Cassazione Civile, Ordinanza n. 11941/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta alla riliquidazione della pensione già percepita, chiedendo l'inclusione di tutte le voci retributive previste nell'assicurazione generale obbligatoria. I giudici di merito avevano accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla riliquidazione e limitando gli arretrati ai cinque anni anteriori alla domanda amministrativa. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 4, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., sostenendo che dovesse applicarsi il termine decadenziale triennale alle domande di ricalcolo o adeguamento della prestazione pensionistica.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse discostata dall'orientamento consolidato secondo cui, nelle domande di riliquidazione o adeguamento di prestazioni pensionistiche già riconosciute, la decadenza opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47
La norma, come modificata, viene richiamata per l'applicazione del termine decadenziale triennale alle controversie in materia previdenziale; la Corte ne afferma l'operatività secondo l'orientamento consolidato in tema di riliquidazione di prestazioni già riconosciute.
d.l. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, lett. d)
La disposizione è indicata come fonte della modifica dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e del termine decadenziale triennale invocato dall'INPS.
art. 252 disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme alla disciplina della decadenza previdenziale, quale parametro per valutare l'applicabilità della modifica normativa nel caso concreto.
d.l. n. 103 del 1991, art. 6
La Corte lo cita per chiarire la natura sostanziale del termine di decadenza previdenziale e per affermare che esso estingue il diritto ai ratei pregressi e rende inammissibile la relativa domanda giudiziale.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto la riliquidazione o l'adeguamento di una pensione già riconosciuta, la decadenza previdenziale non travolge l'intero diritto alla prestazione, ma incide soltanto sulle differenze relative ai ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- Il termine di decadenza in materia previdenziale ha natura sostanziale: decorso inutilmente, determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della domanda giudiziale limitatamente a tali ratei.
- In sede di legittimità, la sentenza di merito che si discosti da un orientamento consolidato sulla portata della decadenza previdenziale va cassata con rinvio quando siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
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