Regolamento (UE) 2026/1206
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1206 della Commissione, del 9 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per quanto riguarda l’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema UE di controlli rafforzati sulle importazioni di alimenti e mangimi di origine non animale previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Sulla base dei dati RASFF e dei risultati dei controlli nazionali, la Commissione aumenta o riduce alcune frequenze di controllo, sopprime alcune voci divenute non più giustificate e trasferisce talune merci dall’allegato II all’allegato I. Vengono inoltre spezzate in voci distinte alcune categorie di spezie indiane per consentire un monitoraggio più mirato.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 aggiornando gli elenchi di alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati o a condizioni speciali di ingresso nell’Unione, con nuove misure, riduzioni e soppressioni di voci per specifici paesi terzi e prodotti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, già elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Riguarda i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo, nonché le condizioni speciali di ingresso per merci provenienti da specifici paesi di origine o, in taluni casi, spedite da un paese terzo diverso da quello di origine. Restano escluse le merci non ricomprese negli allegati aggiornati; il regolamento opera dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1206 della Commissione
Il regolamento aggiorna il regime di controlli ufficiali rafforzati e di condizioni speciali di ingresso per determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. La revisione è motivata dalle notifiche RASFF e dai risultati dei controlli ufficiali eseguiti dagli Stati membri, che evidenziano, per alcuni prodotti, nuovi rischi o, al contrario, un miglioramento della conformità tale da giustificare la riduzione o la soppressione delle misure.
Contesto normativo e finalità
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002 e degli articoli 47 e 54 del regolamento (UE) 2017/625. Il meccanismo del regolamento 2019/1793 prevede un riesame almeno semestrale degli elenchi negli allegati, tenendo conto delle informazioni sul rischio per la salute umana e sulla non conformità alla legislazione UE. In questo caso, il riesame ha condotto a una serie di modifiche puntuali, calibrate sul rischio specifico del prodotto e del paese di origine.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da determinati paesi terzi. Le misure si applicano sia ai controlli ufficiali incrementati ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo (allegato I), sia alle condizioni speciali di ingresso nell’Unione per alcune merci ad alto rischio (allegato II). In taluni casi sono rilevanti anche i paesi da cui le partite sono spedite, oltre al paese di origine. Le merci non incluse negli allegati aggiornati non rientrano nel perimetro delle misure speciali previste dal regolamento 2019/1793.
Modifica strutturale degli allegati
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793 con il nuovo allegato del regolamento 2026. Ne consegue un aggiornamento completo delle tabelle dei prodotti soggetti a controlli, delle relative frequenze, dei rischi monitorati e dei codici NC/TARIC pertinenti.
Incremento dei controlli ufficiali: principali casi dell’allegato I
L’allegato I elenca gli alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi soggetti a controlli di identità e fisici rafforzati. Tra gli interventi più significativi:
- arachidi e derivati dall’Argentina: frequenza al 20% per il rischio di aflatossine;
- melanzane dal Burkina Faso: frequenza al 30% per residui di antiparassitari;
- mela cannella dall’Egitto: frequenza al 30% per residui di antiparassitari;
- semi di cumino dall’India: frequenza al 50% per residui di antiparassitari;
- fagioli asparago dallo Sri Lanka: frequenza al 50% per residui di antiparassitari;
- tahini e halva da semi di sesamo dalla Siria: frequenza al 50% per Salmonella;
- semi di sesamo dall’Etiopia: frequenza al 50% per Salmonella;
- peperoni del genere Capsicum da varie provenienze e altri prodotti ortofrutticoli e spezie, con percentuali differenziate in funzione del rischio.
Sono presenti anche misure su nocciole dall’Azerbaigian e dalla Georgia, arachidi dal Ghana e dagli Stati Uniti, pistacchi dall’Iran, spezie dall’India e dal Pakistan, agrumi, foglie di vite, origano secco, semi di albicocca, melograni, fichi secchi e altri prodotti, con rischi legati ad aflatossine, ocratossina A, residui di antiparassitari, Salmonella, coloranti Sudan, alcaloidi pirrolizidinici e cianuro.
Trasferimenti, soppressioni e riduzioni di frequenza
Il regolamento non si limita ad aumentare i controlli, ma ricalibra anche alcune misure esistenti:
- i peperoni del genere Capsicum dall’India sono soppressi dall’allegato I per il profilo aflatossine, in quanto la conformità è ritenuta soddisfacente;
- la cannella e i fiori di cinnamomo dall’India escono dall’allegato II e sono trasferiti nell’allegato I con frequenza di controllo del 20%, poiché permane l’opportunità di controllo ma non più l’esigenza di condizioni speciali con certificazione ufficiale per ogni partita;
- la gomma di xantano dalla Cina resta soggetta a misure ma con frequenza ridotta dal 20% al 10%;
- le noci moscate dall’Indonesia passano dal 50% al 30% nell’allegato II.
Condizioni speciali di ingresso nell’Unione: allegato II
L’allegato II disciplina i prodotti per i quali, oltre ai controlli ufficiali, sono previste condizioni speciali di ingresso per evitare rischi gravi per la salute umana. Rientrano in questa categoria numerosi prodotti ad alto rischio, tra cui:
- foglie di betel dal Bangladesh, con rischio Salmonella e controlli al 50%;
- arachidi dalla Bolivia e dall’Egitto, con aflatossine e frequenze fino al 50%;
- pepe nero dal Brasile, con rischio Salmonella;
- gomma di xantano dalla Cina, con residui di antiparassitari al 10%;
- olio di acido arachidonico dalla Cina, con rischio di tossina cereulide al 50%;
- melanzane dalla Repubblica dominicana;
- olio di palma dal Ghana, con rischio coloranti Sudan al 50%;
- noci moscate dall’Indonesia, con aflatossine al 30%;
- un ampio elenco di spezie e prodotti botanici dall’India, con residui di ossido di etilene e di antiparassitari, nonché controlli calibrati per varie categorie;
- pistacchi e fichi secchi dalla Turchia, con aflatossine, ocratossina A e residui di antiparassitari;
- semi di sesamo da Nigeria, Sudan e Uganda, con Salmonella al 50% o 30%;
- estratto di vaniglia dagli Stati Uniti, con residui di ossido di etilene al 20%;
- prodotti ortofrutticoli dal Vietnam, con residui di ditiocarbammati, fentoato, quinalfos o altri antiparassitari.
Dettagli tecnici su rischi, limiti e analisi
Le note dell’allegato precisano vari elementi tecnici essenziali per l’applicazione pratica:
- per le aflatossine, i controlli possono riguardare partite selezionate anche all’interno di uno specifico codice NC indicato con “ex”;
- per Salmonella sono richiamate procedure di campionamento e analisi dell’allegato III, punto 1, lettera a) o b), a seconda dei casi;
- per l’ossido di etilene, il riferimento è la somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa in ossido di etilene; per gli additivi alimentari il limite è 0,1 mg/kg (LOQ) e il divieto di uso discende dal regolamento (UE) n. 231/2012;
- per i coloranti Sudan il limite analitico è inferiore a 0,5 mg/kg con metodo a LOQ;
- per la tossina cereulide la soglia è l’assenza, con LOQ di 0,1 μg/kg e riferimento alla norma ISO 18465;
- per alcuni prodotti botanici e integratori alimentari, l’allegato chiarisce se le misure si applicano a prodotti finiti e/o materie prime.
Controlli su prodotti spediti da paesi diversi da quello di origine
Una parte dell’allegato II riguarda partite di pistacchi originarie degli Stati Uniti ma spedite nell’Unione dalla Turchia. In tali casi, oltre ai controlli, è richiesto che la partita sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui le partite sono spedite nell’Unione, conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento 2019/1793.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e opera come modifica puntuale del regime esistente di controllo delle importazioni alimentari e mangimistiche ad alto rischio.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento del 2026. La modifica recepisce le risultanze del riesame periodico fondato su notifiche RASFF e controlli ufficiali degli Stati membri.
Aumento dei controlli per specifiche merci e paesi terzi
Nell’allegato I vengono incrementate le frequenze di controlli di identità e fisici, tra l’altro, per arachidi dall’Argentina (20%), melanzane dal Burkina Faso (30%), mela cannella dall’Egitto (30%), semi di cumino dall’India (50%), fagioli asparago dallo Sri Lanka (50%), tahini e halva da semi di sesamo dalla Siria (50%) e altri prodotti indicati nell’allegato, in ragione di aflatossine, residui di antiparassitari, Salmonella o altre contaminazioni.
Soppressione o riduzione di misure ritenute non più giustificate
Vengono soppressi dall’allegato I i peperoni del genere Capsicum provenienti dall’India per il profilo aflatossine, poiché il livello di conformità è ritenuto soddisfacente. Nell’allegato II si riduce la frequenza dei controlli per la gomma di xantano dalla Cina dal 20% al 10% e per le noci moscate dall’Indonesia dal 50% al 30%. Inoltre, la cannella e i fiori di cinnamomo dall’India vengono trasferiti dall’allegato II all’allegato I con frequenza di controllo al 20%.
Rafforzamento delle misure per singole categorie ad alto rischio
Tra le misure più rilevanti figurano: arachidi e derivati dall’Argentina, Ghana, Stati Uniti, Bolivia ed Egitto; nocciole dall’Azerbaigian e dalla Georgia; prodotti a base di sesamo da Siria, Nigeria, Sudan, Uganda e altri paesi; spezie e miscugli di spezie dall’India, Pakistan, Turchia e Iran; nonché prodotti ortofrutticoli come peperoni, foglie di vite, arance, mango, papaya verde, pitahaya e durian, con controlli fissati in percentuali variabili dal 10% al 50% secondo rischio e provenienza.
Regole tecniche su campionamento, analisi e riferimenti normativi
Le note degli allegati rinviano, secondo il rischio, alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi dell’allegato III del regolamento 2019/1793. Sono richiamati anche il regolamento (CE) n. 396/2005 per i residui di antiparassitari, il regolamento (UE) n. 231/2012 per il divieto di ossido di etilene negli additivi alimentari e il regolamento (CE) n. 852/2004 per le definizioni di prodotto non trasformato, immissione sul mercato e consumatore finale.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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