Cassazione Civile, Ordinanza n. 06434/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, deducendo di aver contratto una infermità a causa dell'esposizione ad amianto nell'attività lavorativa prestata su navi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo insussistente una 'missione' rilevante ai fini della disciplina invocata. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 562 e ss., L. 266/2005, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di una missione; con il secondo ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata valutazione del nesso causale tra la lavorazione svolta e il pregiudizio sofferto; con il terzo ha censurato il regolamento delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, non basta la mera dipendenza da causa di servizio o la semplice insalubrità dell'ambiente di lavoro: occorre un quid pluris, cioè particolari condizioni ambientali o operative, straordinarie e generatrici di un rischio superiore a quello ordinario del servizio svolto. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente applicato tale criterio differenziale, escludendo in fatto la ricorrenza di una situazione particolare rilevante ai fini dei benefici richiesti. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la presenza di oscillazioni giurisprudenziali anteriori all'intervento nomofilattico richiamato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 562, L. 266/2005
Per il riconoscimento dei benefici alle vittime del dovere non è sufficiente la mera causalità di servizio; occorre che l'attività sia connotata da particolari condizioni ambientali o operative, straordinarie e diverse dalla normale esposizione al rischio del servizio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stata invocata la censura per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito dal rigetto del primo motivo e dalla conferma della valutazione di fatto del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato affermato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, non è sufficiente che l'infermità dipenda da causa di servizio o da un ambiente lavorativo insalubre: è necessario un elemento ulteriore, costituito da particolari condizioni ambientali o operative straordinarie che espongano a un rischio superiore a quello ordinario del servizio.
- La tutela assistenziale per le vittime del dovere non opera in modo automatico per tutti gli invalidi per servizio, dovendosi verificare caso per caso la presenza di un quid pluris rispetto alle ordinarie condizioni di lavoro.
- Il rischio generico connesso all'insalubrità dell'ambiente di lavoro non basta, di per sé, a estendere la disciplina delle vittime del dovere, che resta ancorata a un rischio specifico e particolare.
- La valutazione circa la sussistenza di condizioni particolari rilevanti ai fini dei benefici spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
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