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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33081/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di plurime somme di denaro (G.I.P. 29/04/2021) per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, truffa e falso. Il ricorrente deduceva plurimi vizi: carenza e vizio di motivazione, assenza del fumus dei reati contestati (contestando l'interpretazione delle conversazioni intercettate), e violazione dell'art. 322-ter c.p. in relazione alla qualificazione delle somme come equivalente dei reati e dunque confiscabili

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi non consentiti e per mancanza della specificità richiesta dagli artt. 581 co.1 e 591 co.1 lett. c) cod. proc. pen.; le doglianze erano meramente reiterative e proponevano una lettura alternativa dei fatti (censura di merito non consentita). La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale sull'interpretazione delle intercettazioni (materia di fatto rimessa al giudice del merito) e ha confermato la legittimità del sequestro delle somme ritrovate in casa del Visone, sia perché potenzialmente confiscabili sia per il rischio che la loro disponibilità potesse aggravare le conseguenze dei reati o ostacolare l'accertamento della provenienza illecita. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen. richiamato), per avere proposto il ricorso in modo da determinare l'inammissibilità per colpa

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1

    La Corte ha applicato il requisito di specificità dei motivi di ricorso; ha ritenuto inammissibili le censure generiche o meramente reiterative non consentite ai sensi dell'articolo

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Richiamato come criterio per l'ammissibilità del ricorso: le doglianze devono essere specifiche e non limitarsi a ripetere censure già esaminate dal giudice di merito

  • art. 322-ter c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito della contestazione relativa alla qualificazione delle somme come equivalente dei reati; la Corte non ha ritenuto provata la violazione dedotta e ha confermato la necessità di valutazioni di merito preliminari

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari reali; la Corte ha giudicato il ricorso avverso l'ordinanza resa in sede di riesame non ammissibile per i motivi esposti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria per il ricorrente ritenuto responsabile di aver determinato l'inammissibilità del ricorso per colpa

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione contro valutazioni di merito che propongono una diversa lettura dei fatti o delle prove (ad es. interpretazione alternativa di intercettazioni) sono spesso inammissibili: la Corte non riesamina questioni di fatto che siano state valutate logicamente dal giudice di merito
  • Le censure generiche o meramente ripetitive delle argomentazioni già esaminate dal giudice del merito non soddisfano i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e possono portare all'inammissibilità
  • La contestazione della carenza di motivazione è consentita ma deve essere formulata come specifica violazione di legge e non come semplice dissenso: occorre indicare in che modo la motivazione sia estranea alle norme di legge
  • Le intercettazioni, anche se criptiche, richiedono valutazioni interpretative che sono di competenza del giudice del merito; tali valutazioni sfuggono normalmente al sindacato di legittimità se non emergono travisamenti o illogicità
  • Il sequestro preventivo di somme consistenti trovate occultate e dalla cui provenienza non è resa giustificazione può essere legittimo non solo come misura per eventuale confisca, ma anche per evitare che la disponibilità delle somme agevoli l'aggravamento degli effetti del reato o ostacoli gli accertamenti

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