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Ordinanza

Ordinanza n. 1801/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio ADM Campania 1, prot. n. 16455 del 23 marzo 2026, notificata in data 23 marzo 2026, recante il rigetto dell’istanza, inoltrata dalla sig.ra De Luca Picione Assunta, di trasferimento “fuori zona” della rivendita di generi di monopolio n. 28 dal locale sito in Ercolano (NA), Via Benedetto Cozzolino n. 110, al locale sito in Piazza Pugliano n. 10/bis (doc. n. 1); b) di ogni altro atto e/o provvedimento anche non conosciuto, antecedente, preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, comunque eventualmente lesivo degli interessi e dei diritti della ricorrente: in uno e per quanto di ragione: 1) i verbali di sopralluogo del 9 e 12 maggio 2025, del 23 gennaio 2026 e del 10 marzo 2026 (doc. n. 2); 2) il rapporto della Polizia Locale del 22 luglio 2025 prot. n. 50938/RU del 24 luglio 2025; 3) la nota del Settore I Sicurezza – Servizio Viabilità del Comune di Ercolano prot. n. 50938 del 7 agosto 2025 (doc. n. 3); 4) il preavviso di diniego prot. n. 487/RU del 27 gennaio 2026 (doc. n. 4). e per la conseguente - declaratoria del diritto della ricorrente al trasferimento della rivendita; la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla ricorrente a causa dell'illegittimo diniego e del colpevole ritardo nella conclusione del procedimento, da liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa.

Giustizia amministrativa202603927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento fuori zona della rivendita di generi di monopolio n. 28 da un locale sito in Ercolano a un locale sito in Piazza Pugliano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha respinto l'istanza di trasferimento fuori zona della propria rivendita di generi di monopolio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la declaratoria del diritto al trasferimento e il risarcimento dei danni per l'illegittimo diniego e il ritardo nella conclusione del procedimento. Sono stati inoltre contestati gli atti istruttori e procedimentali presupposti, tra cui i verbali di sopralluogo, il rapporto della Polizia Locale, la nota comunale e il preavviso di diniego. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge, in particolare, la contestazione della valutazione relativa alla distanza minima tra il locale di destinazione e la rivendita n. 22, nonché la tesi secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto decidere considerando lo stato dei luoghi esistente al momento della presentazione della domanda. Il giudice ha rilevato che l'Amministrazione aveva svolto numerosi sopralluoghi nel rispetto del contraddittorio procedimentale e che era stata costantemente riscontrata la mancanza della distanza minima di 250 metri.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego. Ha ritenuto insussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris, poiché l'Amministrazione aveva svolto numerosi sopralluoghi rispettando il contraddittorio procedimentale e aveva costantemente accertato la carenza della distanza minima di 250 metri tra il locale di destinazione e la rivendita n. 22, controinteressata. Il Collegio ha inoltre ritenuto, prima facie, non accoglibile la tesi della ricorrente relativa alla necessità di fare riferimento allo stato dei luoghi esistente al momento della proposizione della domanda. Non è stata definita nel merito la domanda di annullamento, né sono state decise in via definitiva la declaratoria del diritto al trasferimento o la domanda risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il TAR ha escluso, allo stato del sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris necessario per sospendere il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego può essere negata quando, a un sommario esame, l'istruttoria amministrativa risulti adeguata, sia stata svolta nel rispetto del contraddittorio procedimentale e abbia reiteratamente accertato la mancanza di un requisito oggettivo previsto per il rilascio o il trasferimento del titolo.
  • La pluralità di sopralluoghi e la costante verifica della carenza del requisito della distanza minima costituiscono elementi idonei, in sede cautelare, a escludere il fumus boni iuris della censura rivolta contro il diniego.
  • La tesi secondo cui l'Amministrazione debba necessariamente decidere sulla base dello stato dei luoghi esistente al momento della presentazione della domanda non è accoglibile in via cautelare quando l'istruttoria abbia verificato nel tempo la permanenza della situazione ostativa.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

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