Sentenza n. 14541/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti, verbali di valutazione e graduatorie del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nella parte relativa alla mancata attribuzione di punteggio per l’incarico di preposto alla sicurezza, per il corso universitario Primed e per una seconda certificazione linguistica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, non collocata in posizione utile nella graduatoria del concorso interno per titoli, ha dedotto che la Commissione non avesse valutato alcuni titoli dichiarati nella domanda. Ha contestato, in particolare, la mancata attribuzione di 0,4 punti per l’incarico di preposto alla sicurezza, di 1,5 punti per il corso universitario Primed, ritenuto equipollente a un diploma di specializzazione, e di 0,5 punti per una seconda certificazione linguistica. Con il ricorso principale ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., contraddittorietà tra atti, violazione del bando e dei criteri di valutazione, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, disparità di trattamento e violazione dell’art. 3 Cost. Con i motivi aggiunti ha impugnato i successivi verbali adottati in esecuzione dei provvedimenti cautelari, lamentando l’elusione dell’ordine di riesame, l’introduzione di criteri non previsti dal bando, il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e la mancata rivalutazione individuale. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla corretta valutazione dei titoli, la collocazione in posizione utile e, in subordine, il risarcimento del danno, prioritariamente mediante reintegrazione in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti soltanto in parte. Ha riconosciuto la fondatezza della censura relativa all’incarico di preposto alla sicurezza, dichiarato nella domanda e concretamente posseduto, sebbene non inizialmente annotato nello stato matricolare. L’omessa annotazione non poteva essere imputata alla candidata, poiché grava ordinariamente sull’amministrazione l’obbligo di aggiornare il foglio matricolare; inoltre, l’omissione era stata successivamente corretta dall’ufficio competente. È stato quindi riconosciuto il punteggio di 0,4 previsto dal bando. Il Collegio ha invece ritenuto legittimo il mancato riconoscimento del punteggio per il corso Primed, poiché la ricorrente non aveva fornito prova, neppure iniziale, della sua sostanziale equiparabilità a un diploma di specializzazione. Quanto alla seconda certificazione linguistica, il riconoscimento di ulteriore punteggio non avrebbe prodotto utilità, essendo già stato raggiunto il massimo di 2 punti per i titoli attinenti alla formazione. Il TAR ha escluso anche l’elusione dei precedenti provvedimenti cautelari, rilevando che l’amministrazione aveva eseguito l’ordine di riesame e che le valutazioni cautelari non formano giudicato e possono essere superate nella decisione di merito. Ha inoltre ritenuto corretto il punteggio complessivo di 17,633 risultante dal riesame. Sono state annullate in parte la graduatoria, nella sua versione da ultimo rettificata, e gli altri provvedimenti impugnati, con ordine all’amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente attribuendo 0,4 punti e adottando le conseguenti determinazioni. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità è richiamato quale parametro dell’attività di valutazione dei titoli e della coerenza tra gli atti della procedura concorsuale.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza è richiamato in relazione alla dedotta disparità di trattamento tra candidati nella valutazione dei titoli.
art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando di concorso
La disposizione del bando costituisce la base per l’attribuzione del punteggio all’incarico di preposto alla sicurezza, pari a 0,4 punti.
art. 5, comma 3, del bando di concorso
La previsione relativa all’annotazione dei titoli nello stato matricolare non consente di negare il punteggio per un titolo effettivamente posseduto e dichiarato quando l’omessa annotazione dipenda dall’amministrazione.
art. 55, comma 3, d.P.R. 3/1957
tutti i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni
La norma fonda l’obbligo dell’amministrazione di aggiornare il foglio matricolare con gli atti e i titoli suscettibili di valutazione.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione dei provvedimenti di valutazione e di riesame.
art. 112 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta elusione dei provvedimenti cautelari; il TAR ha escluso la violazione, ritenendo che l’ordine di riesame fosse stato adempiuto.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ha consentito al giudice di ordinare all’amministrazione l’attribuzione diretta del punteggio, non residuando ulteriore discrezionalità legittimamente esercitabile.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato dalla domanda subordinata di risarcimento e reintegrazione in forma specifica, non accolta autonomamente poiché il giudice ha disposto la riedizione vincolata della valutazione.
art. 67 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l’assunzione di particolari responsabilità
Richiamato dall’amministrazione per sostenere che l’incarico di preposto non rientrasse tra i servizi di particolare rilevanza; il TAR ha tuttavia riconosciuto il punteggio sulla base del titolo dichiarato e posseduto, non annotato per omissione amministrativa.
d.lgs. 81/2008
Individua il contesto normativo dell’incarico di preposto in materia di sicurezza sul lavoro, cui il bando collegava l’attribuzione del punteggio.
Massime di principio
- Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione, che deve applicarne le regole secondo il loro tenore letterale senza introdurre, in sede di valutazione, requisiti o condizioni ulteriori non previsti; tale vincolo tutela l’affidamento dei candidati, la parità di trattamento e l’autovincolo amministrativo.
- Quanto più dettagliati sono i criteri stabiliti dal bando, tanto più ristretto è il margine di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice; la commissione non può modificare o integrare sostanzialmente i criteri dopo l’avvio della procedura.
- L’amministrazione è ordinariamente tenuta ad aggiornare lo stato matricolare del dipendente con i titoli e gli incarichi suscettibili di valutazione. L’omessa annotazione non può impedire l’attribuzione del punteggio per un titolo effettivamente posseduto e dichiarato dal candidato, salvo che il bando ponga espressamente a carico del dipendente l’onere dell’annotazione.
- Quando, sulla base degli accertamenti già compiuti, non residua alcuno spazio di discrezionalità amministrativa legittimamente esercitabile, il giudice può ordinare direttamente l’attribuzione del punteggio spettante e le conseguenti determinazioni sulla graduatoria.
- L’ordine cautelare di riesame impone all’amministrazione una rivalutazione effettiva della posizione, ma la valutazione compiuta in sede cautelare non forma giudicato e può essere superata dalla decisione di merito, purché il successivo provvedimento sia adottato in esecuzione dell’ordine impartito e risulti motivato.
- La prova dell’equiparabilità sostanziale di un corso di alta formazione a un diploma di specializzazione grava sul candidato che invochi tale equiparazione; in mancanza di elementi sui programmi, sugli obiettivi formativi o sulle caratteristiche sostanziali dei titoli, il mancato riconoscimento del punteggio è legittimo.
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