Cassazione Penale, Sentenza n. 4975/2022 del 11/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/02/2021 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ferrara per presunto ne bis in idem. Il PG contestava l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p. e la motivazione contraddittoria dei giudici d'appello, rilevando che la sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) non conteneva riferimenti specifici all'attività di gestione del lotto clandestino; inoltre sosteneva che i profili probatori posti a fondamento della precedente condanna non erano identici a quelli valorizzati dal Tribunale nel giudizio di primo grado (in particolare il materiale sequestrato nel novembre 2009 e il file Excel con riferimenti a scommesse). Il PG chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno ricostruito i princìpi applicabili al ne bis in idem, richiamando la giurisprudenza costituzionale e europea: la preclusione opera sulla base dell'identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona) e non in base alla sola corrispondenza delle norme incriminatrici. Nel caso concreto la condotta di gestione abusiva di giochi e scommesse è risultata distinta, quanto a evento e bene giuridico tutelato, dalla partecipazione all'associazione mafiosa; inoltre la sentenza di condanna irrevocabile per associazione non conteneva riferimenti specifici al lotto clandestino, mentre il Tribunale aveva valorizzato elementi probatori autonomi (sequestri e materiale informatico). Perciò la Corte ha annullato con rinvio ad altra sezione la sentenza impugnata consentendo la prosecuzione del processo per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse.
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
Disciplina la preclusione del ne bis in idem; interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale e CEDU come operante solo quando vi sia identità storico-naturalistica del fatto giudicato e del fatto nuovo.
art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.
Motivazione del ricorso per cassazione invocata dal PG: vizio di violazione di legge per errata applicazione delle norme.
art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.
Motivazione del ricorso per cassazione invocata dal PG: vizio per motivazione contraddittoria od illogica.
art. 416 bis c.p.
Fattispecie di associazione mafiosa; la sentenza definitiva di condanna per tale reato non conteneva riferimenti specifici all'attività di gestione del lotto clandestino nel caso esaminato.
artt. 4 e 5 L. 401/1989
Norme che sanzionano l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse; considerate fattispecie autonome con proprio evento tipico e bene giuridico tutelato.
art. 81 c.p.
Norma sulla continuazione di reati; utile per valutare rapporti tra reati ma non decisiva se manca identità storico-naturalistica del fatto.
art. 15 e art. 84 c.p.
Riferimenti alla specialità e ai rapporti tra norme incriminatrici; la Corte ha ricordato che la verifica del ne bis in idem non può limitarsi alla sola dimensione giuridica della fattispecie.
Protocollo n. 7, art. 4 CEDU
Principio europeo del divieto di doppio processo/condanna (ne bis in idem); la giurisprudenza CEDU impone valutazione secondo il criterio dell'idem factum nella sua dimensione naturalistica.
Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016
Chiarisce che per l'applicazione del divieto di ne bis in idem è necessario confrontare il fatto storico-naturalistico della sentenza definitiva con quello del nuovo procedimento, indipendentemente da un eventuale concorso formale delle norme incriminatrici.
Sezioni Unite, sent. n. 34655/2005 (Donati)
Affermata la nozione di identità del fatto in senso storico-naturalistico con riferimento a condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona.
Massime di principio
- Per invocare il ne bis in idem occorre dimostrare la corrispondenza storico-naturalistica del fatto: non basta che le norme incriminatrici siano diverse o sovrapponibili formalmente.
- La verifica comparativa deve prendere in esame condotta, evento, nesso causale e le circostanze di tempo, luogo e persona; se uno di questi elementi differisce in modo rilevante, il divieto non opera.
- Una precedente condanna per reato associativo non esclude automaticamente un nuovo giudizio per reati "scopo" (es. gestione di giochi o scommesse) se le condotte contestate sono specifiche, autonome e documentate da elementi probatori distinti.
- La motivazione del giudice che dichiara il ne bis in idem deve indicare con precisione gli elementi del giudicato e dimostrare l'identità dei fatti; argomentazioni generiche possono essere annullate in sede di legittimità.
- Ai fini della tutela convenzionale (CEDU) e costituzionale, prevale il criterio naturalistico dell'idem factum rispetto alla sola coincidenza delle qualificazioni giuridiche.
- In fase di imputazione e giudizio di merito è prudente descrivere e documentare con chiarezza le circostanze fattuali specifiche a fondamento di ciascun capo di imputazione per evitare contestazioni di doppio processo.
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