Regolamento (UE) 2026/1225
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1225 del Consiglio, dell’8 giugno 2026, che attua il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso e in considerazione degli atti dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive previsto dal regolamento (UE) 2023/1529. Sulla base della valutazione del Consiglio, vengono inserite nell’allegato III due persone fisiche e un’entità ritenute responsabili di sostenere o attuare azioni e politiche dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente. L’atto è immediatamente efficace e si applica in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529 con l’inserimento di tre nuovi soggetti nell’elenco delle misure restrittive relative al sostegno militare dell’Iran e alle azioni che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente.
Ambito di applicazione
Il regolamento di esecuzione si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide sulle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) 2023/1529, in particolare sull’allegato III relativo alle persone fisiche, alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi soggetti a sanzioni. La modifica riguarda l’inserimento di due persone fisiche e di un’entità connessi a politiche o azioni dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente.
Modifica dell’elenco sanzionatorio del regolamento (UE) 2023/1529
Il regolamento di esecuzione (PESC) 2026/1225 del Consiglio interviene nell’ambito delle misure restrittive adottate contro soggetti collegati al sostegno militare dell’Iran e alle azioni iraniane che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente. Il provvedimento dà attuazione alla decisione (PESC) 2026/1157 e aggiorna l’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529, inserendo nuovi nominativi nell’elenco dei destinatari delle sanzioni.
Presupposti e contesto
Nei considerando si richiama l’adozione del regolamento (UE) 2023/1529 il 20 luglio 2023 e della decisione (PESC) 2026/1157 del 22 maggio 2026, che ha introdotto restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni nei confronti di persone ed entità responsabili di sostenere o attuare azioni o politiche dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, o di trarne vantaggio. Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno iscrivere due persone fisiche e un’entità nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529.
Ambito normativo e tecnica di intervento
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’articolo 1, che rinvia all’allegato del medesimo atto. La modifica incide quindi direttamente sul contenuto dell’allegato III del regolamento base, senza introdurre un regime sanzionatorio autonomo: il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco già esistente, rendendo operative le conseguenze restrittive previste dal quadro normativo originario.
Nuove iscrizioni: persone fisiche
Nella sezione A dell’allegato III vengono aggiunte due persone fisiche:
- Mohammad Akbarzadeh, vicecomandante per gli affari politici della marina del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGCN) e portavoce della stessa;
- Hamid Hosseini, portavoce dell’Unione iraniana degli esportatori di petrolio, gas e prodotti petrolchimici e membro della Camera di commercio iraniana.
Per Mohammad Akbarzadeh, il Consiglio evidenzia il ruolo nell’IRGCN e le dichiarazioni con cui afferma il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz e minaccia l’uso di missili o droni contro le navi in transito. Per Hamid Hosseini, il motivo dell’inserimento è la promozione, tramite dichiarazioni ai media internazionali e iraniani, della politica iraniana che impone alle navi in transito nello stretto di Hormuz di presentare informazioni, sottoporsi a valutazione e pagare diritti di transito.
Nuova iscrizione: entità
Nella sezione B dell’allegato III è inserito l’Hormozgan Provincial Command della marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGCN), con luogo di registrazione in Iran. L’entità è descritta come sottodivisione dell’IRGCN e come soggetto che, sulla base delle informazioni raccolte da intermediari, seleziona le navi autorizzate a transitare nello stretto di Hormuz e, in alcuni casi, impone un pedaggio. Il Consiglio lo qualifica pertanto come attore che attua azioni o politiche dell’Iran incompatibili con la libertà di navigazione in Medio Oriente.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto pratico è l’inserimento nell’elenco sanzionatorio di due persone fisiche e di un’entità collegati a politiche iraniane che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente.
Nuove iscrizioni nell’elenco - persone fisiche
Nella rubrica A dell’allegato III sono aggiunte due persone fisiche: Mohammad Akbarzadeh, vicecomandante per gli affari politici della marina dell’IRGCN e portavoce della stessa, e Hamid Hosseini, portavoce dell’Unione iraniana degli esportatori di petrolio, gas e prodotti petrolchimici e membro della Camera di commercio iraniana. Per entrambi il motivo dell’inserimento è il sostegno e l’attuazione di azioni e politiche dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente.
Nuova iscrizione nell’elenco - entità
Nella rubrica B dell’allegato III è aggiunto l’Hormozgan Provincial Command della marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGCN), con luogo di registrazione in إيران. L’entità è descritta come sottodivisione dell’IRGCN che partecipa al sistema di controllo e pedaggio nello stretto di Hormuz, selezionando le navi autorizzate al transito e, in alcuni casi, imponendo un pedaggio; per tale ragione è qualificata come attuatrice di azioni o politiche dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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