Cassazione Penale, Sentenza n. 690/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per lesioni (artt. 110, 582, 585 c.p.). Le censure principali erano: 1) vizio di motivazione e inadeguata valutazione delle prove per avere posto fondamento sulle dichiarazioni della persona offesa (Bucci) e della sua compagna, nonché sul certificato medico, senza verificare adeguatamente coerenza, costanza e presenza di riscontri esterni; 2) omissione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti e vizio nella dosimetria della pena; 3) mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. De Filippis aggiungeva la richiesta di distinzione delle posizioni dei due imputati per una diversa quantificazione della pena e sottolineava presunte contraddizioni nelle deposizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per profili di genericità delle censure. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito della corte territoriale: la testimonianza della persona offesa, valutata positivamente quanto a credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, poteva da sola fondare la condanna dopo adeguata motivazione; la corte d'appello aveva indicato i riscontri (deposizione della testimone oculare Di Risio e certificato medico) e spiegato perché altre testimonianze fossero inattendibili. La decisione di non riconoscere le attenuanti generiche e di non sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria è stata ritenuta congruamente motivata (gravità del fatto, entità delle lesioni, precedenti dello Spenza). I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese del procedimento e a 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
Norme sostanziali che inquadrano i reati ascritti (concorso di persone, lesioni personali, circostanze aggravanti/attenuanti valutate ai fini della pena)
Codice di procedura penale
art. 192, comma 3 c.p.p.; art. 500 c.p.p.; art. 616 c.p.p.
Art. 192(3) riguarda la valutazione delle prove e l'onere probatorio delle parti; la Corte evidenzia che le regole ordinarie di valutazione previste per i testimoni non si applicano alla persona offesa nella stessa misura se la sua testimonianza è ritenuta credibile. Art. 500 citato per ricostruire contraddizioni processuali. Art. 616 c.p.p. presiede alla condanna per spese in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato
Legge sulla sostituzione della pena
art. 53 e art. 58, L. 24 novembre 1981, n. 689
I criteri per valutare la sostituibilità della pena detentiva con pena pecuniaria richiedono attenzione alla personalità del condannato e alle circostanze del fatto; la Corte ha ritenuto ostativa la personalità negativa e i precedenti dello Spenza
Decreto-legge
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione orale dei ricorsi in Cassazione; qui citata in riferimento alle modalita' di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Cass. sez. un., 19/07/2012, n. 41461 e altri precedenti citati
Principio secondo cui la sola dichiarazione della persona offesa può, se sufficientemente valutata e motivata, reggere la condanna; il giudice di merito deve motivare la valutazione della credibilità e, se opportuno, indicare riscontri estrinseci
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa può da sola fondare una condanna se il giudice di merito valuta e motiva la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto; non è sempre obbligatorio produrre riscontri esterni.
- Per contestare la valutazione probatoria in Cassazione occorre dimostrare concretamente illogicità, arbitrarietà o specifiche violazioni di legge della motivazione del giudice di merito; mere rivalutazioni o alternative interpretative sono inammissibili.
- Le deduzioni generiche, non specificamente argomentate rispetto alla motivazione della corte d'appello, non superano il filtro di ammissibilità in Cassazione.
- Il giudizio di prevalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.) è sindacabile in cassazione solo se risultano ragionamenti arbitrari o manifestamente illogici.
- La sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria richiede valutazione della personalità del condannato e dei precedenti; la presenza di precedenti e di un ruolo non marginale nel reato può ostare alla sostituzione.
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