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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19332/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/12/2022 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, la quale aveva sospeso l'esecuzione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione fino alla pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso proposto dai Cautiero. Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordinanza di sospensione emessa ex art. 666, comma 7, c.p.p., che non incide sulla libertà personale, non sia impugnabile con ricorso per cassazione. Solo il provvedimento conclusivo dell'incidente di esecuzione (art. 666, comma 6) può essere oggetto di ricorso per cassazione, e l'art. 586 c.p.p. limita l'impugnazione immediata alle ordinanze in materia di libertà personale. Inoltre la Corte ha osservato che il giudice dell'esecuzione ha sospeso il provvedimento impugnato (il rigetto della richiesta di revoca) e non l'ordine di demolizione stesso, configurando così un provvedimento interlocutorio non cassabile.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 7, cod. proc. pen.

    Tale comma disciplina la pronuncia di sospensione nell'ambito dell'incidente di esecuzione; la Corte interpreta che l'ordinanza di sospensione prevista non è impugnabile con ricorso per cassazione quando non incide sulla libertà personale.

  • art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

    Indica che il provvedimento conclusivo dell'incidente di esecuzione è quello impugnabile con ricorso per cassazione; la Corte lo contrappone all'ordinanza interlocutoria di cui al comma 7.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Applicato per analogia alle impugnazioni in materia di esecuzione: l'impugnazione immediata delle ordinanze è ammessa esclusivamente per quelle emesse in materia di libertà personale.

  • principio di tassatività dei mezzi di impugnazione

    La Corte richiama il principio secondo cui i mezzi di impugnazione sono tassativi e occorre verificare la precisa competenza e rimedio consentito dalla legge; se la legge non prevede il ricorso per cassazione per quel tipo di provvedimento, il ricorso è inammissibile.

  • giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 29024/2003; Sez. 3, n. 23835/2021; Sez. 1, n. 54594/2016)

    Decisioni precedenti che confermano il principio secondo cui gli atti interlocutori emessi ex art. 666, comma 7, non sono impugnabili in Cassazione se non incidono sulla libertà personale; confermano l'interpretazione restrittiva delle ipotesi di cassazione immediata.

Massime di principio

  • Verificare sempre la natura del provvedimento impugnato (interlocutorio vs. provvedimento conclusivo dell'incidente di esecuzione): solo quest'ultimo è normalmente cassabile ex art. 666, comma 6.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze ex art. 666 c.p.p. è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge, in particolare quando vi sia incidenza sulla libertà personale (art. 586 c.p.p. richiamato).
  • Gli ordini di sospensione adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 7, e simili provvedimenti interlocutori che non toccano la libertà personale sono difficilmente impugnabili in Cassazione e possono essere dichiarati inammissibili.
  • Nel redigere un ricorso, in situazioni analoghe, è necessario indicare il corretto rimedio impugnatorio previsto dalla legge o valorizzare eventuali elementi che possano qualificare il provvedimento come avente incidenza sulla libertà personale, se presenti.
  • È utile richiamare la giurisprudenza consolidata sul punto per sostenere la rilevanza o l'impugnabilità di un provvedimento; in assenza di basi normative o di incidenza su diritti fondamentali, la probabilità di inammissibilità è elevata.

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