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Sentenza

Sentenza n. 702/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della gara in favore di altro operatore economico, unitamente al silenzio sull'istanza di riesame e, ove occorra, al precedente provvedimento di esclusione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente, già esclusa da una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e territoriale, ha impugnato l'aggiudicazione definitiva disposta in favore di altro operatore, deducendo due motivi. Con il primo ha sostenuto che l'esclusione fosse stata disposta automaticamente, senza la preventiva attivazione del soccorso sostitutivo mediante assegnazione di un termine per la sostituzione dell'impresa ausiliaria. Con il secondo ha censurato il mancato riscontro, da parte del Comune, di una successiva istanza di riesame e diffida volta a ottenere l'attivazione del medesimo meccanismo. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse o di legittimazione, in quanto il provvedimento di esclusione si era ormai consolidato, e ne hanno comunque dedotto l'infondatezza. L'esclusione era stata già impugnata in un precedente giudizio, definito con rigetto dal TAR, confermato dal Consiglio di Stato; il successivo ricorso per revocazione era stato dichiarato inammissibile e il ricorso per Cassazione risultava definito con rinuncia per mancata richiesta di decisione nei termini previsti dall'art. 380-bis c.p.c.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che l'operatore escluso può impugnare gli atti successivi della gara, compresa l'aggiudicazione, soltanto finché il provvedimento di esclusione non sia divenuto definitivo. Nel caso concreto, l'esclusione si era consolidata in seguito all'esito dei precedenti giudizi, sicché l'impresa non poteva più essere considerata partecipante alla gara né vantare una posizione qualificata idonea a contestare l'aggiudicazione. Il Collegio ha aggiunto, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato comunque infondato: la censura relativa alla mancata attivazione del soccorso sostitutivo avrebbe dovuto essere proposta contro il provvedimento di esclusione, ormai consolidato, e il Comune non aveva l'obbligo di riscontrare la successiva istanza di riesame, non potendo essa riaprire una vicenda definitivamente chiusa. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori in favore del Comune e in 2.000 euro oltre accessori in favore della controinteressata. Per la palese inammissibilità e infondatezza del ricorso, ritenuto temerario e integrante abuso dello strumento processuale, è stata inoltre condannata al pagamento di 4.000 euro in favore del Comune e di 4.000 euro in favore della controinteressata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stato applicato per la condanna ulteriore della ricorrente, in ragione della ritenuta temerarietà e dell'abuso dello strumento processuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla definizione del ricorso per Cassazione per mancata richiesta di decisione entro il termine previsto.

Massime di principio

  • L'operatore economico escluso da una gara è legittimato a impugnare gli atti successivi, compresa l'aggiudicazione, soltanto fino a quando il provvedimento di esclusione non sia divenuto definitivo o comunque si sia consolidato.
  • Una volta consolidata l'esclusione, l'operatore non è più qualificabile come partecipante alla gara e non dispone di una posizione differenziata e qualificata per contestare l'aggiudicazione o gli altri atti successivi della procedura.
  • Le censure relative alla mancata attivazione del soccorso sostitutivo devono essere proposte contro il provvedimento di esclusione; non possono essere utilmente dedotte, dopo il consolidamento dell'esclusione, mediante l'impugnazione dell'aggiudicazione.
  • Il consolidamento dell'esclusione esclude l'obbligo dell'amministrazione di riesaminare la vicenda o di riscontrare un'istanza successiva diretta a ottenere la riapertura della procedura di ammissione, salvo quanto non emerge dal testo sul ricorrere di specifici presupposti di autotutela.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e infondato può integrare abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna ulteriore prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processoSoccorso istruttorio

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