Sentenza del 07/10/2015 n. 4353 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCATASTAMENTO - OPIFICI - IMPIANTI IDRAULICI - Autonomia funzionale degli impianti - Autonomo accatastamento - Assoggettamento a ICI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento, ai fini dell’ICI, di condotte forzate e opere idrauliche funzionali alla produzione di energia elettrica. Il ricorrente sosteneva che tali impianti, avendo autonomia funzionale e reddituale ed essendo suscettibili di accatastamento separato, dovessero essere considerati autonomamente anche ai fini dell’imposta. La sentenza ha invece ritenuto decisiva la loro funzione concreta: gli impianti erano indispensabili al funzionamento dell’opificio e costituivano parte integrante del complesso produttivo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Pur riconoscendo che le condotte forzate e le opere idrauliche potevano avere autonomia funzionale e reddituale ed essere oggetto di accatastamento separato, la sentenza ha stabilito che, ai fini ICI, esse dovevano essere trattate come impianti fissi dell’opificio nel suo complesso. Poiché l’impianto principale di produzione di energia elettrica non avrebbe potuto svolgere la propria funzione senza tali opere, il relativo valore doveva concorrere alla determinazione della base imponibile dell’opificio.
Norme richiamate
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Ai fini dell’ICI, la rilevanza autonoma dell’accatastamento non impedisce di considerare unitariamente gli impianti che siano strutturalmente e funzionalmente indispensabili all’opificio principale.
Disciplina catastale degli immobili a destinazione speciale, categoria D
L’autonomia funzionale e reddituale può giustificare l’accatastamento separato di determinate componenti, ma non determina automaticamente una separata considerazione fiscale ai fini ICI quando tali componenti sono essenziali al ciclo produttivo.
Massime di principio
- L’accatastamento separato di un impianto non comporta necessariamente una separata imposizione ai fini dell’imposta immobiliare.
- Per stabilire la base imponibile occorre verificare la funzione concreta dell’impianto: se esso è indispensabile al funzionamento dell’opificio, può essere considerato parte integrante del fabbricato produttivo.
- Negli immobili di categoria D destinati a cicli produttivi complessi, opere e impianti funzionalmente inscindibili dall’attività principale possono concorrere unitariamente alla valutazione fiscale, anche se autonomi sotto il profilo catastale o reddituale.
- La separata identificazione catastale ha valore indiziario, ma non è decisiva quando la componente impiantistica non può svolgere una funzione economicamente utile indipendentemente dall’opificio principale.
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