Sentenza n. 47/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda risarcitoria relativa all’illegittima revoca dell’assegnazione a un’articolazione operativa della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente aveva chiesto in primo grado il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla revoca della sua assegnazione a una articolazione operativa, disposta nel 2010 dopo un’indagine penale relativa alla compatibilità tra la frequenza di esami universitari e lo svolgimento di missioni operative. L’indagine si era conclusa con l’archiviazione. Il TAR aveva precedentemente annullato i provvedimenti di revoca per difetto di motivazione e erroneità dei presupposti, rilevando anche l’omessa considerazione della rinuncia ai permessi per studio e della prassi amministrativa relativa ad altri dipendenti. Nel giudizio risarcitorio il TAR aveva escluso il nesso causale, anche perché il dipendente non aveva proposto ottemperanza per ottenere la riassegnazione. Con l’appello, l’interessato ha contestato tale statuizione, sostenendo che l’annullamento dei provvedimenti illegittimi aveva fatto rivivere automaticamente la precedente assegnazione e che l’amministrazione, rimasta inerte dopo il giudicato, era tenuta a corrispondere le indennità connesse all’incarico. Sono state inoltre richieste somme per la perdita di chance di promozione a primo dirigente e per danni non patrimoniali, compreso il danno biologico ed esistenziale.
La decisione
Il CGARS ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza del TAR. Quanto all’an debeatur, ha ritenuto sussistenti il danno ingiusto, il nesso causale e la colpevolezza dell’amministrazione. L’annullamento della revoca dell’assegnazione aveva determinato automaticamente la reviviscenza della precedente assegnazione, rendendo il giudicato autoesecutivo e non subordinato alla proposizione di un’azione di ottemperanza. Se il Ministero avesse voluto nuovamente allontanare il dipendente, avrebbe dovuto adottare un nuovo provvedimento, efficace soltanto ex nunc; non avendolo fatto, l’amministrazione doveva risarcire il pregiudizio maturato nel frattempo. È stata riconosciuta integralmente la perdita del trattamento economico aggiuntivo spettante per l’incarico, pari a € 552,65 mensili per 115 mesi, dal 14 maggio 2010 al 23 dicembre 2019, per complessivi € 63.554,75, oltre rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI e interessi legali sulla somma rivalutata, nonché interessi sul complessivo importo dalla pubblicazione della sentenza al pagamento. È stata invece respinta la domanda relativa alla perdita di chance di promozione a primo dirigente, non essendo provato che l’assegnazione avrebbe condotto alla promozione, dipendente da una pluralità di parametri, anche discrezionali, nell’ambito di una promozione a ruolo chiuso. Sono state altresì rigettate le pretese per danno biologico ed esistenziale: la relativa documentazione era stata depositata tardivamente nel giudizio di primo grado, in violazione del termine di quaranta giorni liberi previsto per i documenti dall’art. 73, comma 1, c.p.a., e non poteva essere utilizzata né riprodotta in appello. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in € 8.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la possibile configurazione di un danno erariale.
Norme richiamate
artt. 30, 32 e 112 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della domanda risarcitoria e della tutela richiesta in relazione agli effetti della sentenza di annullamento.
art. 2043 c.c.
Il requisito della colpevolezza dell’amministrazione è stato ritenuto sussistente, poiché l’autoesecutività del giudicato di annullamento rendeva evidente l’obbligo di ripristinare la posizione del dipendente.
art. 88, comma 2, lettera f), c.p.a.
Il contenuto dispositivo della sentenza amministrativa deve essere effettivo e non può essere degradato a mera formula di stile; nel caso concreto, il giudicato di annullamento era idoneo a produrre direttamente il ripristino della situazione precedente.
art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini per il deposito di documenti, memorie e repliche sono perentori; i documenti depositati tardivamente non possono essere utilizzati ai fini della decisione, salvo il ricorso eccezionale all’art. 54, comma 1, c.p.a.
art. 54, comma 1, c.p.a.
Il deposito tardivo di atti può essere ammesso solo eccezionalmente, in caso di estrema difficoltà di produzione tempestiva e previa specifica autorizzazione del giudice.
art. 4, comma 4, d.l. n. 345/1991, convertito dalla l. n. 410/1991
Prevede il trattamento economico aggiuntivo spettante agli appartenenti all’articolazione operativa; la relativa indennità è stata riconosciuta come voce di danno patrimoniale risarcibile.
art. 1, comma 3, l. n. 20/1994
È stato richiamato quale fondamento della trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti in presenza della possibile configurazione di un danno erariale.
art. 52 d.lgs. n. 174/2016
È stato richiamato, unitamente all’art. 1, comma 3, l. n. 20/1994, per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo di revoca o trasferimento viene annullato e l’annullamento comporta la reviviscenza della precedente situazione giuridica, il giudicato può essere autoesecutivo e produrre direttamente il ripristino della posizione sostanziale, senza necessità di una preventiva azione di ottemperanza.
- Se l’amministrazione intende nuovamente esercitare il potere dopo l’annullamento di un provvedimento, deve adottare un nuovo atto conforme ai rilievi del giudicato; tale nuovo atto produce effetti ex nunc e non può retroagire per escludere il danno maturato nel periodo intermedio.
- La mancata proposizione dell’azione di ottemperanza non esclude il nesso causale tra l’inerzia dell’amministrazione e il danno risarcibile quando il giudicato di annullamento sia già idoneo, di per sé, a ripristinare la posizione giuridica del destinatario.
- La perdita di chance di una promozione non è risarcibile quando il conseguimento dell’avanzamento dipenda da una pluralità di parametri, anche discrezionali, e non sia dimostrata una concreta e apprezzabile probabilità di esito favorevole.
- I termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di documenti, memorie e repliche sono perentori; i documenti prodotti tardivamente non possono essere utilizzati per la decisione, salvo l’eccezionale autorizzazione prevista dall’art. 54, comma 1, c.p.a.
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