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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10285/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di un dipendente comunale, assunto con mansioni iniziali di autista e poi inquadrato come collaboratore tecnico. Il lavoratore ha dedotto di essere stato progressivamente demansionato dal 2007, fino a essere adibito a compiti considerati inferiori e dequalificanti, come l’apertura e chiusura degli uffici comunali. Nel frattempo il datore di lavoro gli ha intimato un licenziamento disciplinare nel novembre 2011, fondato su più addebiti (asserite assenze ingiustificate, mancato rispetto dell’orario, ritardi nelle comunicazioni di malattia, svolgimento di faccende personali durante l’orario di lavoro). Il lavoratore ha impugnato il licenziamento con istanza di conciliazione ex art. 410 c.p.c. e poi ha proposto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.; solo successivamente ha introdotto il giudizio ordinario di merito. Il Tribunale ha riconosciuto il demansionamento ma ha dichiarato inammissibile la domanda relativa all’illegittimità del licenziamento per decadenza; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che il ricorso cautelare non fosse idoneo a conservare gli effetti dell’impugnazione del licenziamento. In cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione della disciplina sulla decadenza da impugnazione del licenziamento, sostenendo che il ricorso ex art. 700 c.p.c. dovesse valere anche per stabilizzare l’impugnazione stragiudiziale dopo il rifiuto della conciliazione; (2) violazione dei principi convenzionali di accesso alla tutela giurisdizionale, assumendo che l’azione fosse tempestiva e che il ricorso cautelare dovesse essere considerato sufficiente; (3) omessa pronuncia/motivazione sulla censura relativa al riconoscimento dell’intervenuta ammissione del diritto di impugnare; (4) violazione delle regole sulle prove e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento del danno biologico conseguente al demansionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo e ha dichiarato inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la questione applicando i principi affermati dalla Corte di cassazione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 212 del 2020 e dell’evoluzione normativa e sistematica dei procedimenti cautelari, il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. sia idoneo a conservare gli effetti dell’impugnazione del licenziamento nelle fattispecie in cui la legge richiede il deposito di un "ricorso" entro il termine di decadenza successivo al rifiuto della conciliazione; ha quindi escluso la correttezza dell’impostazione della Corte territoriale, che aveva riservato tale idoneità al solo ricorso ordinario.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, L. n. 604/1966

    termine decadenziale di duecentosettanta giorni

    la disciplina della decadenza per l’impugnazione del licenziamento si applica anche ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della L. n. 183/2010, nei limiti indicati dalla norma e dalla successiva lettura costituzionalmente orientata.

  • art. 6, comma 2, L. n. 604/1966

    l’impugnazione del licenziamento è inefficace se non è seguita, entro il termine successivo, dal deposito del ricorso giudiziario, dalla comunicazione della richiesta di conciliazione o arbitrato; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 212/2020, nel novero degli atti idonei rientra anche il ricorso cautelare anteriore alla causa ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.

  • art. 32, L. n. 183/2010

    la disciplina introdotta dalla norma è richiamata come estensibile ai licenziamenti anteriori alla sua entrata in vigore; la Corte di cassazione ne valorizza la lettura compatibile con l’addizione operata dalla Corte costituzionale in tema di ricorso cautelare.

  • art. 410 c.p.c.

    l’istanza di conciliazione stragiudiziale è considerata uno dei possibili strumenti idonei a mantenere efficaci gli effetti dell’impugnazione del licenziamento entro il termine previsto dalla legge, ma nel caso concreto il rifiuto del datore ha imposto di verificare l’ulteriore termine per l’azione giudiziale.

  • art. 700 c.p.c.

    il ricorso cautelare anteriore alla causa può assumere, nelle fattispecie considerate, funzione idonea a conservare l’efficacia dell’impugnazione del licenziamento; non è corretto escluderne in radice la rilevanza solo perché non è ricorso ordinario.

  • artt. 669-bis e 669-ter c.p.c.

    richiamati dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione come norme che, insieme all’art. 700 c.p.c., definiscono il ricorso cautelare anteriore alla causa rilevante ai fini conservativi dell’impugnazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato nel ricorso per l’interpretazione della disciplina della decadenza e della nozione di "ricorso", ma non è autonomamente decisivo nella soluzione data dalla Corte.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale e al parametro convenzionale dell’art. 6 CEDU, ma il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo.

  • art. 6 CEDU

    invocato per sostenere che l’accesso alla giustizia non può essere compresso da formalismi non proporzionati; il motivo è stato assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tesa a una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o fuori dai casi di potere officioso; nel caso concreto tale violazione non è stata ravvisata.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a una prova liberamente apprezzabile o viceversa; anche tale vizio è stato escluso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale di riferimento per la dedotta violazione di legge nei primi motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 consente solo il controllo sull’omesso esame di un fatto decisivo, non la revisione della sufficienza della motivazione o della valutazione del materiale probatorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente che deduce l’omesso esame di un fatto deve indicare con precisione il fatto storico, il dato testuale o extra-testuale e il modo in cui è stato discusso.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per gli oneri di allegazione e deposito del ricorrente in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la legge collega la conservazione dell’impugnazione del licenziamento al deposito di un "ricorso" entro un termine decadenziale, il termine va interpretato in modo coerente con la ratio di tutela e con l’evoluzione giurisprudenziale costituzionale: il ricorso cautelare ante causam può essere idoneo a soddisfare la funzione conservativa, non essendo ragionevole una distinzione rigida e meramente formale rispetto al ricorso ordinario.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, L. n. 604/1966, l’elencazione degli atti idonei a evitare la decadenza dall’impugnazione del licenziamento deve essere letta in senso comprensivo, includendo anche il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. quando svolga funzione analoga di attivazione della tutela giurisdizionale.
  • Nel giudizio di cassazione, la violazione dell’art. 115 o dell’art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove da parte del giudice di merito: tali norme sono violate solo in presenza di decisione fondata su prove non acquisite o di attribuzione a una prova di un regime legale non corretto.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o di censurare la sola insufficienza della motivazione, salvo le ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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