Ordinanza n. 4676/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi in data 25.11.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di visto per reingresso presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per reingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per reingresso, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso relativa alla procura alle liti. La procura depositata è munita di legalizzazione delle autorità amministrative tunisine, ma non risulta munita né della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, né dell'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Il giudice ha quindi dubitato della validità dello jus postulandi e della conseguente rituale instaurazione del giudizio, invitando le parti a interloquire anche sulla possibilità di configurare un errore scusabile.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né ha deciso la domanda cautelare. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso per invalidità della procura. Ha assegnato trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di eventuali memorie, lasciando al ricorrente la possibilità di depositare una nuova procura conforme alle formalità richieste e di dimostrare, eventualmente, la sussistenza di un errore scusabile ai fini della rimessione in termini. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale base della necessità di legalizzazione della procura formata all'estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l'applicazione di formalità sostitutive previste da convenzioni internazionali.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato in relazione alle formalità di legalizzazione degli atti formati all'estero rilevanti per la loro spendibilità in Italia.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Prevede l'apostille quale formalità idonea, nei casi previsti, a certificare l'autenticità degli atti pubblici formati all'estero; il TAR ha rilevato che tale formalità non risultava apposta sulla procura.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 richiamata dal giudice.
sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11
un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile
La procura conferita senza il rispetto delle forme di legge può determinare l'inammissibilità del ricorso, ferma la possibilità di valutare l'errore scusabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La procura alle liti formata all'estero deve essere munita delle formalità necessarie a renderla spendibile nell'ordinamento italiano, ossia, secondo il caso, della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure dell'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja applicabile; la mera legalizzazione da parte delle autorità dello Stato estero non è sufficiente.
- La mancata valida conferma dello jus postulandi comporta la non valida instaurazione del giudizio e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità per una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo alle parti di depositare memorie e, ove possibile, di regolarizzare la procura.
- La validità formale della procura e le conseguenze della sua irregolarità devono essere valutate anche alla luce dell'eventuale errore scusabile, che può consentire la rimessione in termini quando ne ricorrano i presupposti.
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