Cassazione Penale, Sentenza n. 8340/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per il reato di cui all'art. 496 c.p. (false generalità), contestando: a) la valutazione delle prove e la motivazione (sostenendo che la dichiarazione di un anno di nascita diverso era frutto di confusione, omofonia dei cognomi, o difficoltà di pronuncia dovuta a mancanza di denti); b) la mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) o comunque la mancata conversione della pena in misura sostitutiva (lavori di pubblica utilità) per equivalenza/prevalenza delle attenuanti; c) per Lo Nardo, inoltre, la corte d'appello non ha pronunciato sulla richiesta di sostituzione della pena ex art. 20‑bis c.p. formulata in appello.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi eccetto il secondo motivo proposto nell'interesse di Vincenzo Lo Nardo. Quanto ai ricorrenti Bisiccé Giovanni e Giuseppe, i motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato che la valutazione di merito era logica e supportata dagli atti (nessuna confusione rilevabile al controllo; rilevanza dei precedenti ai fini del trattamento sanzionatorio; esclusione della particolare tenuità). Per Lo Nardo la Corte ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia circa la richiesta di sostituzione della pena ex art. 20‑bis c.p., rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo perché si pronunci su tale richiesta; per il resto il ricorso di Lo Nardo è stato rigettato. I ricorsi di Giovanni e Giuseppe sono respinti e i medesimi condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
Norma richiamata come fattispecie di reato (false generalità). La corte ha ritenuto sussistente il delitto poiché gli imputati riferirono dati anagrafici falsi durante il controllo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha considerato tali censure e le ha, in prevalenza, ritenute attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
art. 131‑bis cod. pen.
I ricorrenti invocavano l'esclusione della punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che il ridotto grado di offensività non fosse sufficiente, soprattutto alla luce dei precedenti degli imputati, per applicare l'istituto.
art. 20‑bis cod. pen.
Norma che consente la sostituzione della pena con una misura alternativa; la Corte d'appello non ha pronunciato sulla richiesta formulata da Lo Nardo e la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a tale omissione, rinviando per nuova decisione.
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito quando le censure riguardano la valutazione dei fatti: vanno indicate carenze logico‑giuridiche specifiche per ottenere accoglimento
- Se la sentenza d'appello integra e richiama la motivazione del primo grado, le due decisioni formano un corpo argomentativo unitario e la legittimità della valutazione probatoria risulta rafforzata
- La mancata pronuncia su una specifica richiesta difensiva (es. sostituzione della pena ex art. 20‑bis) è vizio che può determinare l'annullamento limitato e il rinvio per nuova decisione
- L'applicazione dell'istituto della particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede valutazione del grado di offensività e del profilo personale (precedenti): la sola modesta offensività non è automatica esimente se sussistono precedenti rilevanti
- Contestazioni fondate su ipotesi alternative di confusione (omofonia dei cognomi, difficoltà di pronuncia) devono essere supportate da elementi concreti nell'istruttoria per prevalere sul giudizio di merito
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