Regolamento (UE) 2026/1219
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1219 della Commissione, del 9 giugno 2026, che autorizza l’immissione sul mercato dell’estere inulina-propionato quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’estere inulina-propionato come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e lo inserisce nell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso specifiche, requisiti di etichettatura e specifiche compositive, chimiche e microbiologiche. Il testo riconosce inoltre una tutela quinquennale dei dati scientifici a favore di Imperial College Hammersmith Campus, con esclusiva temporanea di immissione sul mercato nell’Unione.
Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’estere inulina-propionato come nuovo alimento e modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea ai nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, con riferimento specifico all’estere inulina-propionato. Riguarda gli operatori che intendono immettere sul mercato tale ingrediente, le condizioni d’uso nelle barrette ai cereali e negli smoothie di frutta, nonché la tutela di dati scientifici presentati dal richiedente. Per cinque anni dal 30 giugno 2026 l’autorizzazione è riservata a Imperial College Hammersmith Campus, salvo autorizzazioni successive ottenute senza riferimento ai dati tutelati o con il suo consenso. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; rileva anche ai fini SEE.
Autorizzazione dell’estere inulina-propionato come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1219 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dell’estere inulina-propionato quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Il provvedimento dà seguito alla valutazione scientifica positiva dell’EFSA, che ha concluso per la sicurezza dell’ingrediente alle condizioni d’uso proposte, e inserisce il prodotto nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Presupposti e motivazione dell’autorizzazione
La domanda è stata presentata il 14 febbraio 2018 da Imperial College Hammersmith Campus per l’uso del nuovo alimento nelle barrette ai cereali e negli smoothie di frutta destinati alla popolazione in generale. In sede di valutazione, la Commissione ha tenuto conto del parere scientifico EFSA del 25 giugno 2025, nel quale è stata affermata la sicurezza del nuovo alimento. Il testo evidenzia anche che, per garantire la sicurezza, le specifiche devono includere parametri chimici e microbiologici pertinenti, poiché quelli considerati nel parere scientifico non risultavano completamente riflessi nelle specifiche inizialmente proposte.
Tutela dei dati e uso esclusivo temporaneo
Un elemento centrale del regolamento è la tutela dei dati scientifici presentati dal richiedente. La Commissione ha riconosciuto che le analisi comparative tra lotti, inclusa la quantificazione dell’inulina e del propionato, nonché i metodi analitici interni, soddisfano i requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e sono quindi protetti ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Di conseguenza, per cinque anni a decorrere dal 30 giugno 2026, solo Imperial College Hammersmith Campus può immettere sul mercato dell’Unione l’estere inulina-propionato, salvo autorizzazioni successive ottenute senza fare riferimento ai dati tutelati oppure con il consenso del titolare.
Condizioni d’uso e requisiti di etichettatura
L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, come modificato, prevede che l’estere inulina-propionato possa essere utilizzato in due categorie di alimenti e entro limiti massimi specifici: barrette ai cereali fino a 17 g/100 g e smoothie di frutta fino a 3 g/100 ml. È inoltre stabilito che la denominazione da riportare in ეტichetta per i prodotti contenenti il nuovo alimento sia esattamente "estere inulina-propionato". Durante il periodo di tutela dei dati, l’inserimento nell’elenco indica anche che l’autorizzazione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale e identifica il richiedente.
Specifiche del nuovo alimento
Il regolamento inserisce anche una voce di specifiche tecniche dettagliate nella tabella 2 dell’allegato. L’estere inulina-propionato è descritto come ottenuto per sintesi dall’inulina e dall’anidride propionica, con aspetto di polvere bianco-biancastra. Sono definiti limiti compositivi e di purezza, tra cui il tenore di inulina, di acido propionico libero, di propionato esterificato, oltre ai limiti per azoto, grassi e sodio. Sono inoltre fissati parametri chimici per arsenico, cadmio, piombo e mercurio, nonché criteri microbiologici relativi a carica aerobica totale, Listeria spp., E. coli ed enterobatteriacee.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La data di riferimento per l’autorizzazione e per la decorrenza della tutela dei dati è il 30 giugno 2026, mentre la scadenza della tutela dei dati è fissata al 30 giugno 2031.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE
L’estere inulina-propionato è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione ed è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
Per cinque anni a decorrere dal 30 giugno 2026 solo Imperial College Hammersmith Campus è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati scientifici tutelati o con il consenso del titolare. I dati scientifici del fascicolo che soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento senza consenso.
Condizioni d’uso e categorie alimentari
L’uso è autorizzato nelle barrette ai cereali fino a 17 g/100 g e negli smoothie di frutta fino a 3 g/100 ml, secondo quanto riportato nella tabella 1 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Etichettatura e menzione obbligatoria
La denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "estere inulina-propionato". Durante il periodo di tutela dei dati deve essere indicato che l’inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale, con riferimento al richiedente.
Specifiche del nuovo alimento
Nella tabella 2 dell’allegato sono inserite specifiche dettagliate: il nuovo alimento è ottenuto per sintesi dall’inulina e dall’anidride propionica; si presenta come polvere bianco-biancastra; sono fissati limiti di composizione (inulina 65-95 % p/p, acido propionico libero < 1 % p/p, propionato esterificato 5-35 % p/p, estere dopo idrolisi 100-112 % p/p, azoto totale < 0,1 g/100 g, grassi totali < 0,5 g/100 g, sodio < 0,1 % p/p) e limiti per contaminanti chimici e microbiologici.
Parametri chimici e microbiologici
Sono stabiliti limiti per arsenico (< 0,1 mg/kg), cadmio (< 0,01 mg/kg), piombo (< 0,05 mg/kg) e mercurio (< 0,05 mg/kg). Sono inoltre previsti requisiti microbiologici su carica aerobica totale (< 1 000 CFU/g), Listeria spp. (ND/25 g), E. coli (< 10 CFU/g) ed enterobatteriacee (< 10 CFU/g).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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