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Sentenza

Sentenza n. 9402/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento ​- del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 31673 del 23 settembre 2025 (notificato alla ricorrente a mezzo nota prot. 79361 del 26 settembre 2025), con cui è stata conclusa l’istruttoria I864 – «Prezzo del biocarburante per autotrazione»; - ove occorrer possa, del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 12 novembre 2025 (notificato alla ricorrente a mezzo nota prot. 96547 del 19 novembre 2025), con cui l’Autorità ha deliberato di rettificare il provvedimento conclusivo dell’istruttoria I864 – «Prezzo del biocarburante per autotrazione», nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto​;

Giustizia amministrativa202514608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’AGCM che ha accertato la partecipazione a un’intesa anticoncorrenziale sul prezzo della componente bio dei carburanti, vietato la reiterazione della condotta e irrogato una sanzione pecuniaria, successivamente rettificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa sanzionata)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento conclusivo dell’istruttoria AGCM I864, deducendo: l’assenza di elementi esogeni idonei a dimostrare contatti con le concorrenti; l’erroneità o irrilevanza della pubblicazione di dati sulla stampa specializzata; l’illegittimità dell’analisi economica, perché riferita soltanto a segmenti minoritari dei contratti e basata su dati non rappresentativi; l’erroneità dell’impiego della moda statistica e degli altri indici utilizzati per dimostrare il parallelismo dei prezzi; la mancata considerazione delle differenze tra il costo interno di miscelazione e la componente bio addebitata ai clienti; la mancata verifica degli effetti dell’intesa sul prezzo finale; l’omesso esame dello scenario controfattuale relativo al 2019; l’erronea qualificazione della condotta come pratica concordata anziché come mera price leadership; infine, l’eccessiva entità della sanzione, con riguardo alla gravità, alla base di calcolo, alla durata della partecipazione e alla mancata applicazione di attenuanti. L’AGCM ha sostenuto la legittimità dell’accertamento, fondato sul convergente parallelismo dei prezzi, sui contatti diretti e indiretti tra le imprese, sulle comunicazioni interne e sulle pubblicazioni della rivista specializzata, nonché la correttezza della sanzione.

La decisione

Il TAR ha respinto le cinque censure dirette a negare la sussistenza dell’intesa. Ha ritenuto provata la pratica concordata di fissazione di una componente del prezzo, qualificandola come intesa restrittiva per oggetto ai sensi dell’art. 101 TFUE. La prova è stata correttamente desunta, in assenza di una prova diretta dell’accordo, dal convergente insieme di elementi endogeni ed esogeni: allineamento dei valori modali, medi e mediani; incremento coordinato dei prezzi; elevata convergenza con il prezzo praticato dall’impresa leader; comunicazioni tra concorrenti; conoscenza anticipata dei prezzi futuri; pubblicazioni sulla stampa specializzata utilizzate per monitorare il rispetto dell’intesa e accreditarne presso i clienti la natura esogena. È stata ritenuta irrilevante la mancata analisi del prezzo finale e dello scenario controfattuale, poiché per un’intesa vietata per oggetto è sufficiente la prova della condotta idonea a porre in pericolo la concorrenza, senza necessità di dimostrarne gli effetti concreti o confrontarla con uno scenario alternativo. Il giudice ha inoltre ritenuto legittimo utilizzare i contratti nei quali la componente bio era esplicitamente indicata e inferire l’estensione della condotta anche agli altri contratti, senza confondere il costo di miscelazione con la componente bio complessiva. Ha escluso la qualificazione come mera price leadership, poiché erano provati contatti diretti e indiretti tra le imprese. Ha confermato la gravità dell’infrazione, la base di calcolo e il coefficiente del 15%, nonché il diniego delle attenuanti. Ha invece accolto parzialmente il ricorso quanto alla durata della partecipazione dell’impresa: l’AGCM non aveva motivato adeguatamente la permanenza dell’impresa nell’intesa nei primi due trimestri del 2023. La durata è stata quindi ridotta da tre anni e mezzo a tre anni e la sanzione rideterminata in € 78.087.478,95. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 101 TFUE

    Vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza. La fissazione concordata anche di una sola componente rilevante del prezzo integra un’intesa restrittiva per oggetto, senza necessità di provare gli effetti concreti sul mercato.

  • art. 2-quater d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla l. 11 marzo 2006, n. 81

    Impone agli operatori che immettono in consumo carburanti derivanti dal petrolio obblighi minimi di immissione di biocarburanti, rilevanti per la struttura della componente bio del prezzo.

  • d.m. 16 marzo 2023, n. 107

    Richiamato per l’evoluzione degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti.

  • art. 134, comma 1, lett. c) c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione di merito, di rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria.

  • art. 14 l. 10 ottobre 1990, n. 287

    L’obbligo di rispondere alle richieste informative dell’AGCM non costituisce, di per sé, collaborazione meritevole di attenuazione, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e sanzionabile in caso di violazione.

Massime di principio

  • La fissazione concordata di una componente rilevante del prezzo, anche quando non riguarda il prezzo finale complessivo, costituisce un’intesa restrittiva per oggetto ai sensi dell’art. 101 TFUE, poiché sterilizza una delle leve sulle quali dovrebbe svolgersi la concorrenza e riduce il potere contrattuale degli acquirenti.
  • Per provare una pratica concordata anticoncorrenziale segreta l’autorità può utilizzare un insieme convergente di elementi diretti e indiretti, inclusi documenti provenienti da altre imprese partecipanti, comunicazioni interne, conoscenza anticipata dei prezzi futuri, parallelismo statistico e pubblicazioni destinate a rendere verificabile il comportamento dei concorrenti.
  • Nel caso di un’intesa vietata per oggetto, l’autorità deve dimostrare la condotta concordata idonea a ledere la concorrenza, ma non è tenuta a provare gli effetti concreti dell’intesa sui prezzi o sui consumatori, né a svolgere un’analisi dello scenario controfattuale.
  • La pubblicazione generalizzata di prezzi o componenti di prezzo in un mercato oligopolistico non è necessariamente pro-concorrenziale: può costituire un meccanismo indiretto di monitoraggio e stabilizzazione di un’intesa, quando risulti priva di utilità per i clienti e funzionale a verificare il rispetto delle condotte concordate.
  • La partecipazione a un’intesa non può essere dimostrata soltanto dal parallelismo dei comportamenti, ma il parallelismo, se accompagnato da contatti diretti o indiretti e da elementi che evidenziano la conoscenza dei prezzi futuri dei concorrenti, può fondare l’accertamento della pratica concordata e distinguere la condotta dalla mera price leadership.
  • Nella determinazione di una sanzione antitrust, la durata della partecipazione deve essere provata per ciascun periodo contestato; ove manchino elementi idonei a dimostrare la permanenza dell’impresa nell’intesa per una determinata fase, il giudice può ridurre la durata e rideterminare direttamente l’importo della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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