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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10118 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Avviso di accertamento in materia doganale - Motivazione - Richiamo del contenuto degli atti presupposti - Verbale ispettivo di servizi antifrode comunitari e suoi documenti - Mancata allegazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava 69 avvisi di accertamento relativi a 412 bollette doganali emesse tra il 2001 e il 2003 per l'importazione di zucchero dalla Croazia. A seguito della revoca retroattiva dei certificati EUR1, l'Amministrazione aveva recuperato i dazi doganali, gli interessi e le sanzioni. Il contribuente contestava, tra l'altro, la motivazione degli avvisi, la mancata allegazione dei documenti richiamati nei rapporti OLAF, l'utilizzabilità delle risultanze OLAF, la propria buona fede, l'affidamento derivante dallo svincolo delle merci e la responsabilità dello spedizioniere quale rappresentante indiretto. L'Agenzia delle dogane contestava invece l'annullamento delle sanzioni, sostenendo che anche l'origine della merce rientrasse nella nozione di "qualità" rilevante ai sensi dell'art. 303 TULD.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente e accolto quello incidentale dell'Agenzia delle dogane. Ha ritenuto validi gli avvisi di accertamento, poiché il rapporto OLAF allegato riportava gli elementi essenziali necessari per consentire la difesa; non era indispensabile allegare anche il rapporto finale OLAF o tutti i documenti da esso richiamati. Gli accertamenti OLAF hanno piena efficacia probatoria, salva la prova contraria del contribuente. La pubblicazione dell'avviso della Commissione europea sui dubbi circa l'origine preferenziale dello zucchero impediva di invocare la buona fede per evitare la contabilizzazione a posteriori dei dazi. Il rappresentante indiretto e l'importatore rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. La revoca retroattiva dei certificati EUR1 rendeva irrilevanti le analisi chimiche sul prodotto. Quanto alle sanzioni, la Corte ha stabilito che l'origine della merce rientra nella nozione di "qualità" prevista dall'art. 303 TULD. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti indicati e il ricorso introduttivo del contribuente è stato respinto per gli accertamenti ritenuti legittimi. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 20.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis

    L'avviso deve riportare nei tratti essenziali il contenuto degli atti presupposti richiamati per relationem.

    In materia doganale, l'avviso è motivato validamente quando espone gli elementi essenziali degli atti richiamati, anche se tali atti, o i documenti da essi richiamati, non sono integralmente allegati.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 3

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti il cui contenuto integra effettivamente la motivazione dell'atto impositivo; non è necessario allegare ogni documento semplicemente menzionato, se la motivazione è già sufficiente.

  • Regolamento CE n. 1073 del 1999, art. 8

    I rapporti OLAF possono avere carattere riservato, ma ciò non ne impedisce l'utilizzo nei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a violazioni della normativa doganale.

  • Codice doganale comunitario, art. 201

    Il dichiarante in dogana è debitore dell'obbligazione doganale; nel caso di rappresentanza indiretta, anche il rappresentante risponde solidalmente con l'importatore.

  • Codice doganale comunitario, art. 220, paragrafo 2

    La buona fede non può essere invocata quando la Commissione europea abbia pubblicato un avviso concernente fondati dubbi sulla corretta applicazione del regime preferenziale.

    La pubblicazione di un avviso ufficiale della Commissione europea sui rischi relativi all'origine preferenziale esclude la possibilità di dimostrare la buona fede per ottenere l'esonero dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303 TULD

    La sanzione per dichiarazioni doganali non corrispondenti all'accertamento riguarda anche l'origine o provenienza della merce, poiché tali elementi rientrano nella nozione di qualità del prodotto.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 10

    Il principio di affidamento non prevale quando lo svincolo delle merci costituisce un atto procedurale successivo al controllo e non una specifica rassicurazione dell'Amministrazione sulla correttezza dell'operazione.

  • Regolamento CE n. 2193 del 1992 e Accordo CE-Repubblica di Croazia

    Il trattamento doganale preferenziale dipende dal valido rilascio del certificato EUR1 e dal rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali sull'origine della merce.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento doganale non è illegittimo solo perché non allega integralmente tutti gli atti richiamati: è sufficiente che riporti gli elementi essenziali necessari a comprendere la pretesa e a consentire una difesa effettiva.
  • Quando l'accertamento si fonda su un rapporto OLAF allegato all'avviso, la mancata produzione del rapporto finale o dei documenti ulteriormente richiamati non comporta automaticamente la nullità dell'atto; il contribuente deve indicare concretamente quale informazione indispensabile alla difesa sia rimasta non conoscibile.
  • Le risultanze degli accertamenti OLAF hanno valore probatorio significativo. Chi le contesta deve fornire elementi concreti e specifici di prova contraria, non mere contestazioni generiche.
  • Nel regime di rappresentanza indiretta, lo spedizioniere e l'importatore possono essere obbligati solidalmente al pagamento dei dazi, anche se l'irregolarità deriva principalmente dal comportamento dell'esportatore estero; restano possibili eventuali azioni interne di regresso.
  • La buona fede dell'operatore può non essere invocabile quando la Commissione europea abbia già pubblicato un avviso ufficiale che segnala dubbi fondati sull'origine o sulla regolarità del regime preferenziale.
  • Il trattamento preferenziale dipende non solo dalla natura materiale della merce, ma anche dalla validità del certificato di origine e dal rispetto delle condizioni procedurali. La successiva analisi del prodotto non necessariamente conserva il beneficio se il certificato EUR1 è stato validamente revocato.
  • Ai fini delle sanzioni doganali, l'origine o provenienza della merce può essere considerata una caratteristica qualitativa essenziale; una dichiarazione errata sull'origine può quindi integrare una violazione sanzionabile.
  • Lo svincolo delle merci o l'assenza di contestazioni durante un primo controllo non costituiscono, di per sé, una garanzia dell'Amministrazione né fondano automaticamente un legittimo affidamento opponibile al recupero successivo dei dazi.

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