Sentenza del 07/07/2017 n. 2214 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego del rimborso di un credito IRAP di 1.785 euro risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi della società. L’Agenzia aveva negato il rimborso perché il credito non era stato indicato nel bilancio finale di liquidazione e aveva inoltre contestato la legittimazione della socia ad agire, sostenendo che la società, ormai cessata, non fosse più rappresentata dalla liquidatrice.
La decisione
La CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che la socia fosse legittimata ad agire direttamente per ottenere il credito della società estinta, in quanto le sopravvenienze attive si trasferiscono ai soci per fenomeno successorio. Ha inoltre stabilito che l’omessa indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione è una mera irregolarità formale, inidonea a negare un credito effettivo, risultante dalla dichiarazione fiscale e non contestato nel merito dall’Amministrazione. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio d’appello, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, D.P.R. 633/1972
comunque in caso di cessazione dell'attività
Il diritto al rimborso dell’eccedenza d’imposta sorge con la cessazione effettiva dell’attività economica, senza essere subordinato all’estinzione formale del soggetto o ad ulteriori formalità contabili.
Art. 35, comma 4, D.P.R. 633/1972
in caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione ... decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda
La norma disciplina gli adempimenti dichiarativi e la funzione di anagrafe tributaria, ma non stabilisce che l’ultimazione della liquidazione o la dichiarazione di cessazione siano condizioni costitutive del diritto al rimborso.
Art. 53, comma 1, Costituzione
Il principio di capacità contributiva impedisce di mantenere una pretesa o una soggettività tributaria non giustificata dall’effettivo svolgimento di operazioni imponibili.
Art. 97 Costituzione
Il principio di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa contrasta con il diniego di un credito fiscale effettivo per una mera omissione formale non lesiva dei poteri di controllo dell’Amministrazione.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 77/E/2011
La risoluzione riconosce che il rimborso di un credito fiscale appartenente a una società estinta può essere attribuito direttamente ai soci, i quali sono legittimati ad agire senza necessità di nominare un curatore speciale o di conferire una delega.
Massime di principio
- Un credito fiscale effettivo, indicato nella dichiarazione e non contestato nel merito, non può normalmente essere negato esclusivamente perché non è stato riportato nel bilancio finale di liquidazione.
- Dopo l’estinzione di una società, i soci possono essere legittimati a chiedere direttamente il rimborso dei crediti fiscali sopravvenuti, in quanto subentrano nei relativi rapporti patrimoniali.
- Nel sistema dei rimborsi fiscali prevale la sostanza economica sulla formalità: la cessazione effettiva dell’attività è più rilevante della sola cancellazione formale o della conclusione della liquidazione.
- Gli adempimenti dichiarativi e la dichiarazione di cessazione hanno principalmente funzione informativa e non costituiscono necessariamente il diritto al rimborso, salvo specifiche previsioni normative.
- Quando l’Amministrazione riconosce l’esistenza e l’ammontare del credito, il diniego fondato soltanto su un’omissione formale può essere illegittimo, soprattutto se non impedisce i controlli fiscali.
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