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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento di rigetto della richiesta di conversone del permesso di soggiorno da minore età a lavoro emesso dalla Questura di Ravenna in data 24.07.2025 e notificato in data 7 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202501691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia come minore straniero non accompagnato, era stato affidato in via amministrativa e collocato presso una comunità di accoglienza. Dopo il raggiungimento della maggiore età aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva respinto l’istanza rilevando che il ricorrente era divenuto maggiorenne dopo soli nove mesi dall’ingresso in Italia, non aveva seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile e non si trovava in Italia da più di tre anni al momento della domanda. Il diniego richiamava inoltre la nota del Dipartimento competente, che aveva ritenuto di non poter esprimere un parere positivo in ragione della breve permanenza in Italia durante la minore età. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che rientrava nella distinta ipotesi prevista per i minori affidati o sottoposti a tutela, per la quale il requisito del biennale percorso di integrazione non sarebbe necessario; che il parere dell’autorità competente, pur necessario, non sarebbe vincolante; e che la Questura avrebbe dovuto esercitare autonomamente il proprio potere valutativo, svolgendo ulteriori approfondimenti sulla situazione personale, sull’integrazione e sull’attività lavorativa svolta dopo la maggiore età.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che il parere del Comitato per i minori stranieri, oggi reso dal Dipartimento competente, costituisce una fase endoprocedimentale necessaria, ma non vincolante, del procedimento di conversione. La Questura conserva il potere-dovere di effettuare una valutazione autonoma della situazione personale dell’interessato, applicando criteri di ragionevolezza e proporzionalità e, se necessario, svolgendo ulteriori approfondimenti istruttori o valorizzando le informazioni provenienti dall’ente gestore del progetto di integrazione. Nel caso concreto, la nota del Dipartimento non conteneva un diniego definitivo, ma si limitava a evidenziare l’impossibilità di formulare il parere in ragione della breve permanenza del ricorrente in Italia, lasciando ferme le attribuzioni della Questura. Il diniego impugnato, fondato in modo eccessivamente formalistico sulla mancanza del biennale percorso di integrazione e sull’assenza di un parere favorevole, ha quindi illegittimamente omesso l’autonoma valutazione della complessiva situazione dell’interessato. L’annullamento non determina l’automatica conversione del titolo: l’Amministrazione deve riesaminare la posizione mediante una nuova e approfondita istruttoria e adottare un nuovo provvedimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, d.l. 145/2015

    A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili.

    La disposizione è richiamata per ricostruire il percorso di affidamento e accoglienza del minore straniero non accompagnato.

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

    La norma contempla due ipotesi alternative: minori affidati o sottoposti a tutela, previo parere positivo, e minori ammessi per almeno due anni a un progetto di integrazione. Il parere è necessario ma non vincolante per la Questura, che deve svolgere una valutazione autonoma e ragionevole della domanda.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato al compimento della maggiore età, il parere dell’autorità competente per i minori costituisce una fase endoprocedimentale necessaria, ma non è vincolante per la Questura.
  • La Questura non può respingere la domanda di conversione limitandosi a rilevare l’assenza di un parere favorevole o la mancata maturazione di un biennale percorso di integrazione quando l’interessato deduca di rientrare nell’ipotesi alternativa dei minori affidati o sottoposti a tutela.
  • Anche in presenza di un parere negativo o dell’impossibilità di esprimere il parere, l’Amministrazione procedente deve esercitare autonomamente il proprio potere valutativo, esaminando la complessiva situazione personale dell’interessato e svolgendo, ove necessario, ulteriori approfondimenti istruttori.
  • L’annullamento del diniego di conversione non comporta il rilascio automatico del permesso di soggiorno, ma impone alla Questura la riedizione del potere mediante una nuova e approfondita istruttoria, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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