Cassazione Penale, Ordinanza n. 00733/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la responsabilità per una violazione del codice della strada. Nel testo, la Corte di cassazione rileva che i motivi di ricorso erano del tutto generici e aspecifici, oltre a risultare riferiti a una decisione e a una fattispecie criminosa diverse da quelle oggetto del giudizio, poiché richiamavano una sentenza della Corte di appello di Campobasso relativa al reato di associazione per delinquere. La censura mirava, quindi, a contestare la motivazione della sentenza impugnata, ma in modo non pertinente e privo di reale confronto con le ragioni della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione appropriata, fondata su acquisizioni probatorie significative e immune da vizi logico-giuridici. Ha inoltre osservato che i motivi erano manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché generici, aspecifici e riferiti a un diverso procedimento e a un diverso reato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità confermata in appello, senza ulteriore approfondimento nel merito da parte della Cassazione
art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
i motivi di ricorso sono stati ritenuti manifestamente inammissibili perché generici, aspecifici e non pertinenti rispetto alla decisione impugnata
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano in modo specifico con la sentenza impugnata e risultano generici o aspecifici.
- La deduzione di censure riferite a un diverso procedimento o a una diversa fattispecie incriminatrice non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, basata su acquisizioni probatorie significative e priva di vizi logico-giuridici, la Cassazione non può accogliere censure meramente assertive o inconferenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00687/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00688/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00689/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00690/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00691/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00692/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →