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Ordinanza

Ordinanza n. 1233/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. 2837 del 22 dicembre 2025, comunicata solo il 14 gennaio 2026, con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” ha aggiudicato al RTI Multiservice la gara per il servizio di portierato; - ove occorra, della richiesta di giustificazioni da parte del RUP al RTI aggiudicatario nella parte in cui ha chiesto di giustificare esclusivamente il costo del lavoro; - se presenti, in quanto non ostesi e non conosciuti, della relazione e/o verbale con cui la Stazione appaltante ha ritenuto congrua l’offerta del RTI Multiservice; - per quanto occorra, della comunicazione del 14 gennaio 2026, con cui la Stazione appaltante ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul portale Appalti degli atti e verbali di gara e dei documenti d’offerta degli operatori economici; in particolare, nella parte in cui non ha pubblicato l’offerta tecnica in forma integrale del RTI Multiservice, nonché i verbali in cui sono stati annotati i punteggi tecnici; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente; nonché - per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge 241/90 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, alla documentazione non rilasciata dalla Sta zione appaltante, con conseguente ordine di consegnarla ex art. 116, comma 2 c.p.a., a valere anche quale istanza istruttoria ex art. 64, comma 3, c.p.a.; - e per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto, ove stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente monetario.

Giustizia amministrativa202600434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota del 18 febbraio 2026, nella parte in cui ha consentito soltanto l'accesso parziale all'offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario; contestualmente, aggiudicazione della gara e omessa ostensione integrale dell'offerta tecnica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara per il servizio di portierato al RTI controinteressato e ha proposto istanza di accesso difensivo, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo copia non oscurata del progetto tecnico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione e il RTI hanno eccepito l'irricevibilità dell'istanza per tardività, sostenendo l'applicabilità del termine decadenziale di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Nel merito, la ricorrente ha contestato la legittimità dell'oscuramento, rilevando l'assenza di una motivazione concreta e specifica sulle informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali. Il RTI aveva formulato un'opposizione generalizzata all'accesso, richiamando genericamente know-how, brevetti, esperienza aziendale, modalità operative e tecniche di controllo sviluppate dal proprio staff. L'Azienda aveva pubblicato una versione oscurata dell'offerta senza indicare le ragioni specifiche dell'oscuramento e, nel successivo riscontro, si era limitata a richiamare le motivazioni addotte dal concorrente, senza svolgere un'autonoma istruttoria e senza verificare in concreto la natura riservata delle singole informazioni.

La decisione

Il Collegio ha accolto l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Ha escluso l'irricevibilità, ritenendo non applicabile il rito superaccelerato dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023: tale rito riguarda esclusivamente le specifiche decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento, presupponendo che tali decisioni siano adottate e comunicate contestualmente all'aggiudicazione, insieme alla documentazione necessaria per comprendere sia le ragioni dell'oscuramento sia la sua concreta estensione. Nel caso concreto l'aggiudicazione era stata pubblicata tardivamente e l'Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso sulle richieste di oscuramento; la mera trasmissione di documentazione oscurata non poteva valere quale decisione implicita, trattandosi di disciplina eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva. Nel merito, il TAR ha rilevato che l'opposizione del RTI era stereotipata e generica, pressoché identica per le diverse parti oscurate, e non individuava specifiche informazioni segrete, dotate di valore economico, suscettibili di sfruttamento e idonee a procurare un vantaggio concorrenziale, né indicava adeguate misure di protezione. L'Amministrazione, a sua volta, non poteva recepire acriticamente l'opposizione del controinteressato, ma avrebbe dovuto svolgere una valutazione autonoma e concreta, anche in relazione alla natura del servizio e al contenuto dell'offerta. È stata quindi annullata la nota del 18 febbraio 2026 nella parte relativa all'accesso parziale ed è stato ordinato all'Azienda di rilasciare entro dieci giorni la copia non oscurata del progetto tecnico del RTI aggiudicatario, fatti salvi i soli limiti indicati in motivazione, riguardanti eventuali dati sensibili riferibili alle figure professionali inserite nella struttura organizzativa proposta. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale, compreso l'accesso difensivo agli atti di gara, che non può essere limitato da generiche ragioni di riservatezza o segretezza.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Disciplina le richieste di oscuramento e il bilanciamento con le esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali nell'ambito delle procedure di gara.

  • art. 36, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 36/2023

    Il rito superaccelerato e il termine di dieci giorni operano per l'impugnazione delle specifiche decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento, purché tali decisioni siano adottate e comunicate contestualmente all'aggiudicazione, con ostensione della documentazione necessaria a comprendere motivazione ed estensione delle omissioni.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023

    La pubblicazione tardiva dell'aggiudicazione è stata valorizzata per escludere, nel caso concreto, l'applicabilità del rito speciale di cui all'art. 36, comma 4.

  • art. 116, commi 2 e 4, c.p.a.

    Consente di proporre l'istanza di accesso nel giudizio pendente e al giudice di ordinare l'esibizione dei documenti, anche mediante annullamento del diniego o del limitato accoglimento dell'accesso.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    L'istanza di accesso è stata proposta anche quale istanza istruttoria, ma la decisione è stata adottata nell'ambito dell'art. 116, comma 2, c.p.a.

  • art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    I caratteri del segreto commerciale richiedono che l'informazione sia effettivamente segreta, non generalmente nota o facilmente accessibile, abbia valore economico e sia sottoposta a misure adeguate di protezione.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 si applica esclusivamente all'impugnazione delle specifiche decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento, non a ogni controversia in materia di accesso agli atti di gara.
  • L'applicazione effettiva del rito superaccelerato in materia di oscuramento presuppone che la decisione della stazione appaltante sia adottata e comunicata contestualmente all'aggiudicazione e che il concorrente disponga sia delle ragioni dell'oscuramento sia della documentazione necessaria a valutarne concretamente l'estensione; in mancanza, il termine non può decorrere utilmente, perché si imporrebbe un ricorso al buio.
  • La trasmissione di documentazione oscurata, in assenza di un provvedimento espresso sulle richieste di oscuramento, non costituisce di per sé una decisione implicita impugnabile nel termine speciale di cui all'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
  • L'opposizione all'accesso difensivo fondata su segreti tecnici o commerciali deve individuare specificamente le informazioni riservate, il loro oggetto e valore economico, il vantaggio concorrenziale derivante dalla segretezza e le misure adottate per proteggerle; il generico richiamo al know-how, all'esperienza aziendale o all'originalità dell'offerta non è sufficiente.
  • La stazione appaltante deve svolgere un'autonoma e concreta istruttoria sulle ragioni di riservatezza dedotte dal controinteressato e non può limitarsi a recepirne acriticamente le dichiarazioni; in assenza di effettivi e comprovati caratteri di segretezza oggettiva, prevale il diritto di accesso difensivo del concorrente.
  • Nell'accesso difensivo agli atti tecnici dell'aggiudicatario, possono giustificare una limitazione dell'ostensione soltanto informazioni specificamente individuate e oggettivamente segrete, salva la tutela di eventuali dati sensibili riferibili alle persone impiegate nella struttura organizzativa proposta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso difensivoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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