento del compenso per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha invece contestato in via preliminare l'ammissibilità della domanda indennitaria e, soprattutto, la corretta individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione: ha sostenuto che la domanda era tardiva, perché il termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001 avrebbe dovuto decorrere dalla data dell'ordinanza di assegnazione emessa nel giudizio di esecuzione; inoltre ha dedotto che, poiché il ritardo era riferibile anche alla fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, il contraddittore avrebbe dovuto essere almeno anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e non il solo Ministero della Giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e ha accolto il secondo motivo, ritenendo fondata la censura sulla legittimazione passiva: quando la durata irragionevole riguarda anche un giudizio svolto davanti al giudice amministrativo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è il soggetto chiamato a contraddire per quella parte di ritardo, sicché l'erronea evocazione del solo Ministero della Giustizia imponeva la rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, secondo l'art. 4 L. n. 260/1958. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese. Sono rimasti assorbiti il primo motivo del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale, relativo alle spese liquidate nel decreto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89

    norma processuale richiamata per l'opposizione al decreto monitorio in materia di equa riparazione.

  • art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89

    il termine decadenziale per proporre la domanda di equa riparazione è discusso in relazione al momento di definizione del procedimento presupposto.

  • art. 6, § 1, CEDU

    richiamato quale parametro del diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    individua il contraddittore della domanda di equa riparazione; nel caso di giudizio presupposto davanti al giudice amministrativo, il contraddittore è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  • art. 4, L. 4 febbraio 1958, n. 260

    "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte"

    l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta la necessità di fissare un termine per rinnovare la notifica e instaurare correttamente il contraddittorio, a pena di nullità della sentenza di primo grado e rinvio al primo giudice, se l'eccezione è tempestivamente proposta dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per censurare la liquidazione delle spese di lite.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato per contestare la misura dei compensi professionali liquidati.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte d'appello aveva applicato la tabella delle procedure di ingiunzione, con riduzione del 50%.

  • D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    non citato nel testo fornito.

  • D.M. 8 marzo 2018, n. 37

    menzionato dai ricorrenti come fonte di modifica dei parametri, senza che la Corte si soffermi sul relativo contenuto.

Massime di principio

  • Quando la domanda di equa riparazione riguarda, anche solo in parte, ritardi imputabili a un giudizio davanti al giudice amministrativo, la legittimazione passiva per quella porzione di ritardo va riferita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non al solo Ministero della Giustizia.
  • L'erronea evocazione del Ministero competente non determina automaticamente la stabilizzazione del contraddittorio nei confronti del soggetto effettivamente interessato: occorre la tempestiva eccezione dell'Avvocatura dello Stato e il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica, rimettendo in termini la parte.
  • Nei giudizi di opposizione in materia di equa riparazione, la questione della corretta individuazione del soggetto passivo può precedere logicamente ogni censura sul quantum delle spese, perché attiene alla stessa validità del contraddittorio e alla corretta costituzione del rapporto processuale.
  • Se il motivo di ricorso incidentale che investe la titolarità passiva dell'obbligazione indennitaria è accolto, restano assorbite le censure del ricorso principale che riguardano soltanto la liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.