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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1220

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1220 della Commissione, del 9 giugno 2026, che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame

Normativa europea32026R1220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sull’importazione di determinate partite avicole provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, rimuovendo la sospensione introdotta in precedenza per le carni fresche di pollame e adeguando le condizioni applicabili ai prodotti a base di carne ottenuti da pollame. La modifica deriva dalla valutazione favorevole della Commissione sulle misure sanitarie adottate dalla Bosnia-Erzegovina dopo il focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del 25 febbraio 2026. L’atto interviene esclusivamente sugli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Modifica degli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le condizioni di ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite destinate all’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché ai prodotti a base di carne ottenuti da pollame, nell’ambito del sistema di elenchi sanitari previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692. L’intervento riguarda specificamente le voci relative alla Bosnia-Erzegovina negli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per la Bosnia-Erzegovina

Il regolamento interviene sulla disciplina veterinaria dell’Unione relativa all’ingresso di partite di origine animale, aggiornando gli elenchi dei paesi terzi autorizzati alla luce dell’evoluzione della situazione sanitaria in Bosnia-Erzegovina. La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, nonché il sistema di liste stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2016/429 consente l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori solo se tali paesi o territori sono inseriti negli elenchi previsti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie che tali partite devono rispettare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi nei suoi allegati da I a XXII. In particolare, gli allegati XIV e XV disciplinano, rispettivamente, le carni fresche di pollame e selvaggina da penna e i prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna.

Fatti che hanno determinato l’intervento

Il provvedimento trae origine dal focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermato il 25 febbraio 2026 nel comune di Petrovo, nella Republika Srpska in Bosnia-Erzegovina. In seguito a tale evento, il regolamento di esecuzione (UE) 2026/520 aveva sospeso l’ingresso nell’Unione delle carni fresche di pollame provenienti da quel paese e aveva inoltre subordinato l’ingresso dei prodotti a base di carne ottenuti da pollame al trattamento di riduzione dei rischi "D".

Valutazione della Commissione

La Bosnia-Erzegovina ha trasmesso alla Commissione, il 6 aprile 2026, informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate per contenere la malattia. Tra queste figurano:

  • una politica di abbattimento totale per controllare e limitare la diffusione dell’infezione;
  • operazioni di pulizia e disinfezione negli stabilimenti colpiti;
  • un programma di sorveglianza per dimostrare l’assenza di infezione nelle popolazioni a rischio.

Sulla base di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto che la situazione sanitaria che aveva giustificato la sospensione non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione.

Modifiche agli allegati XIV e XV

L’atto dispone la modifica degli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Allegato XIV, parte 1, sezione B

La voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita per consentire nuovamente l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame. La tabella aggiornata riporta la sigla BA, la denominazione Bosnia-Erzegovina, la zona BA-0, la categoria POU e le indicazioni temporali 25.2.2026 e 30.6.2026.

Allegato XV, parte 1, sezione A

La voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame. Il regolamento precisa che l’ingresso nell’Unione è subordinato all’assegnazione di un trattamento generico "A" nella colonna 10. Nella voce aggiornata compaiono anche varie indicazioni di "Non autorizzato" per altre categorie contemplate dalla tabella.

Entrata in vigore e carattere obbligatorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle liste di paesi autorizzati

Gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per aggiornare le voci relative alla Bosnia-Erzegovina, che rientrano negli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specifiche partite di origine animale.

Carni fresche di pollame: ripristino dell’autorizzazione

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce Bosnia-Erzegovina è sostituita con una voce che consente nuovamente l’ingresso nell’Unione delle partite di carni fresche di pollame, con riferimento alla zona BA-0 e alla specie/categoria POU. Nella tabella è indicata la data 25.2.2026 e il termine 30.6.2026.

Prodotti a base di carne di pollame: condizione di trattamento generico

Nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce Bosnia-Erzegovina è sostituita per stabilire che l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame è subordinato al trattamento generico "A" nella colonna 10; la nuova voce riporta inoltre numerose indicazioni "Non autorizzato" per altre categorie e i riferimenti MPNT/MPST.

Base sanitaria della modifica

La Commissione fonda la modifica sulle informazioni aggiornate trasmesse dalla Bosnia-Erzegovina il 6 aprile 2026, che descrivono l’abbattimento totale, le successive operazioni di pulizia e disinfezione e il programma di sorveglianza volti a dimostrare l’assenza di infezione nelle popolazioni a rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinari alle frontieresicurezza alimentare

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