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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1203

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1203 della Commissione, dell’8 giugno 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, esteso alle importazioni trasportate su impianti offshore, alle importazioni spedite dal Regno del Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Regno del Marocco, e alle importazioni spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina e dell’Egitto. La Commissione accerta la persistenza del dumping per entrambi i paesi e il pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nonché il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Vengono quindi confermati i dazi antidumping definitivi, con aliquote differenziate per singole società, e ribadite le estensioni antielusive già adottate per Marocco, Turchia e installazioni offshore.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina e dell’Egitto, con estensioni antielusive a Marocco, Turchia e alle installazioni offshore UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, escluse le stoffe impregnate o preimpregnate e le stoffe a maglia aperta con celle superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, classificate nei codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 10, ex 7019 62 90, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 e nei corrispondenti codici TARIC. Le misure riguardano le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto; sono inoltre estese alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Turchia, a prescindere dall’origine dichiarata, nonché alle importazioni trasportate o ricevute su isole artificiali, impianti fissi o galleggianti e altre strutture nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro ai sensi dell’UNCLOS. L’applicazione delle aliquote individuali e delle esenzioni è subordinata a specifica fattura commerciale valida. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Dazi antidumping definitivi sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti

Il regolamento conclude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping riguardanti alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (glass fibre fabrics, GFF). La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036, ha ritenuto sussistenti sia la persistenza del dumping sia il pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, con conseguente necessità di mantenere le misure in vigore.

Ambito materiale e prodotto interessato

Il prodotto disciplinato consiste in stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi. Sono esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2. I codici NC e TARIC sono indicati nel dispositivo a fini di classificazione doganale, senza pregiudizio per eventuali modifiche tariffarie successive.

Esiti del riesame: dumping e pregiudizio

Per la Cina, la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che nel paese esistano distorsioni significative tali da rendere inappropriato l’uso di prezzi e costi interni. Il valore normale è stato costruito avvalendosi della Turchia quale paese rappresentativo; il margine di dumping medio ponderato è stato fissato al 59,0 %. Per l’Egitto, in assenza di collaborazione, il valore normale è stato costruito con i dati disponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e il margine di dumping medio ponderato è stato pari al 100,26 %.

Valutazione del rischio di reiterazione

La Commissione ha ritenuto che, in caso di scadenza dei dazi, il dumping si ripresenterebbe con probabilità elevata. Tale conclusione si fonda sulla significativa capacità inutilizzata in Cina, sulla capacità produttiva egiziana orientata al mercato UE, sull’attrattiva del mercato europeo e sulle precedenti pratiche di elusione e assorbimento già accertate in atti anteriori.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale

L’industria dell’Unione, composta da 18 produttori, ha subito un deterioramento sostanziale: riduzione della produzione, calo della quota di mercato dal 76 % al 66 %, flessione dell’utilizzo degli impianti, peggioramento della produttività e forte contrazione della redditività. La Commissione ha attribuito tale pregiudizio principalmente alle importazioni oggetto di dumping provenienti da Cina ed Egitto, pur riconoscendo un contributo alla pressione sui prezzi anche delle importazioni da India, Turchia e Thailandia.

Interesse dell’Unione

Il mantenimento delle misure è stato ritenuto conforme all’interesse dell’Unione. La Commissione ha escluso effetti negativi sostanziali per importatori e utilizzatori, anche in ragione della mancata collaborazione di tali categorie e della disponibilità di capacità produttiva nell’Unione. È stato inoltre rilevato che l’incidenza del prodotto nei costi finali dei settori a valle, in particolare quello eolico, è contenuta.

Dispositivo: aliquote, estensioni ed esenzioni

Il regolamento stabilisce dazi antidumping definitivi differenziati: per la Cina 69,0 % per Jushi Group Co. Ltd, Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd e Taishan Fiberglass Inc.; 37,6 % per PGTEX China Co. Ltd e Chongqing Tenways Material Corp.; 37,6 % per le società dell’allegato I; 34,0 % per le società dell’allegato II; 69,0 % per tutte le altre importazioni. Per l’Egitto l’aliquota è pari al 33,1 % per Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E., nonché per le altre importazioni egiziane.

Misure antielusive e requisiti documentali

Le misure sono estese alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Turchia, con specifiche esenzioni per talune società turche nominate nel dispositivo, nonché alle importazioni trasportate o ricevute su strutture offshore nell’ambito UNCLOS. L’applicazione delle aliquote individuali e delle esenzioni è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dal regolamento. Il testo prevede inoltre la possibilità di includere nuovi produttori esportatori cinesi che soddisfino stringenti condizioni probatorie e disciplina il coordinamento con eventuali modifiche dei dazi compensativi e le domande di restituzione.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e contesto procedurale

Il regolamento adotta le conclusioni di un riesame avviato il 3 aprile 2025 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La domanda era stata presentata da Tech-Fab Europe e.V. per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha operato in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi ed egiziani e ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti di fibre di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con specifiche esclusioni tecniche per prodotti impregnati/preimpregnati e per alcune stoffe a maglia aperta. La Commissione conferma che il prodotto esportato, quello venduto sul mercato interno cinese ed egiziano, quello fabbricato in altri paesi e quello prodotto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche di base e sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Accertamento della persistenza del dumping

Per la Cina la Commissione, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ha ritenuto inopportuno usare prezzi e costi interni a causa di distorsioni significative e ha costruito il valore normale usando la Turchia quale paese rappresentativo; il margine di dumping medio ponderato è stato fissato al 59,0 %. Per l’Egitto, in assenza di collaborazione, il valore normale è stato costruito sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3; il margine di dumping medio ponderato è risultato pari al 100,26 %.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha ritenuto probabile, in caso di scadenza delle misure, il reindirizzamento di quantitativi consistenti verso l’Unione, sulla base della notevole capacità inutilizzata in Cina e in Egitto, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e delle precedenti pratiche di elusione e assorbimento. In Cina la capacità inutilizzata disponibile per il mercato dell’Unione è stata stimata in circa 700 000 tonnellate, pari a circa cinque volte il consumo totale dell’Unione.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione identifica un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Pur in presenza di un consumo dell’Unione aumentato del 13 % tra il 2021 e il PIR, l’industria dell’Unione ha perso quota di mercato dal 76 % al 66 %, con calo della produzione, riduzione dell’utilizzo degli impianti dal 45 % al 41 %, peggioramento della produttività, aumento dei costi e forte deterioramento della redditività fino a valori compresi tra -7 % e -10 % nel PIR.

Nesso di causalità

Ai sensi degli articoli 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’Egitto hanno causato il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Le importazioni da altri paesi terzi, pur contribuendo alla pressione concorrenziale, non interrompono il nesso causale principale tra le importazioni cinesi ed egiziane e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’Unione. Gli importatori e gli utilizzatori non hanno collaborato e non sono emersi elementi tali da dimostrare un impatto negativo sostanziale o rischi per l’approvvigionamento. Viene inoltre valorizzata la capacità produttiva residua dell’industria dell’Unione e la limitata incidenza del prodotto sui costi finali di settori a valle, come quello eolico.

Dazi antidumping definitivi e aliquote

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della Cina e dell’Egitto. Per la Cina l’aliquota è del 69,0 % per Jushi Group Co. Ltd, Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd e Taishan Fiberglass Inc.; del 37,6 % per PGTEX China Co. Ltd e Chongqing Tenways Material Corp.; del 37,6 % per le società dell’allegato I; del 34,0 % per le società dell’allegato II; e del 69,0 % per tutte le altre importazioni. Per l’Egitto l’aliquota è del 33,1 % per Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E., nonché per tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto.

Estensioni antielusive e offshore

L’articolo 1 estende il dazio antidumping alle importazioni spedite dal Marocco, a prescindere dall’origine dichiarata, applicando il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Cina. Estende inoltre il dazio alle importazioni spedite dalla Turchia, con specifiche esenzioni per alcune società turche elencate nel regolamento, nonché alle importazioni trasportate o ricevute su isole artificiali, impianti fissi o galleggianti o altre strutture nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.

Condizioni documentali per aliquote individuali ed esenzioni

L’applicazione delle aliquote individuali e delle esenzioni per le società turche è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’entità che la emette. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio corrispondente alle importazioni non specificamente agevolate.

Nuovi produttori esportatori e modifiche future

Per la Cina è prevista la possibilità di includere nuovi produttori esportatori nell’allegato, se dimostrano di non aver esportato nel periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato o assunto un impegno irrevocabile di esportare quantitativi significativi dopo tale periodo.

Interazione con i dazi compensativi e rimborso

Se i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento (UE) 2020/776, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1233, fossero modificati o revocati, i dazi antidumping del presente regolamento sarebbero aumentati nella stessa misura, entro il limite del margine di dumping o di pregiudizio. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping, le domande di restituzione ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano la valutazione del margine di dumping prevalente, con limite al rimborso.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalecommercio internazionaledifesa commerciale

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