Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1227/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale di richiesta dell’annullamento di un addendum al contratto di ricerca e decreto rettorale di annullamento dell’addendum, nonché l’avviso ministeriale presupposto

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale n. 3884 del 13 aprile 2026, il decreto rettorale di annullamento dell’addendum al contratto di ricerca e l’avviso ministeriale n. 47/2025, contestando, in sostanza, l’interpretazione dell’avviso quale fondamento di un divieto di cumulo o di doppio finanziamento. L’addendum aveva modificato la provvista finanziaria delle 24 mensilità contrattuali, destinando 23 mensilità alle risorse dell’avviso PNRR n. 47/2025 e una mensilità ai fondi di un progetto PRIN 2022. Secondo il ricorrente, tale modifica era necessaria per consentire il finanziamento di missioni, trasferte, soggiorni di ricerca all’estero e attività di disseminazione, che non sarebbero state concretamente sostenibili con il solo trattamento economico del contratto. L’Università ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia, poiché tra gli atti impugnati figurava anche l’avviso ministeriale statale, generale e presupposto.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente la questione di competenza, prima della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. Ha rilevato che la controversia concerne la legittimità delle modalità di finanziamento delle attività di ricerca e, in particolare, delle restrizioni previste dall’avviso ministeriale n. 47/2025, con possibili ricadute generali sui ricercatori finanziati mediante il medesimo avviso e con necessità di raffronto con la disciplina generale dei bandi PRIN. Poiché l’avviso ministeriale è un atto statale di natura generale, la relativa impugnazione non è attratta dalla competenza territoriale del giudice competente per gli atti applicativi, restando applicabile il criterio inderogabile di competenza del TAR Lazio, sede di Roma, per gli atti statali e per gli atti generali nazionali. Il TAR Sicilia ha quindi accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, ha indicato quale giudice competente il TAR Lazio - Roma e ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La domanda cautelare non è stata esaminata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non decide sulla stessa

    La questione di competenza deve essere definita prima dell’esame della domanda cautelare; il giudice che si dichiara incompetente non procede alla valutazione cautelare.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    il TAR Lazio, sede di Roma, è inderogabilmente competente per decidere sulle impugnazioni degli atti statali

    Gli atti statali determinano la competenza inderogabile del TAR Lazio - Roma.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    La competenza sull’atto presupposto è normalmente attratta da quella relativa all’atto lesivo, salvo che l’atto presupposto sia normativo o generale; in tale caso si applicano gli ordinari criteri di competenza.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    il giudizio potrà essere riassunto ... nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza

    La dichiarazione di incompetenza comporta l’indicazione del giudice competente e consente la riassunzione del processo davanti a quest’ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

  • art. 13, comma 2, avviso n. 47/2025

    i Soggetti Attuatori si obbligano ad assumere a proprio carico eventuali costi eccedenti rispetto al contributo massimo ammissibile, di cui all’art. 11, ai fini del completamento delle attività

    L’avviso pone a carico dei soggetti attuatori gli eventuali costi eccedenti il contributo massimo ammissibile.

  • art. 14 avviso n. 47/2025

    le modifiche e variazioni al piano di costi e delle attività necessita della previa autorizzazione del Ministero resistente

    Le modifiche al piano dei costi e delle attività richiedono la previa autorizzazione ministeriale.

  • art. 16, comma 1, avviso n. 47/2025

    il mancato rispetto degli obblighi ivi disciplinati determina la revoca del contributo

    La violazione degli obblighi previsti dall’avviso può determinare la revoca del contributo.

Massime di principio

  • Quando il ricorso impugna, insieme agli atti applicativi, un atto statale generale dal quale deriva la disciplina sostanziale contestata, la competenza relativa all’atto generale resta soggetta agli ordinari criteri di attribuzione e non è attratta dalla competenza territoriale relativa agli atti applicativi.
  • Il TAR Lazio - Roma è inderogabilmente competente per le impugnazioni degli atti statali; tale competenza rileva anche quando l’atto statale generale costituisce il presupposto della controversia insieme ad atti adottati da amministrazioni territoriali.
  • Il giudice amministrativo deve decidere la questione di competenza prima di esaminare la domanda cautelare e, qualora si dichiari incompetente, non può pronunciarsi sulla cautela.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale impone l’indicazione del giudice competente e consente la riassunzione del giudizio davanti a quest’ultimo entro il termine perentorio previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaCarriera degli studentiBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoIstruzione e universitàContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.