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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1317

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1317 della Commissione, del 8 giugno 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione

Normativa europea32026R1317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco europeo dei vettori aerei soggetti a divieto o a restrizioni operative nell’Unione, alla luce delle informazioni raccolte da Commissione, Agenzia, Stati membri e autorità di paesi terzi. La principale novità è l’inserimento di AIR EXPRESS ALGERIA nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006, con conseguente divieto operativo nell’Unione. Per contro, il regolamento conferma la cancellazione di tutti i vettori certificati in Kirghizistan dall’allegato A, dopo la valutazione dei progressi nel rafforzamento della supervisione nazionale, mentre mantiene invariata la situazione di altri paesi, tra cui Angola, Armenia e Libia, per i quali non emergono motivi sufficienti di modifica. Sono anche aggiornati gli elenchi degli allegati A e B, inclusi i vettori già soggetti a restrizioni operative per Iran Air e Air Koryo.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative, con inserimento di AIR EXPRESS ALGERIA nell’allegato A e aggiornamento delle liste e delle eccezioni negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’Unione europea, con effetto diretto e immediato, a tutti gli Stati membri e riguarda i vettori aerei inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, cioè i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione o a restrizioni operative limitate a specifici aeromobili. Incide inoltre, in via funzionale, sulle autorità nazionali competenti, sulla Commissione, sull’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e sui vettori aerei interessati dai procedimenti di valutazione e consultazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005. Restano rilevanti le regole sulle eccezioni per i wet-lease da vettore non vietato, purché siano rispettati gli standard di sicurezza applicabili.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1317 modifica il regolamento (CE) n. 474/2006, che istituisce l’elenco unionale dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e recepisce gli esiti di consultazioni, valutazioni tecniche, ispezioni di rampa, audit ICAO e audizioni davanti al comitato per la sicurezza aerea dell’UE.

Quadro normativo e finalità

La Commissione richiama i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 2111/2005 per l’aggiornamento periodico della lista UE dei vettori aerei, sulla base delle informazioni trasmesse da Stati membri, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il regolamento ribadisce che le decisioni in materia devono essere adottate rapidamente per ragioni di sicurezza e che l’aggiornamento dell’elenco deve essere immediatamente applicabile.

Ambito della revisione dell’elenco

L’atto riguarda i vettori aerei certificati in diversi paesi terzi oggetto di monitoraggio UE, in particolare Algeria, Angola, Armenia, Kirghizistan e Libia, nonché il mantenimento o la revisione delle restrizioni già applicate ad altri vettori elencati negli allegati A e B. Le valutazioni si fondano sui criteri comuni del regolamento (CE) n. 2111/2005 e considerano sia la capacità di supervisione delle autorità nazionali sia la conformità effettiva dei vettori agli standard di sicurezza internazionali.

Algeria: inserimento di AIR EXPRESS ALGERIA nell’allegato A

Per l’Algeria, il caso centrale è AIR EXPRESS ALGERIA. L’Agenzia aveva valutato negativamente la domanda di autorizzazione TCO, rilevando, tra l’altro, l’assenza di prove verificabili sul mantenimento di un programma di addestramento dell’equipaggio di condotta e la mancata presentazione di un CAP accettabile. Durante le consultazioni e l’audizione, sia il vettore sia l’autorità algerina (ANAC Algeria) hanno fornito informazioni, ma sono rimaste criticità significative, comprese incertezze sulla risoluzione delle non conformità e sulla reale capacità di supervisione dell’autorità. In applicazione dei criteri comuni, la Commissione conclude che AIR EXPRESS ALGERIA debba essere inserita nell’allegato A.

Angola: mantenimento della situazione vigente

Per l’Angola, il regolamento conferma che, pur esistendo alcuni progressi nella supervisione e nella gestione di TAAG Angola Airlines, non vi sono motivi sufficienti per modificare l’elenco. La Commissione evidenzia ancora limiti nella capacità di supervisione di ANAC Angola, nelle prove di efficacia delle azioni correttive e nei risultati degli audit dell’Agenzia, che hanno individuato ulteriori non conformità. Gli Stati membri devono continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa dei vettori angolani.

Armenia: nessuna modifica dell’allegato A

Per l’Armenia, la Commissione riconosce progressi nel rafforzamento del quadro di supervisione del CAC e nell’adozione di legislazione secondaria e misure organizzative, ma rileva che permangono carenze sistemiche significative in settori chiave quali operazioni di volo, qualificazione degli ispettori, analisi delle cause profonde e attuazione delle azioni correttive. Anche in questo caso non si procede a modifiche dell’elenco, pur mantenendo il monitoraggio e la priorità delle ispezioni di rampa.

Kirghizistan: cancellazione dall’allegato A

Il regolamento dedica ampio spazio al Kirghizistan, dove la SCAA ha compiuto progressi sostanziali nella riforma del sistema di supervisione, nell’attuazione del codice aereo riveduto, nella ricertificazione dei vettori e nel rafforzamento delle strutture interne e delle competenze ispettive. La visita di valutazione in loco dell’Unione del marzo 2026 e l’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell’UE mostrano un sistema in miglioramento, pur con alcune aree da consolidare. La Commissione ritiene quindi giustificata la cancellazione di tutti i vettori certificati in Kirghizistan dall’allegato A.

Libia: mantenimento del divieto

Per la Libia, la Commissione conclude che le informazioni ricevute dalla LYCAA non dimostrano ancora la piena rimozione delle carenze che avevano giustificato il divieto operativo nel 2014. Restano dubbi sulla sorveglianza svolta tra il 2023 e il 2025, sul livello di segnalazione degli eventi, sulle competenze del personale e sulla supervisione dell’aeronavigabilità. Non essendovi elementi sufficienti per una revisione, la posizione degli operatori libici resta invariata.

Aggiornamento degli allegati A e B

L’allegato A, sostituito integralmente, contiene l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, con l’inserimento di AIR EXPRESS ALGERIA e il mantenimento dei vettori e degli operatori nazionali già presenti per vari Stati terzi. L’allegato B, parimenti sostituito, conferma le restrizioni operative per Iran Air e Air Koryo, precisando i tipi di aeromobili interessati: per Iran Air i Fokker F100 e Boeing B747; per Air Koryo l’intera flotta salvo due aeromobili TU-204 identificati come P-632 e P-633.

Eccezioni e wet-lease

Il regolamento ribadisce nelle note agli allegati che i vettori elencati possono essere autorizzati a esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettati tutti gli standard di sicurezza pertinenti.

Entrata in vigore e applicazione

L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per gli operatori aerei interessati, ciò comporta un impatto immediato sulla possibilità di operare nell’Unione o di continuare a operare solo entro le eccezioni previste dagli allegati.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (CE) n. 474/2006

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato A e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti rispettivamente negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1317.

Inserimento di AIR EXPRESS ALGERIA nell’allegato A

Sulla base della valutazione TCO negativa dell’Agenzia e delle consultazioni svolte con la Commissione e l’autorità algerina, AIR EXPRESS ALGERIA viene inserita nell’allegato A tra i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione.

Conferma del mantenimento per Angola, Armenia e Libia

Per i vettori certificati in Angola, Armenia e Libia la Commissione conclude che, per il momento, non vi sono motivi sufficienti per modificare l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo; gli Stati membri sono invitati a mantenere prioritarie le ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Cancellazione dei vettori certificati in Kirghizistan dall’allegato A

Il regolamento riconosce progressi sostanziali del sistema kirghiso di supervisione dell’aviazione civile e dispone la cancellazione di tutti i vettori certificati in Kirghizistan dall’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

Aggiornamento delle restrizioni operative dell’allegato B

L’allegato B è aggiornato confermando le restrizioni già vigenti per Iran Air e Air Koryo, con indicazione dei tipi di aeromobile soggetti a restrizione e delle relative eccezioni di flotta.

Applicazione immediata ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, in base al considerando 94, le decisioni adottate nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco si applicano immediatamente dopo l’adozione.

Come è indicizzato

Materieaviazionesicurezza dei trasportimercato internocooperazione amministrativarelazioni con paesi terzi

Testo integrale

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